Società tra professionisti (StP): cos’è, come costituirla e vantaggi

Oggi sono sempre di più i professionisti che decidono di riunirsi in una StP (società tra professionisti). Scopri il perché e quali sono i vantaggi economici e professionali.

di Gennaro Ottaviano

Revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.

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  • Una società tra professionisti è una tipologia di impresa costituita tra soggetti che sono appartenenti a professioni protette o a ordini professionali.
  • Per creare una StP sono necessari alcuni requisiti dei soci, e bisogna valutare la forma societaria più adatta alle proprie esigenze.
  • Creare una StP comporta una serie di vantaggi professionali e fiscali.

In base a un report del 2022 della Confcommercio, il numero di società tra professionisti (StP) è triplicato rispetto a tre anni fa. Infatti, oggi si contano più di duemila StP un valore che continua a crescere dimostrando di essere una valida soluzione per i lavoratori iscritti a un albo professionale o a una categoria protetta, rispetto alla partita IVA semplice o alla ditta individuale.

Se sei un medico, un avvocato, un commercialista o un architetto, entrare a far parte di una società tra professionisti o crearne una può avere una serie di vantaggi lavorativi. Avrai la possibilità di offrire ai clienti diverse attività professionali di qualità, oltre a incrementare le tue entrate, grazie al lavoro degli altri soci.

Inoltre, hai anche una minore pressione fiscale. Tutti questi fattori giustificano l’aumento di attività con questa forma societaria. In questa guida hai a disposizione tutte le informazioni per valutare cos’è una StP, come aprirla e i vantaggi che potrai avere.

Società tra professionisti: cos’è

La definizione di società tra professionisti è quella di essere una forma di attività d’impresa costituita tra soggetti che appartengono ad attività professionali protette o iscritti ad albi professionali, comunemente conosciuta come StP. Nasce in Italia nel 2011, e offre diverse opportunità per incrementare la tua attività d’impresa. Ecco quali sono i riferimenti normativi:

  • legge 183/2011: disciplina questa tipologia di attività d’impresa;
  • DM 34/2013: regolamento in materia di società per l’esercizio delle attività professionali.

Quindi se appartieni a un ordine professionale, potrai unirti con altri professionisti creando una figura giuridica nuova e indipendente, che si basa su una forma di impresa già esistente coma una società di capitali, una società di persone o una cooperativa.

Puoi creare una StP mono disciplinare, e quindi riunire solo i professionisti appartenenti a uno specifico albo, oppure multi disciplinare. In questo caso l’oggetto sociale andrà a prevedere l’esercizio di più attività professionali.

Vantaggi di una StP
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Quali sono i vantaggi di una Società tra professionisti

Conviene creare una società tra professionisti? Nel 2018 si registravano in Italia poco più di 1.000 StP, oggi questo numero è triplicato. Questo dato riflette i vantaggi che puoi ottenere come libero professionista nel diventare socio di una StP. Analizziamo alcuni dei principali benefici:

  • responsabilità limitata;
  • aliquota fiscale unica;
  • aggregazione tra professionisti;
  • riduzione dei costi di avviamento;
  • ampliamento delle attività.

Il primo aspetto è quello riguardante la responsabilità da parte del professionista che nelle forme di società di capitali è strettamente connessa alla quota del capitale versato. Ciò ti permette di svolgere la tua attività, ma distinguendo il patrimonio personale da quello professionale. Altro aspetto da considerare è l’ambito fiscale.

Se hai un fatturato elevato può essere utile entrare a far parte di una società tra professionisti, dato che pagherai un’unica aliquota solo sugli utili. Dal punto di vista economico puoi ottenere maggiori introiti, dato che puoi offrire a un utente diverse tipologie di professionalità.

Ciò comporta un incremento delle consulenze, delle commissioni e permette di svolgere direttamente il tuo lavoro da professionista. Infine, hai l’opportunità di avviare la tua attività di libero professionista dividendo i costi con altri soci, ad esempio per uno studio e per le spese concernenti l’albo.

Società tra professionisti: requisiti

Per costituire una società tra professionisti, non basta svolgere un’attività come lavoratore autonomo, ma sono richiesti alcuni requisiti professionali e societari:

  • rientrare tra le attività professionali protette o con albo;
  • utilizzare una forma societaria già presente nel nostro ordinamento.

Le attività protette sono quelle collegate all’ambito sanitario, come quella di medico chirurgo, infermiere, i farmacisti, gli assistenti sanitari, i fisioterapisti, e gli psicologici. Si considerano anche quelle attività che prevedono un ordine professionale e un albo come: commercialisti, ingegneri, architetti, geometri e avvocati, come riassunto nella tabella seguente.

Professioni protetteOrdini professionali
Medico-chirurgoCommercialisti
VeterinariIngegnere
FarmacistiArchitetto
Infermieri e LevatriciGeometra
Assistenti sanitariAvvocato
Fisioterapisti 
Massoterapisti 
Psicologi 

Invece, se svolgi un’attività che non prevede un ordine professionale, come quella del copywriter o del wedding planner, in questi casi non puoi creare una società tra professionisti.

Requisiti dei soci

Anche i soci dovranno avere specifici requisiti. In primo luogo, devono essere iscritti agli ordini, Albi e Collegi regolamentati. Puoi inserire nella compagnie sociale anche un professionista proveniente dalla UE, salvo che abbia un titolo di studio equivalente a quelli previsti per far parte di un ordine professionale in Italia. Inoltre, si ammette la presenza di soci non professionisti. Questi ultimi dovranno disporre di:

  • quote minoritarie;
  • non possono partecipare alle decisioni amministrative;
  • la loro attività è solo in ambito tecnico;
  • possono svolgere la funzione di soci di capitali.

I soggetti non professionisti potranno entrare a far parte della società solo se hanno a loro volta i requisiti di onorabilità previsti dagli ordini a cui la società è iscritta. Inoltre, non devono essere presenti condanne penali superiori a due anni per un reato non colposo ed eventuali cancellazioni dagli albi professionali.

Per ciò che riguarda i soci professionisti sono tenuti a rispettare il codice deontologico dei singoli ordini. Inoltre, sono previste delle incompatibilità:

  • presenza del socio in un’altra società tra professionisti;
  • sono stati radiati dall’ordine deontologico di riferimento.
Forme societarie società tra professionisti
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Quali sono le forme societarie previste per le StP

Per costituire una società tra professionisti, l’altro requisito è quello di scegliere una forma societaria già presente nel libro V del Codice civile, ai titoli V e VI:

  • società di persone;
  • società di capitali;
  • cooperative.

Nella tabella seguente, ecco tutte le forme societarie ammesse.

Società di personeSocietà di capitaliSocietà cooperative
Società semplici (S.s.)SrlTutte le forme con un minimo di 3 soci
In nome collettivo (S.n.c.)SpA 
In accomandita semplice (S.a.s.)Società in accomandita per azioni 

La scelta deve essere fatta in base alla tipologia di obiettivo che vuoi raggiungere. Quindi potrai creare una StP sotto forma di S.a.s., oppure come Srl. Tuttavia, tra le società di capitali non viene inserita anche la Srls (società a responsabilità limitata semplificata), dato che le sue caratteristiche non sono compatibili  con quelle previste dall’oggetto sociale delle società tra professionisti.

Inoltre, per quanto riguarda le cooperative, viene richiesto l’obbligo di superare i 3 soci. Infine, le StP possono essere realizzate anche con capitale inferiore ai 10.000€, ma di almeno 1€. Tuttavia, sono previste delle deroghe per ciò che riguarda l’applicazione della legge 183/2011 per le seguenti forme di società:

  • tra farmacisti
  • di ingegneria;
  • società di avvocati.

Per ciò che riguarda le società tra farmacisti, sono regolamentate dalla legge n. 362/1991, la quale stabilisce che queste forme di società tra professionisti possono essere realizzate solo utilizzando una cooperativa a responsabilità limitata oppure una società di persone.

Oggi è presente in Senato una proposta di legge per ampliare la compagine delle StP di farmacisti anche a soggetti che non hanno una laurea in farmacia e alle SPA. Leggi la nostra guida su come aprire una farmacia.

Tra le società di ingegneria, in questo caso si distinguono:

  • società di ingegneria: possono essere SRL o cooperative composte anche da soggetti che non sono iscritti all’ordine professionale e con il fine di svolgere attività come consulenze, studi di fattibilità, ricerche, valutazioni e studi sull’impatto ambientale;
  • società di professionisti:  si prevede la costituzione di società di persone o cooperative esclusivamente composte da professionisti.

Le società tra professionisti in ambito forense invece sono regolamentate dalla legge del 4 agosto 2017, la quale permette la costituzione di società tra avvocati nelle tre forme previste.

Come costituire una società tra professionisti

La creazione di una società tra professionisti deve avvenire con atto pubblico davanti al notaio. Si prevedono alcuni step obbligatori:

  1. atto costitutivo e scelta societaria;
  2. scelta del numero di soci e dell’amministratore;
  3. iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

1. Atto costitutivo e scelta societaria

Il primo passo è quello di stabilire la tipologia di forma societaria tra professionisti. A questo punto dovrà essere creato un atto costitutivo nel quale si dovrà:

  • definire la forma societaria;
  • specificare nella denominazione della società la dicitura società tra professionisti;
  • indicare la presenza di soci che non hanno la qualifica di professionisti;
  • stabilire i criteri per l’affidamento degli incarichi avuti dalla società ai soci professionisti;
  • precisare quali sono le incompatibilità per la partecipazione a socio;
  • indicare la polizza assicurativa obbligatoria per le attività professionali.

2. Numero dei soci e scelta dell’amministratore

In caso di presenza di soci non iscritti a un albo, è necessario che il capitale sociale dei soci professionisti sia pari a 2/3 della compagine sociale. Inoltre,  è richiesta la nomina di un amministratore il quale può essere:

  • un socio non professionista se detiene i requisiti previsti richiesti in ambito deontologico;
  • un socio professionista appartenente alla compagine sociale;
  • un soggetto terzo.

In tutti i casi non devono essere presenti condizioni di incompatibilità  o eventuale radiazione dall’albo professionale di riferimento per violazione deontologiche.

3. Iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese

Una volta costituita la società, deve essere registrata in Camera di Commercio. Le StP vengono inserite in una sezione speciale del Registro delle Imprese, in cui deve essere specificatamente indicata la forma: “società tra professionisti“.

Per completare questa procedura sarà necessario effettuare la domanda al Consiglio dell’ordine di riferimento, allegando atto costitutivo, certificati di iscrizione professionale dei singoli soci.

A questo punto, verranno valutati dal Consiglio dell’ordine tutti i requisiti previsti sia da parte dei soci, sia per gli amministratori. In caso di esito positivo sarà rilasciato un nulla osta. L’ultimo passaggio è quello di effettuare la registrazione nella sezione speciale.

Aspetti fiscali società tra professionisti
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Società tra professionisti: aspetti fiscali

Per quanto concerne gli aspetti fiscali collegati alla società tra professionisti, nel testo di legge 183/2011 non si fa riferimento a una speciale forma di tassazione per questa tipologia di impresa. Quindi per avere dei riferimenti normativi devi prendere in considerazione il TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi).

In particolare, dato il fatto che le StP sono costitute in base a forme societarie già regolamentate, dovrai prendere come riferimento la specifica normativa fiscale. Cerchiamo di chiarire questo punto, prendendo come punto di partenza l’art 6 del TUIR.

In base ad esso sono presenti delle indicazioni su come valutare il fatturato. Nelle forme di società commerciali come, Snc, Srl, Spa, Sas,  il reddito viene considerato come reddito di impresa. Inoltre, in base alla tipologia di contabilità si avrà:

  • contabilità ordinaria: il reddito verrà valutato in base al principio di competenza;
  • contabilità semplificata: si andrà a prendere come riferimento quello per cassa.

In questo caso il reddito d’impresa  prodotto sarà assoggettato all’IRES con aliquota del 24% e all’IRAP.

Invece, nelle forme di società semplici tra professionisti il reddito rientrerà tra quello dei lavoratori autonomi e sarà attribuito in base alla proporzione di quota che ciascun socio possiede. È previsto il pagamento delle aliquote IRPEF in rapporto ai relativi scaglioni.


Società tra professionisti: ripartizione degli utili e compensi ai soci

Come comportarsi per ciò che riguarda i compensi ai soci e la divisione degli utili? In quanto soggetti professionisti, i compensi erogati sono considerati prestazioni d’opera e quindi vengono qualificati come reddito di lavoro autonomo.

Invece, per quanto riguarda gli utili attribuiti dalle società di persone e quelle di capitale, saranno assoggetti a un’imposta pari al 26% applicata alla dichiarazione dei redditi del singolo socio.

Associazione professionale e società tra professionisti

La legge 183 del 2011 ha mantenuto in essere la forma delle associazioni professionali. Ciò significa che se sei un libero professionista registrato a un ordine riconosciuto, potrai costituirti in forma associativa con altri soggetti al fine di promuovere la tua attività.

Questa tipologia di associazione prevede come forma societaria la costituzione di una società semplice, anche se con forma atipica. Infatti, rispetto alle StP, con le associazioni professionali non si viene a creare un nuovo soggetto giuridico, ma ogni professionista mantiene i suoi diritti e doveri.

Con la creazione delle società tra professionisti, nel 2011, si è posto il quesito se sia possibile trasformare in questa forma le associazioni professionali. La risposta è affermativa, data propria la sua natura che è assimilabile alla società semplice. Ciò può avvenire attraverso un atto di trasformazione in una delle forme previste per le StP con il consenso univoco da parte di tutti gli associati.

Società tra professionisti – Domande frequenti

Cosa si intende per società tra professionisti?

Una società tra professionisti prevede la costituzione di una società di capitali, di persone o una cooperativa composta da soggetti che aderiscono a una professione protetta o iscritti ad albi professionali. Ecco come funziona.

Chi può essere socio di una StP?

Potranno essere soci di una StP sia i professionisti regolarmente iscritti all’albo, sia i soggetti che non dispongono di tale registrazione. Puoi leggere i requisiti necessari per i soci e le incompatibilità nella nostra guida.

Come fattura una StP?

Una società tra professionisti è una figura giuridica indipendente e dovrà emettere fattura elettronica per le prestazioni svolte dai singoli soci verso i clienti.

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Gennaro Ottaviano

Esperto di economia aziendale e gestionale

Laurea in Economia Aziendale presso il Politecnico di Lugano, appassionato di borse, mercati e investimenti finanziari. Ho competenze di diritto e gestione societaria, con esperienze amministrative. Scrivo di diritto, economia, finanza, marketing e gestione delle imprese.
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Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 26 Aprile 2024
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

20 commenti su “Società tra professionisti (StP): cos’è, come costituirla e vantaggi”

        • Buonasera,
          le condizioni sono le stesse di una qualsiasi s.r.l.. In ogni caso è causa di esclusione dal Regime Forfettario la presenza di una partecipazione di controllo in una SRL che svolge la stessa attività economica esercitata con la partita Iva individuale.

          Grazie per averci scritto

          Team partitaiva.it

          Rispondi
  1. Salve, sono un geometra e voglio creare una STP. Per “timbrare” i progetti il timbro sarà sempre il mio con relativo numero d’iscrizione all’ordine o ci sarà un timbro sella società? Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno,

      Da quanto abbiamo rilevato presso alcuni Collegi professionali provinciali, la società tra professionisti di Geometri ha un proprio “timbro”. Le consigliamo, tuttavia, di accertarsene presso il suo Collegio.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  2. Buongiorno, avendo costituito una srl stp tra professionisti 3 medici, padre e fue figli, mantenendo per il padre la p.i. da professionista medici e per i figli il regime forfettario. Si può fare ciò? Per quanto riguarda il tipo di contabilità della srl stp? Sara’ la normale contabilità ordinaria di una srl o sarà contabilità professionale con il registro cronologico?

    Rispondi
    • Buongiorno,
      sul mantenimento della p.i. come forfettario, potrebbe essere un problema per una limitazione sull’accesso al regime in caso di possesso di quote dirette o indirette superiori al 50%, da valutare approfonditamente con un commercialista. La contabilità è in regime ordinario con imputazione del reddito per competenza e non per cassa, ma non dovrebbe essere un problema per il tipo di professione.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  3. Buon giorno,
    son un medico militare.
    Molti miei colleghi stanno aprendo questo tipo di società, vorrei capirne i vantaggi e svantaggi per una figura ibrida come la mia e quella dei miei colleghi.
    Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno,

      se può svolgere liberamente l’attività medica o partecipare a una società pur essendo militare, non vi sono particolari svantaggi, se non quello di dover sostenere dei costi fissi per mantenere la società. I vantaggi sono quelli della gestione di una attività in forma di impresa, con oneri ed onori che ne conseguono.

      Potrebbe essere opportuna una consulenza specialistica e più approfondita sull’argomento: https://partitaiva.it/link/consulenza

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  4. Buongiorno,
    nel passaggio di una STP in forma di sas ad una srl, sto valutando due ipotesi:
    1) trasformazione diretta della società in srl
    2) costituzione srl e cessione dei contratti di prestazione già sottoscritti con i clienti.
    Mi chiedo se possa procedere con la valutazione dell’azienda con metodo patrimoniale senza dover valorizzare i contratti come “ramo aziendale” a sé stante ed identificarlo come eventuale avviamento.
    Grazie molte per il confronto

    Rispondi
    • Buongiorno,
      da sas a srl, la trasformazione dovrebbe essere irrilevante da un punto di vista fiscale. Da Associazione professionale a srl il problema potrebbe essere più rilevante.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  5. Buonasera, sono un medico libero professionista che lavora presso varie cliniche ed ambulatori privati, pertanto non dispongo di un mio studio medico. Posso comunque aprire una STP unipersonale? In tal caso quale dovrebbe essere la sede legale della società?

    Rispondi
    • Buongiorno,
      può aprire una stp unipersonale e la sede legale potrebbe essere il suo domicilio. Resta sempre da verificare quale attività e come svolgerla e se essa è compatibile con le norme della professione di medico.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  6. Buongiorno,
    un socio libero professionista con P.IVA socio di STP SRL può essere assunto come lavoratore dipendente dalla stessa società?

    Rispondi
    • Buongiorno,
      in linea di principio si potrebbe fare, ma ci sono parecchie variabili da considerare nello specifico: se è amministratore, quanto è l’importo della quota e il valore in percentuale, l’esistenza di un reale vincolo di subordinazione, eventuali vincoli o limitazioni della cassa o dell’albo di appartenenza.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  7. Salve,
    sono un ingegnere scritto all’albo e rappresentante di una srl con una quota del 50%.
    La società può diventare società di ingegneria ?
    quali vantaggi abbiamo ?
    avrò ancora l’obbligo di pagare la cassa inps commercinti (4k) all’anno ?

    Grazie,
    Jaspreet

    Rispondi
    • Buongiorno,
      la società per diventare società di ingegneria dovrà, probabilmente, adeguare lo statuto e rispettare i requisisti previsti per le società di ingegneria, tra cui dotarsi di un direttore tecnico e iscriversi all’Inarcassa. L’iscrizione alla gestione Inarcassa dell’ingegnere lo esonera dall’iscrizione Inps commercianti. Si tratta di una questione molto complessa che è, comunque, da approfondire con un commercialista esperto in materia.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
    • Buongiorno,
      in linea di principio i professionisti iscritti a un albo, facenti parte di una stp versano la previdenza soggettiva individualmente e quella integrativa (se esistente) attraverso la società.

      Sarebbe opportuno verificare anche le singole posizioni per avere un quadro chiaro della situazione contributiva.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi

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