Regime del margine: cos’è, obblighi e requisiti

Gli operatori economici che si occupano della rivendita di beni usati, precedentemente acquistati da privati, devono applicare il regime del margine. Leggi la guida per conoscere i requisiti e gli obblighi da rispettare.

di Ilenia Albanese

Revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.

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regime del margine
  • Il regime del margine è uno speciale regime IVA che regola la vendita di beni usati da parte di operatori economici che hanno acquistato i beni in vendita da privati.
  • Con il regime del margine l’IVA si applica solo sul margine di vendita, vale a dire sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il valore di acquisto del bene.
  • Questo regime è stato introdotto con l’obiettivo di evitare la doppia imposizione per quei beni che vengono venduti dai privati a soggetti passivi IVA che li rimetteranno nel mercato.

Operatori economici che si occupano di acquistare beni dai privati e di rivenderli, come ad esempio i compro oro, devono adottare il regime del margine. Si tratta di un regime fiscale speciale di applicazione dell’Imposta sul Valore aggiunto volto a evitare la doppia imposizione sui beni ceduti dal privato all’operatore che lo reimmette sul mercato.

Questo tipo di regime si applica su quei beni che i privati vendono agli operatori economici che li rivendono in qualità di “usato”. Per evitare la doppia imposizione dell’imposta, quindi, il regime speciale prevede l’applicazione dell’IVA solamente sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto.

In questa guida vedremo quando e come si applica l’IVA nel redime del margine, quali soggetti sono tenuti ad adottare il regime speciale e come si calcola l’imposta.

Cos’è il regime del margine

Il Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, anche detto semplicemente “Regime del margine”, è un regime speciale dell’IVA disciplinato dagli artt. 36-40 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

La ratio di questo regime è quella di evitare i fenomeni di “doppia o reiterata imposizione” sulla cessione di beni ad un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini IVA in relazione al prezzo di vendita da questi praticato.

Di conseguenza, per evitare tale circostanza, nella cessione del bene usato da parte dell’operatore economico, che ha precedentemente acquistato da un privato, non viene assoggettato ad IVA il corrispettivo di cessione del bene rivenduto, ma esclusivamente la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto comprensivo di eventuale Imposta sul Valore Aggiunto. Questa differenza costituisce il “margine” da cui deriva il nome del regime.

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Regime del margine: i requisiti

Per l’applicazione del regime del margine occorre rispettare alcuni requisiti, che possiamo suddividere in:

  • oggettivi;
  • soggettivi;
  • territoriali.

1. Requisiti oggettivi

L’art. 36 del D.L. 41/1995 stabilisce quali sono i requisiti oggettivi che determinano l’applicazione del regime del margine sulle compravendite, che devono avere ad oggetto le seguenti tipologie di beni:

  • mobili usati suscettibili di reimpiego;
  • oggetti d’arte: pitture, disegni, incisioni, stampe, litografie, fotografie, statue, arazzi, e così via;
  • oggetti da collezione: francobolli, marche da bollo, marche postali, esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, e così via;
  • oggetti di antiquariato: beni diversi dagli oggetti d’arte e collezione aventi più di cento anni.

I beni mobili devono, inoltre, essere definibili come usati. Ciò significa che sono già fuoriusciti dal circuito commerciale e suscettibili di formare oggetto di rivendita e reimpiego nello stato in cui si trovano, o previa riparazione.

Sono, invece, esclusi i beni realizzati ex novo, anche se realizzati con materie prime, semilavorati e componenti ricavati da altri beni, anche se usati. Fa parte delle compravendite di beni mobili usati anche il commercio di mezzi di trasporto usati, come autovetture usate.

In tal caso, però, la legge stabilisce che per poter applicare regime di margine, occorre considerare il territorio in cui si svolge l’operazione di compravendita. Infatti, bisogna fare una distinzione tra:

  • scambi intracomunitari tra soggetti passivi IVA: sono considerati “usati” i mezzi di trasporto definibili “non nuovi” ex art. 38, comma 4 D.L. 331/1993, che hanno percorso più di 6mila km e sono trascorsi, all’atto della cessione, almeno sei mesi dalla data di prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri;
  • acquisti e cessioni nazionali: sono “usati” i mezzi di trasporto che rispettano i criteri ex art. 36, comma 1 D.L. 41/1995 che sono già transitati nel circuito commerciale e sono suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione.

2. Requisiti soggettivi

Lo stesso articolo 36 prevede i requisiti soggettivi stabilendo le categorie di operatori economici che devono applicare il “regime del margine”. Questi sono operatori che:

  • esercitano abitualmente l’attività di commercio dei beni usati stabiliti dalla normativa;
  • svolgano altra attività, ma effettuano occasionalmente cessioni usati stabiliti dalla normativa.

In entrambi i casi, per poter applicare il regime, l’acquisto dei beni da parte del rivenditore deve avvenire senza applicazione dell’Iva presso soggetti privati. In questo modo l’operatore non ha rivalsa Iva del cedente.

Per “privati” non si intendono i soli soggetti privi di partita Iva, ma vi rientrano tutti i casi in cui il rivenditore abbia effettuato l’acquisto senza applicazione di Iva o con Iva indetraibile.

Vi rientrano quindi:

  • soggetti privi di partita IVA residenti nello Stato o in uno Stato UE;
  • soggetti passivi IVA che non hanno potuto esercitare la detrazione ex artt. 19 e 19-bis1, del D.P.R. n. 633/1972;
  • soggetti passivi IVA, residenti nell’Unione Europea, che beneficiano del ‘regime della franchigia’;
  • soggetti passivi IVA, residenti nell’Unione Europea, che beneficiano del ‘regime del margine’.

3. Requisiti territoriali

Affinché il regime del margine sia applicabile occorre che i beni usati siano stati acquistati in Italia o in un paese dell’Unione Europea.

Sono, quindi, escluse le importazioni di beni da paesi al di fuori dell’UE. Infatti, in questi casi l’Iva viene pagata in dogana, escludendo la possibilità di applicare il regime di margine. Sono esclusi, tuttavia, gli oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato importati dal rivenditore.

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Regime del margine: IVA e calcolo

Il calcolo del margine su cui viene applicata l’Imposta sul Valore Aggiunto può essere fatto con tre metodi, diversificati a seconda della natura dei beni rivenduti e dei soggetti rivenditori. I metodi sono i seguenti:

  • analitico;
  • globale;
  • forfettario.

1. Metodo Analitico

Il metodo ordinario, o analitico, è considerato il metodo standard per i soggetti che effettuano abitualmente il commercio dei seguenti beni:

  • mobili usati;
  • oggetti d’arte;
  • antiquariato;
  • oggetti da collezione.

Questi soggetti  possono optare per uno dei tre metodi consentiti. Tuttavia, questo metodo è obbligatorio per i soggetti che effettuano occasionalmente la vendita di tali beni.

In questo caso le operazioni di vendita sono trattate separatamente dalle altre. Di conseguenza, per ogni cessione viene determinata la singola base imponibile come margine lordo positivo o negativo.

Il calcolo effettuato è:

prezzo di rivendita – prezzo di acquisto (Iva compresa) – Spese accessorie e riparazioni (Iva compresa)

Se la differenza è positiva, l’Iva dovuta andrà scorporata, applicando l’aliquota propria del bene oggetto di rivendita. Invece, in caso di differenza negativa, non è dovuta alcuna imposta, e in sede di liquidazione il margine è pari a zero.

2. Metodo Globale

Il metodo globale è usato dai rivenditori professionali di beni usati.

Questo metodo è applicabile solo dai soggetti che effettuano abitualmente il commercio dei seguenti beni:

  • veicoli;
  • monete;
  • oggetti da collezione;
  • materiali tessili, abiti, biancheria e altri prodotti di abbigliamento;
  • beni acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto;
  • altri beni con prezzo di acquisto inferiore a 516,46 euro.

In questo caso il margine lordo è determinato come differenza tra l’ammontare totale delle cessioni e l’ammontare totale degli acquisti, aumentati delle spese di riparazione e accessorie.

Il calcolo, che si effettua su base trimestrale, è il seguente: Totale delle vendite – Totale degli acquisti (Iva compresa) – Totale spese accessorie e riparazioni (Iva compresa).

Se il margine è positivo l’Iva dovuta andrà scorporata applicando le aliquote proprie dei beni oggetto di rivendita. Invece, in caso di margine negativo si avrà un credito di margine da riportare in diminuzione nella liquidazione del trimestre successivo.

regime del margine obblighi

3. Metodo Forfettario

Il metodo forfettario, regolato dal comma 5 dell’art. 36, è riservato ad alcune tipologie di beni i cui prezzi di vendite non sono di immediata e semplice rilevabilità.

Il metodo in esame può essere applicato:

  • dagli operatori che esercitano il commercio al dettaglio in forma ambulante;
  • per le cessioni di oggetti d’arte privi di prezzo di acquisto o con prezzo d’acquisto irrilevante o indeterminabile;
  • per la vendita di francobolli da collezione e collezioni di francobolli, libri di antiquariato, prodotti editoriali di antiquariato e non, pezzi e parti di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche.

In questo caso il calcolo si effettua applicando una percentuale fissa (forfettaria), stabilita per legge e diversificata per tipologia di beni:

  • 60%: oggetti d’arte privi di prezzo di acquisto o con prezzo d’acquisto irrilevante o indeterminabile;
  • 50%: prodotti editoriali di antiquariato, venduti in sede fissa, francobolli e collezioni di francobolli,  pezzi e parti di ricambio di automezzi e di apparecchiature elettromeccaniche, beni venduti in forma ambulante (esclusi prodotti editoriali), vendita ambulante;
  • 25%: prodotti editoriali di antiquariato, venduti da ambulanti, o prodotti editoriali, non di antiquariato.
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Regime del margine: obblighi

Gli operatori economici che applicano questo regime sono tenuti al rispetto di alcuni precisi obblighi, che riguardano:

1. Fatturazione

L’obbligo di fatturazione è quello previsto dalle regole ordinarie di applicazione dell’IVA. Ciò significa che la fattura è obbligatoria solo se richiesta dal cliente, altrimenti l’obbligo è limitato ai corrispettivi.

In più, i soggetti che applicano il regime del margine hanno l’obbligo di fatturazione elettronica e sono soggetti anche all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, come stabilito dall’ex art. 2 del D.L. 127/2015.

Tra gli elementi obbligatori da indicare in fattura, con il regime di margine non va indicato l’ammontare dell’imposta distintamente dal corrispettivo, ma andrà indicato il corrispettivo totale.

In più, vi deve essere esplicito richiamo alla normativa sul regime del margine e deve essere indicato come “Natura Operazione” il codice IVA N5.

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2. Dichiarazione IVA

In base al metodo di calcolo del margine applicato, ci sono diversi obblighi a carico dell’operatore. Nel caso del metodo analitico è obbligatorio l’istituzione di un apposito registro, chiamato “registro di carico e scarico”, in cui andranno annotati gli acquisti e le cessioni dei singoli beni. Le informazioni contenute nel registro sono:

  • data dell’operazione;
  • natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti;
  • prezzo di acquisto, al lordo dell’eventuale Iva;
  • costi di riparazione ed eventuali spese accessorie, al lordo dell’Iva;
  • corrispettivo di rivendita;
  • margine conseguito.

Le annotazioni si devono fare entro il primo giorno non festivo successivo a quello in cui tali operazioni sono state effettuate. Per il metodo globale, gli operatori sono obbligati a tenere due registri:

  • registro degli acquisti dei beni assoggettati al regime del margine, in cui vanno inseriti: data dell’operazione, natura, qualità e quantità dei beni ed il relativo costo d’acquisto, comprensivo di Iva e distinto per aliquote;
  • registro delle cessioni, in cui vanno inseriti: data dell’operazione, natura, quantità e qualità dei beni ceduti e relativi corrispettivi lordi.

Infine, con il metodo forfettario non vi è alcun obbligo di istituzione del registro di carico e scarico. Tuttavia, la vendita deve essere annotata nel registro dei corrispettivi in un’apposita colonna.

Regime del margine – Domande frequenti

Quali beni rientrano nel regime del margine?

Il regime del margine si applica ai beni mobili usati, agli oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato. Questi possono essere rivenduti nello stato originario o previa riparazione.

Come si registra un acquisto in regime del margine?

L’acquisto e la rivendita dei beni stabiliti dalla normativa devono essere annotati sul Registro di carico/scarico.

Come funziona l’IVA del margine?

Il regime del margine è un regime speciale IVA che serve a evitare la doppia imposizione dell’IVA. Infatti, l’imposta si applica solamente sul margine tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto. Leggi qui tutte le informazioni.

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Ilenia Albanese

Esperta di finanza personale e lavoro digitale

Copywriter specializzata nel settore della finanza personale, con esperienza pluriennale nella creazione di contenuti per aiutare i consumatori e i risparmiatori a gestire le proprie finanze.
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Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 28 Aprile 2024
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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