Ritenuta d’acconto: quando si deve applicare e come funziona

Guida al funzionamento della ritenuta d'acconto: chi può lavorare con ritenuta, quali sono i limiti e cosa prevede la legge.

di Pierpaolo Molinengo

Revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.

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Ritenuta d'acconto
  • La ritenuta di acconto viene applicata sui compensi di lavoro autonomo e sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
  • Le tasse di una ritenuta di acconto vengono pagate dal sostituto di imposta, ovvero dal datore di lavoro che paga la retribuzione o dal sostituto di imposta in genere.
  • Una ritenuta di acconto viene utilizzata per le prestazioni di lavoro occasionali, ovvero per quelle di lavoro autonomo senza Partita IVA.

Vediamo qui in cosa consiste la ritenuta d’acconto, una procedura molto utilizzata in alcune forme di lavoro, e quando deve essere utilizzata. Partiamo da una semplice definizione: stiamo parlando di un prelievo fiscale che alcuni soggetti devono applicare nel momento in cui effettuano un pagamento nei confronti di un qualsiasi altro contribuente.

Per spiegarci meglio è necessario fare un esempio: nel momento in cui un’azienda paga l’onorario di un professionista, come un architetto, un avvocato o un commercialista, trattiene una parte della parcella per versarla direttamente all’erario, per nome e per conto di questo professionista.

Questo, che a tutti gli effetti consiste in un prelievo, costituisce un’anticipazione delle tasse che questo soggetto sarà tenuto a versare, nel momento in cui compilerà la dichiarazione dei redditi. Ma proviamo ad addentrarci un po’ meglio nell’argomento e a scoprire come funziona la ritenuta d’acconto nel dettaglio.

Ritenuta d’acconto: come funziona

Per poter scoprire come funziona la ritenuta d’acconto dobbiamo spiegare il concetto di sostituzione d’imposta. Secondo l’articolo 64 del D.P.R. 600 del 1973, il sostituto d’imposta risulta essere colui che è obbligato, secondo le vigenti leggi, a pagare le tasse per conto di qualcun’altro.

Generalmente questo avviene quando tra le due parti intercorra un rapporto professionale: un soggetto svolge un lavoro o un’attività per conto di un altro contribuente. Quest’ultimo lo deve pagare e, nel pagargli il compenso pattuito, deve anche provvedere a versare la ritenuta d’acconto.

Tecnicamente è necessario affermare che la qualifica di sostituto identifica il soggetto che per legge è tenuto ad effettuare il pagamento di tasse ed imposte per conto di un terzo, a sua volta definito sostituito. Come abbiamo spiegato, il sostituto provvederà ad effettuare la ritenuta d’acconto nel momento in cui si generi una capacità contributiva da parte del sostituito.

Sostanzialmente il meccanismo con il quale viene effettuata la ritenuta d’acconto prevede che il pagamento delle tasse relative ad un particolare compenso avvenga nel momento stesso in cui questo sia pagato, ragione per cui a volte il meccanismo appena descritto può anche essere definito come ritenuta alla fonte.

Ritenuta di acconto

Perché si utilizza la ritenuta di acconto

Sono diversi i motivi per i quali il legislatore ha previsto un meccanismo di questo genere: oltre a permettere all’Erario di incassare anticipatamente parte delle tasse, la ritenuta d’acconto permette di attenuare i rischi relativi all’evasione fiscale, dato che i prelievi vengono effettuati da un soggetto terzo, che non avrebbe alcun interesse ad omettere di versare all’Agenzia delle Entrate gli importi trattenuti.

Sono due le ipotesi di sostituzione previste dal nostro legislatore. È possibile, infatti, parlare di:

  • Sostituzione a titolo d’imposta: in questo caso il sostituto deve assolvere completamente l’obbligo fiscale che grava su un particolare compenso. In questo modo l’obbligazione tributaria del sostituito viene completamente ed interamente estinta;
  • Sostituzione a titolo di acconto: in questo caso il sostituto provvede a trattenere parte dei proventi derivanti dalla retribuzione, che comunque costituiscono semplicemente un acconto dell’imposta che il sostituito avrebbe dovuto versare. Non vengono, in questo modo, assolti tutti gli obblighi fiscali del contribuente al quale si sta applicando la ritenuta d’acconto. Il percettore della somma finale dovrà, comunque, provvedere a pagare il resto delle tasse.

Forse a questo punto è necessario fornire una definizione vera e propria di ritenuta d’acconto: in estrema sintesi ci stiamo riferendo alla somma che chi sta erogando un compenso, che generalmente opera in qualità di datore di lavoro, trattiene sull’importo che dovrebbe pagare al proprio lavoratore. Non importa che ci si riferisca ad un lavoratore autonomo o ad uno subordinato.

Questa somma dovrà essere versata direttamente all’Agenzia delle Entrate, non andrà a sostituire quella che è da ritenersi a tutti gli effetti un’ordinaria imposizione sui redditi. Ma soprattutto il soggetto sostituito continuerà ad avere un conto aperto con l’Erario e sarà tenuto a saldare le tasse, dopo aver compilato la dichiarazione dei redditi.

È necessario ricordare, infatti, che tutte le somme sulle quali grava la ritenuta d’acconto costituiscono e concorrono a costituire il reddito complessivo del contribuente. In base a quanto percepirà nel corso dell’anno solare verranno calcolate le imposte da pagare, dalle quali dovranno essere detratte le somme versate come ritenuta d’acconto.

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Chi effettua la ritenuta

Purtroppo, o per fortuna, non tutti i contribuenti hanno la facoltà di operare con la qualifica di sostituto d’imposta. Quindi non sempre è necessario effettuare la cosiddetta ritenuta d’acconto ed espletare tutti gli adempimenti che ne conseguono.

Con una certa ragionevolezza, il legislatore ha deciso di affidare questo onere solo e soltanto a quei soggetti che, in virtù della propria organizzazione, dispongano di un’organizzazione amministrativa e contabile attraverso la quale espletare tutti questi obblighi.

Ad individuare i soggetti che possono operare come sostituti d’imposta ci hanno pensato gli articoli 23 e seguenti del D.P.R. 600/1973. Tra i soggetti che possono compiere queste operazioni troviamo:

  • società per azioni e in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società cooperative;
  • società semplici;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita;
  • società di mutua assicurazione;
  • società europee;
  • società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
  • enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
  • persone fisiche che esercitano arti o professioni;
  • curatore fallimentare e il commissario liquidatore;
  • condominio.

Quanti non rientrino nell’elenco che abbiamo appena effettuato, non possono rivestire il ruolo di sostituto d’imposta. Il cittadino privato, che dovesse erogare un compenso ad un professionista per una qualsiasi prestazione da lavoro autonomo, non è tenuto ad effettuare la ritenuta d’acconto.

Prestazione occasionale ritenuta

Ritenuta d’acconto: su quali redditi si applica?

Una domanda che, senza dubbio, accomuna molti contribuenti, è su quali redditi debba essere applicata la ritenuta d’acconto. A darci una risposta ci ha pensato sempre il D.r. 600/1973 agli articoli 23 e seguenti. La ritenuta alla fonte dovrà essere applicata ai:

  • redditi da lavoro dipendente ed a quelli assimilati;
  • compensi per prestazioni di lavoro autonomo;
  • provvigioni, anche occasionali, per le commissioni per le prestazioni professionali come agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari;
  • corrispettivi dovuti dal condominio nei confronti dell’appaltatore per prestazioni relative a contratti d’appalto;
  • interessi e altri proventi spettanti ai possessori di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie;
  • premi e vincite di vario genere corrisposti dallo Stato;
  • compensi erogati in favore di sportivi non professionisti.
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Lavoro dipendente: come funziona la ritenuta

I soggetti che operano in qualità di datori di lavoro, sono tenuti ad effettuare la ritenuta d’acconto nel momento in cui erogano un compenso, che corrisponde ad un reddito da lavoro dipendente o è considerato un reddito assimilato. Nel momento in cui effettuano il pagamento, dovranno anche effettuare una ritenuta d’acconto sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, che è dovuta per i dipendenti.

In questo caso saranno soggetti alla ritenuta tutti gli importi che verranno percepiti dal dipendente nel periodo in cui riceve la busta paga. Nell’insieme dei vari redditi da lavoro dipendente rientrano anche quelli percepiti dal dipendente entro il 12 gennaio successivo al periodo d’imposta a cui si riferiscono.

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, tra l’altro, i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro né le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro.

Lavoro autonomo: come funziona la ritenuta

Nel caso in cui un soggetto effettui delle prestazioni di lavoro autonomo ad una società, ad un ente e ad una persona fisica, che rientri tra quelle indicate dall’art. 25 d.p.r. 600/1973, deve emettere una fattura, sulla quale verrà applicata una ritenuta d’acconto del 20% sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nel caso in cui il soggetto non sia residente nel territorio dello Stato italiano, la ritenuta dovrà essere pari al 30%. Sintetizzando al massimo, sono soggetti a ritenuta d’acconto i compensi che vengono corrisposti per:

  • prestazioni di lavoro autonomo;
  • assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • proventi derivanti da partecipazione agli utili, in favore di meri prestatori di lavoro;
  • utili spettanti a promotori e soci fondatori di società di capitali;
  • redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore, di opere dell’ingegno, brevetti industriali e altre privative industriali.

In questo caso è importante ricordare, che per determinare la base imponibile, rientrano le seguenti somme:

  • compensi professionali;
  • rimborsi spese inerenti alla produzione del reddito;
  • contributo previdenziale addebitato al committente nella misura del 4% da parte dei lavoratori autonomi.
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Prestazioni occasionali e ritenuta d’acconto

La ritenuta d’acconto deve essere applicata anche alle cosiddette prestazioni di lavoro, che abbiano carattere occasionale. Nel caso in cui manchi una esplicita definizione di lavoro occasionale, al di là di quella che è contenuta all’interno dell’articolo 2222 del Codice Civile, la giurisprudenza considera come occasionali quelle prestazioni che non abbiano carattere di continuità e abitualità sul piano temporale.

Deve necessariamente anche mancare il coordinamento della prestazione con l’attività aziendale o il ciclo produttivo del committente. Nel momento in cui vien pagato quanto è stato pattuito, il committente, che opera come sostituto d’imposta, dovrà anche provvedere ad effettuare la ritenuta d’acconto.

Verserà quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate, seguendo le stesse ed identiche modalità previste per il lavoro autonomo esercitato in maniera professionale. Il lavoratore occasionale, diversamente da quanti abbiano aperto una Partita IVA, non dovrà emettere fattura.

In questo caso si dovrà compilare una ricevuta, nella quale inserire una descrizione della prestazione lavorativa, la data di emissione ed una descrizione della prestazione lavorativa. Si dovrà anche indicare l’importo lordo della prestazione e quello netto che ne deriva, dopo che è stata applicata la ritenuta d’acconto. Va ricordato che la prestazione occasionale si può utilizzare fino al raggiungimento massimo di 5.000 euro di guadagno all’anno, successivamente è necessario aprire una Partita IVA.

Nel caso in cui ci siano dei compensi inferiori a 25,82 euro, la ritenuta d’acconto non deve essere applicata se i pagamenti sono erogati da enti pubblici e privati non aventi a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Ritenuta e regime forfettario

Un capitolo molto importante riguarda i contribuenti che sono nel regime forfettario, che è stato introdotto con la legge n. 190/2014. Ai diretti interessati vengono garantite alcune agevolazioni fiscali, tra le quali vi rientra anche l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto.

Nella suddetta legge si trova scritto:

i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva […].  I contribuenti [in regime forfettario] non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato D.P.R. 600/1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

Per questo tipo di contribuenti i committenti non dovranno quindi operare alcuna ritenuta: quanto indicato in fattura dal professionista in regime forfettario corrisponde infatti al netto a pagare da parte del cliente. Fanno fede in questo caso anche le fatture elettroniche emesse da chi lavora in regime forfettario.

Ritenuta d’acconto – Domande frequenti

Chi è tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto sulle proprie fatture?

Devono inserirla i liberi professionisti che emettono le fatture alle aziende private. La ritenuta d’acconto deve essere applicata anche alle notule che emettono i lavoratori autonomi, senza Partita Iva, ovvero per la prestazione occasionale.

Chi deve pagare le tasse sulla ritenuta d’acconto?

Devono provvedere a versare le tasse i cosiddetti sostituti d’imposta, ossia le imprese o i titolari di una Partita Iva verso i quali è stata emessa la fattura. Scopri di più qui.

Come si versa la ritenuta d’acconto?

Si versa il 16 del mese successivo rispetto a quello in cui si è pagata la fattura. Deve essere utilizzato un Modello F24, con codice tributo 1040.

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.
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Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 25 Aprile 2024
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

20 commenti su “Ritenuta d’acconto: quando si deve applicare e come funziona”

  1. Una volta stabilita la percentuale di un compenso , si può decidere se la stessa è al netto o al lordo della ritenuta?
    Per esempio, un lavoratore con piva che eroga prestazioni per una società , con un compenso del 30% sui lavori, deve emettere fattura del compenso più la ritenuta (quindi sarebbe 30% netto) o meno la ritenuta ?
    Grazie

    Rispondi
  2. Buongiorno! io ho un regolare lavoro da dipendente.
    Il mio sogno sarebbe aprire una mia attività, che non c’entra assolutamente con il lavoro da dipendente.
    Per farlo, mi hanno suggerito di incominciare con questa attività “nuova” e vedere se frutta. Solo dopo aver visto i risultati, valutare se aprire la partita iva.
    Cosa mi suggerisce di fare? grazie in anticipo.
    Valentina

    Rispondi
    • Buonasera,
      potrebbe fare dei test. L’esercizio di una attività economica organizzata prevede l’apertura di una partita iva. Si dovrebbe valutare nello specifico.

      Cordialità

      Team partitaiva.it

      Rispondi
  3. Buongiorno, sono un libero professionista, in seguito ad un controllo formale dell’agenzia delle entrate abbiamo scoperto che il committente ha caricato nel cassetto fiscale una certificazione diversa da quella che mi ha consegnato, ovviamente quella errata è quella presente nel cassetto fiscale dove gli importi versati sono inferiori e sbagliati.
    chiedo:
    ma se il committente non regolarizza la sua posizione sono tenuto a farlo io?
    grazie
    MASSIMO

    Rispondi
    • Buongiorno,
      non può agire sulla posizione fiscale di un terzo. L’unica cosa che può fare è, con la documentazione in suo possesso (bonifici, fatture, corrispondenza, ecc.), dimostrare all’ufficio accertatore della agenzia delle entrate la linearità della sua posizione.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  4. Salve, ma anche per una collaborazione con cessione dei diritti d’autore vale il discorso del non poter superare i 5.000 euro lordi all’anno?

    Rispondi
    • Buonasera,
      la cessione dei diritti di autore potrebbe essere un’attività occasionale, a prescindere dall’importo.

      E’ ovvio che un giornalista, uno scrittore, un pittore o scultore, ecc. che svolgano queste attività in modo abituale, non rientrino nella previsione dell’attività occasionale.

      Per valutare l’occasionalità o meno di una attività è necessario avere il quadro chiaro sulla situazione personale e soggettiva del contribuente. Il perimetro è definito in modo elastico (a volte confuso) proprio per questa difficoltà di inquadrare a priori le attività.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
    • Buongiorno,
      la applicazione della ritenuta di acconto non dipende dal soggetto che la emette, bensì dal tipo di prestazione, codificata dal DPR 600/1973. In linea di massima la srl non emette fattura con ritenuta di acconto (un caso contrario è il rapporto di agenzia).

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  5. Buona sera. Sono un dipendente con contratto da socio collaboratore, in Piemonte.
    Potrei sapere come si calcola la ritenuta d’acconto e se dovrebbero lasciarmi una ricevuta ?
    L’azienda per la quale lavoro ha una p.iva forfettaria

    Rispondi
    • Buonasera,
      la ritenuta di acconto, misura e base imponibile, dipende dal tipo di compenso percepito. La ricevuta la rilascia chi percepisce il compenso, non viceversa.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  6. Se faccio una fattura ad una SRL la fattura è soggetta a ritenuta d’acconto che la SRL dovrà versare entro io 16 del mese successivo e nella fattura all’importo sarà decurtato il 20% che corrisponde alla ritenuta . La domanda è se la SRL non versa quel importo io in cosa incorro?

    Rispondi
    • Buongiorno,
      il soggetto sostituito d’imposta potrebbe avere qualche “fastidiosa” richiesta dalla agenzia delle entrate, in ogni caso il soggetto obbligato al versamento resta il sostituto di imposta.
      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  7. Nel caso di soggetti titolari di impresa individuale (codici ATECO: Agenzie pubblicitarie, Richiesta certificati e disbrigo pratiche, Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, Ricerche di mercato e sondaggi di opinione, Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, ecc.) che oltre alla propria attività svolgono docenze in agenzie formative, nelle fatture relative alle docenze deve essere inserita la ritenuta d’acconto? Se i suddetti soggetti fossero in regime forfettario, per i compensi relativi alle docenze, il sostituto d’imposta è tenuto al rilascio della Certificazione Unica?

    Rispondi
    • Buongiorno,
      i compensi per attività di formazione professionale sono veri e propri compensi per docenze, soggetti a ritenuta di acconto. Per i contribuenti forfettari, dal 2024, non sarà più obbligatoria la certificazione.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
      • Mi spiego meglio, a breve dovrò compilare le CU 2024 relative ai compensi del 2023, se un soggetto titolare di impresa individuale in regime forfettario (fotografo, parrucchiere, ecc.) emette fatture per l’attività di docenza svolta, l’agenzia formativa, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta alla compilazione della certificazione per i compensi inerenti le docenze?

        Rispondi
        • Buongiorno,
          la certificazione per il 2023, in presenza di reddito di lavoro autonomo da regime forfettario dovrà essere emessa.

          Grazie per averci scritto

          Rispondi
  8. Buongiorno sono un libero professionista e da poco ho scoperto che devo transitare da regime forfettario a regime iva ordinario.
    Quando devo fatturare una prestazione a privato o ad altro soggetto in regime forfettario, va applicata la ritenuta d’acconto?

    Rispondi

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