- Con la cessione dei diritti d’autore si cedono, dietro compenso precedentemente pattuito, i diritti di sfruttamento di un’opera.
- La cessione dei diritti d’autore è caratteristica dei rapporti di lavoro non subordinato ed è pattuita da un contratto chiamato “contratto di cessione dei diritti d’autore”.
- Per chi cede i diritti d’autore non c’è l’obbligo di aprire la Partita Iva, a meno che non si percepiscano altri compensi legati ad altre attività di lavoro autonomo.
In ambito lavorativo, soprattutto per chi è alle prime armi, viene proposto il cosiddetto contratto di cessione dei diritti d’autore. Si tratta di una forma di contratto oggi molto diffusa che regola una collaborazione in cui l’autore cede l’utilizzo economico dell’opera oltre agli eventuali proventi generati.
Questo tipo di collaborazione è molto utilizzato per lavori legati alle traduzioni, all’editoria, al giornalismo, alla pubblicità e al marketing. Oggi questa tipologia contrattuale è sempre più utilizzata perché offre vantaggi fiscali e contributivi sia per l’autore che per il soggetto che commissiona l’opera.
In questa guida vedremo come funziona la cessione dei diritti d’autore, quali sono le caratteristiche di un contratto di cessione dei diritti d’autore e come funziona la tassazione.
Indice
Come funziona la cessione dei diritti di autore
La cessione dei diritti d’autore è una tipologia contrattuale molto utilizzata nei rapporti di lavoro non subordinato. Con questo tipo di collaborazione l’autore dell’opera cede la titolarità e i diritti di sfruttamento della stessa dietro ad un compenso economico pattuito. Il diritto d’autore comprende:
- diritti morali: sono quelli relativi alla paternità dell’opera, al ritiro dell’opera dal commercio e all’integrità;
- diritti patrimoniali: sono quelli legati alla pubblicazione dell’opera, al diritto di riproduzione, di trascrizione e di utilizzare economicamente l’opera.
Con la cessione del diritto d’autore si cedono i diritti patrimoniali. Non sono, invece, oggetto di cessione i diritti morali. Di conseguenza, l’autore mantiene il diritto di rivendicarne la paternità in quanto diritto inalienabile.
È quindi sbagliato affermare che con la cessione dei diritti d’autore si cede la paternità dell’opera. Infatti, con questo tipo di contratto si cedono i diritti patrimoniali dell’opera. In questo modo l’autore cede al committente il diritto di pubblicazione, riproduzione, rappresentazione ed esecuzione oltre al diritto di comunicazione, di pubblicità e di diffusione. Viene anche ceduto il diritto di trasposizione, trascrizione e traduzione dell’opera.

Cessione dei diritti d’autore senza Partita Iva
Spesso, quando si parla di cessione dei diritti d’autore, il discorso si collega all’apertura della Partita Iva. Infatti, uno vantaggi dei contratti di cessione dei diritti d’autore è l’assenza dell’obbligo di apertura della Partita Iva. Di conseguenza, con la cessione dei diritti patrimoniali non si è soggetti ai limiti della prestazione occasionale.
A disciplinare questo aspetto ci pensano gli articoli 2575-2583 del Codice Civile e la legge speciale n. 633/194. Secondo tale normativa, le cessioni effettuate dall’autore non sono considerate prestazioni di servizi. Di conseguenza, le cessioni sono considerate operazioni fuori campo Iva e soggette ad una tassazione speciale.
Possiamo quindi affermare che, salvo casi particolari, lavorando con la cessione di diritti d’autore non vi è l’obbligo di aprire la Partita Iva.
Cessione dei diritti d’autore con la Partita Iva
Per chi è già titolare di Partita Iva e svolge, quindi, un’attività organizzata professionalmente, e in aggiunta realizza opere con cessione dei diritti d’autore, ci sono due possibili alternative.
Nel caso in cui la cessione dei diritti d’autore non è connessa all’attività professionale, i guadagni rientrano tra i redditi da lavoro autonomo. Di conseguenza è necessario verificare che l’opera realizzata non sia correlata all’attività svolta con la Partita Iva.
Questo è regolato dall’articolo 53 comma 2, lettera b) del DPR n 917/86, che recita:
“I compensi percepiti dall’autore dell’opera (sia essa legata alle scienze, alla letteratura, alla musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, ecc), a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore, se non sono conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, sono classificati come redditi di lavoro autonomo”.
Invece, se la cessione è connessa all’attività professionale i guadagni fanno parte dei redditi professionali e conteggiati nel calcolo delle imposte e soggetti a tassazione in base al regime contabile adottato.
Ritenuta fiscale e fattura nella cessione dei diritti di autore
Quando si rilascia la ricevuta per diritti d’autore, il compenso viene calcolato al netto della ritenuta d’acconto, pari al 20%, proprio come le normali ricevute di prestazione occasionale. Tuttavia, con la cessione dei diritti d’autore si riduce la base imponibile su cui viene calcolata la ritenuta del 20%.
La base imponibile, infatti, ammonta al:
- 75% del lordo per gli autori con più di 35 anni d’età;
- 60% del lordo per gli autori con meno di 35 anni d’età.
Di conseguenza, la riduzione forfettaria è pari al 25% per gli over 35 e del 40% per gli under 35. La ritenuta d’acconto viene emessa sia da chi non è titolare di Partita Iva, sia da chi ha già la Partita Iva ma collegata ad un’attività professionale che non c’entra con l’opera realizzata.
Con la cessione dei diritti d’autore inoltre non è obbligatorio versare i contributi alla Gestione Separata INPS, salvo il caso dei lavoratori dello spettacolo che sono iscritti alla Cassa professionale dei giornalisti. In tal caso, infatti, i professionisti devono versare i contributi all’istituto di appartenenza.
Negli altri casi, i compensi percepiti devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi nel riquadro RL rigo 25, ossia nella sezione “Altri redditi di lavoro autonomo”.

Contratto di collaborazione con l’autore
Il contratto di cessione dei diritti d’autore è considerato un contratto atipico, vale a dire non disciplinato dal diritto civile, ma creato dalle parti in seguito alla negoziazione delle condizioni.
Ma pur non essendo un contratto disciplinato dalla legge, vi sono alcuni vincoli sulla forma e sulle condizioni che devono essere incluse nel contratto di cessione dei diritti d’autore. Questi vincoli riguardano:
- la forma scritta del contratto per fini probatori;
- è nullo il contratto che prevede la cessione dei diritti d’autore di tutte le opere prodotte in futuro senza un limite temporale;
- la cessione dei soli diritti patrimoniali dell’opera.
Il contratto di cessione dei diritti d’autore è un contratto di collaborazione per cui non regola un rapporto di subordinazione. Con questo tipo di contratto, quindi, si stabilisce l’impegno dell’autore ad eseguire l’opera senza l’imposizione di orari di lavoro o di una sede prestabilita.
Il contratto deve prevedere i seguenti elementi:
- l’oggetto della prestazione: cosa viene ceduto;
- il corrispettivo fisso o variabile (o eventualmente a titolo gratuito);
- le garanzie per la protezione della proprietà intellettuale;
- gli obblighi dell’autore a non utilizzare l’opera;
- gli obblighi di protezione del concessionario da parte dell’autore dell’opera;
- la legge applicabile per la risoluzione delle controversie e il foro di competenza.
Cessione dei diritti d’autore – Domande frequenti
La cessione dei diritti d’autore è una tipologia di contratto in cui, dietro compenso economico, l’autore cede i diritti patrimoniali dell’opera e di sfruttamento della stessa.
Per cedere i diritti d’autore si stipula un contratto tra il cedente, ossia l’autore, e il cessionario, o editore, seguendo lo schema all’interno dell’articolo.
La cessione dei diritti d’autore non prevede l’obbligo di apertura della Partita Iva in quanto le cessioni effettuate dall’autore non sono considerate prestazioni di servizi.
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