Recupero ritenute estere professionisti: come funziona, come ottenerlo ed esempi

Quali sono le regole per il versamento delle tasse sui redditi da lavoratore autonomo all’estero? Scopri quando è possibile recuperare le somme versate a titolo di ritenute estere.

Revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.

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Recupero ritenute estere
  • Il recupero delle ritenute estere è possibile per il principio del World Wide Taxation, in base a cui si applica la tassazione del Paese di residenza fiscale.
  • Per ottenere il recupero di somme giĂ  versate all’estero ai fini fiscali è previsto un rimborso o l’applicazione del credito d’imposta.
  • Le attivitĂ  professionali in regime forfettario non hanno diritto al recupero delle ritenute estere.

Un report del Sole 24 Ore del 2022 ha indicato che sono oltre 5,8 milioni gli italiani che lavorano all’estero. Di questi circa il 30% sono soggetti con partita IVA professionale. Se da un lato svolgere l’attività di lavoratore autonomo all’estero può essere vantaggioso, dall’altro devi porre attenzione a una serie di regole, soprattutto ai fini fiscali.

Tra i quesiti principali vi è quello di evitare di effettuare il doppio versamento per le tasse sia nel Paese estero, sia in Italia.

In questa guida hai accesso a tutte le informazioni che ti permetteranno di conoscere le regole per non incorrere nella doppia tassazione, e quando è possibile il recupero delle ritenute estere non dovute, se hai la residenza fiscale in Italia.

Recupero ritenute estere: normativa

Un professionista che svolge la sua attività all’estero deve fare attenzione a quali sono le norme per ciò che riguarda le imposte applicate dal Paese in cui svolge la prestazione e di quello della residenza fiscale, in questo caso l’Italia.

Oggi tale condizione si può verificare spesso. Prendi il caso di un commercialista che ha delle attività all’estero, un avvocato che deve seguire una causa fuori dai confini italiani oppure di un consulente di marketing. In linea di principio la regola di base è stabilita dall’art 165 del DPR 917/86 (TUIR):

  • si applica la tassazione in Italia su tutti i redditi prodotti dai soggetti ivi residenti, definito anche come sistema World Wide Taxation;
  • i redditi dei soggetti non residenti in Italia sono tassabili solo se l’attivitĂ  viene svolta nel nostro Paese.

Tuttavia, questi principi sono sottoposti ad alcune deroghe, nel momento in cui sono presenti le cosiddette Convenzioni contro le doppie imposizioni. In base ad esse si prevedono degli accordi internazionali che hanno il fine di evitare il pagamento di una tassazione sia nel Paese in cui avviene la prestazione, sia in quello in cui hai la residenza fiscale.

Questo principio è stato ribadito anche dall’art 165 del TUIR (Testo Unico in Materia di Redditi) il quale stabilisce che:

“eventuali accordi sovranazionali, in caso in cui siano favorevoli al contribuente, saranno considerati in deroga alla normativa nazionale.”

Recupero ritenute estere normativa
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Come funziona il recupero delle ritenute estere

Le regole per la tassazione all’estero fanno riferimento alle Convezioni OCSE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa). Sono una serie di accordi internazionali tra l’Italia ed altri Paesi, in base ai quali si prevedono regole finalizzate ad evitare quella che viene chiamata la doppia tassazione.

Infatti, l’art 14 stabilisce che la tassazione di un’attività di un libero professionista sarà sottoposta alla normativa fiscale del Paese di residenza, salvo il caso in cui il soggetto abbia una sede fissa o un’organizzazione all’estero.

Quindi, si riprende il principio previsto dall’art 165 del TUIR, identificando la residenza fiscale del libero professionista. Una sede fissa di affari è definita tale se vi è la presenza di un luogo fisico in cui si svolge l’attività professionale. L’esempio più pratico è quello di un’apertura di un ufficio in cui svolgi la tua professione di freelance.

In questo caso non si applica il principio della tassazione nel Paese di residenza, ma sarai soggetto al versamento delle tasse in quello in cui svolgi la tua attivitĂ .

In questo caso si verifica una doppia tassazione sul reddito. Per evitare ciò il fisco italiano, in base alle Convenzioni OCSE, ha previsto una serie di istituti fiscali attraverso cui puoi evitare gli effetti economici di un versamento di due imposte:

  • rimborso delle ritenute estere;
  • il credito d’imposta sulle ritenute estere.

Rimborso ritenute pagate all’estero in Paesi convenzionati

Ricapitolando, possono verificarsi diverse situazioni:

  • se hai residenza fiscale in Italia e la tua attivitĂ  non è fissa all’estero, allora dovrai pagare le tasse in base al principio del World Wide Taxation e secondo il regime italiano;
  • se hai un’organizzazione o un ufficio fisso all’estero, in questo caso si applicheranno le Convenzioni per evitare la doppia tassazione, con il recupero delle ritenute estere.

In questo secondo caso devi effettuare la dichiarazione dei redditi con riferimento alle normative fiscali del Paese estero. Per evitare di pagare le stesse tasse anche in Italia, le convezioni internazionali prevedono l’applicazione di quello che viene definito il Foreign Tax Credit.

Questo principio prevede la possibilità di ottenere un credito d’imposta da detrarre al calcolo del reddito imponibile in Italia al momento della compilazione del modello redditi PF.

Tuttavia, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 154/E/2009, al fine di chiarire l’aspetto del recupero delle ritenute d’acconto, ha stabilito che, nel caso in cui un professionista abbia una base fissa all’estero, non potrà detrarre gli importi con l’applicazione della Foreign Tax Credit, ma dovrà richiedere il rimborso delle ritenute estere.

Ciò avviene direttamente con la compilazione di un apposito modulo nella dichiarazione fiscale fatta nel Paese estero.

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Credito per imposte pagate all’estero

Una prassi differente viene attuata nel caso in cui svolgi un’attività in un Paese che non prevede una convenzione per la doppia tassazione con l’Italia. In questo caso dovrai prima valutare se:

  • il Paese estero adotta la tassazione in caso di un’attivitĂ  finanziaria non fissa o in mancanza di una stabile organizzazione;
  • si applica la tassazione solo quando avviene con un’organizzazione o una fissa dimora.

A questo punto devi prendere come riferimento la Circolare n.9/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate, che, partendo dall’art 23 del TUIR, per ciò che riguarda i redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti, trasla questa norma anche nei casi di attività svolte in Stati esteri. Tuttavia, devi distinguere tra:

  • organizzazione di attivitĂ  commerciali;
  • attivitĂ  svolta da un libero professionista.

Nel primo caso si stabilisce che in assenza di un’organizzante stabile nel Paese estero, non si considerano prodotti all’estero i redditi d’impresa, e quindi saranno sottoposti alla tassazione in Italia.

Invece, per quanto riguarda le attività di una partita IVA professionale all’estero, i redditi si considerano sempre prodotti oltrefrontiera, indipendentemente se è presente oppure no nello Stato un ufficio fisso o un’organizzazione.

In questa seconda evenienza si applicano le regole previste dal sistema fiscale del Paese di riferimento a cui si aggiunge la tassazione in Italia. Al fine di evitare il doppio versamento dell’aliquota fiscale, si applicherà il principio della Foreign Tax Credit, e quindi potrai ottenere un credito d’imposta estero con una detrazione delle ritenute fiscali sull’importo tassato. In questo caso per richiedere il credito d’imposta sarà necessario che:

  • il lavoratore autonomo risulti fiscalmente residente in Italia;
  • le imposte estere devono essere versate a titolo definitivo;
  • il reddito tassato all’estero deve essere concorrente sulla formazione di quello dichiarato in Italia;
  • le imposte pagate all’estero devono avere natura di imposte sul reddito.
Credito d'imposta

Crediti d’imposta ritenute estere: esempio

Immagina di svolgere l’attività di insegnate di YOGA in Francia e di produrre un reddito di 30.000€, a cui si aggiunge quello in Italia per un importo complessivo di 100.000€. Ipotizziamo, in maniera generica, che le aliquote soggette a tassazione siano:

  • tassazione estera: 8.000€;
  • tassazione Italia: 22.500€.

In questo caso, puoi applicare il credito d’imposta: l’importo su cui si determinerà il calcolo fiscale in Italia, sarà di 22.500€-8.000€=13.500€.

Recupero ritenute estere e royalties

Le royalties in ambito professionale sono delle somme che verranno corrisposte da una societĂ  al libero professionista. L’oggetto sono i diritti di proprietĂ  intellettuale, con la vendita di un’opera di ingegno, un brevetto, un marchio o esperienze acquisite in ambito scientifico e commerciale. Leggi anche: “brevetto unitario europeo“.

Per ciò che riguarda l’aspetto fiscale, regolato dall’art 25 del DPR 660/73, si pone come elemento determinante il principio della residenza fiscale del soggetto che concede le royalties.

Quindi, nel caso in cui sia una società italiana, si applica una ritenuta del 30% a titolo d’imposta sull’ammontare ricevuto. Invece, si dovrà fare riferimento alle Convezioni OCSE per ciò che riguarda la tassazione delle royalties da parte di un soggetto estero a un libero professionista residente in Italia.

In questo caso si applicherĂ  la tassazione con riferimento al Paese di riferimento che ha emesso le royalties. Inoltre, sono ammesse anche delle eccezioni in base alle tipologie di accordi che sono stati stipulati dagli Stati.

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Ritenute fiscali e dividendi

Come regolarizzare la tua posizione fiscale in caso in cui ricevi dei dividendi per titoli di societĂ  estere come libero professionista? In questo caso devi distinguere se il pagamento avviene:

  • in modo diretto come persona fisica;
  • per intermediario con residenza fiscale in Italia;
  • con un intermediario estero.

Nel primo caso come persona fisica si applica una tassazione che sarà pari al 26% sull’importo lordo. Se hai partita IVA professionale o una ditta individuale e ricevi dei dividendi, viene valutata la residenza fiscale di chi effettua il trasferimento delle plusvalenze.

Quindi se la societĂ  che distribuisce gli utili ha residenza in Italia, si applicherĂ  una tassazione con una percentuale fissa di imponibilitĂ  pari al 58,14%. Invece, se l’intermediario ha sede all’estero, in questo caso, in base alla sentenza della Corte di Cassazione 25698/2022, l’importo è soggetto a doppia tassazione, e può essere recuperato utilizzando il sistema del credito d’imposta.

Ciò è possibile, salvo eventuali eccezioni previste dalle convenzioni. Quindi, dal punto di vista delle tasse sui dividendi, si dovrà valutare caso per caso l’opportunità di ottenere un recupero delle ritenute estere. Per questo ti consigliamo di farti affiancare nella tua dichiarazione dei redditi da uno studio di commercialisti specializzato. Leggi anche la nostra guida sulla tassazione di dividendi e società.

Recupero ritenute fiscali estere e regime forfettario

Il regime forfettario è l’unico sistema agevolato previsto dall’ordinamento fiscale italiano odierno. Come comportarti nel caso in cui viene applicata una ritenuta per prestazione avvenuta all’estero?

Devi considerare che la ritenuta d’acconto non è prevista da questo regime fiscale oltre ad essere presente una franchigia IVA.

Inoltre, il calcolo dell’imponibile avviene su base fissa, con un coefficiente di redditività determinato in base al codice ATECO della tua attività professionale.

In questa circostanza, non si applicheranno deduzioni fiscali o detrazioni. La conseguenza è che nel caso dell’applicazione di una ritenuta estera nel regime forfettario, non potrai accedere al rimborso per le ritenute estere, oppure al credito d’imposta.

Recupero ritenute fiscali – Domande frequenti

Come recuperare le ritenute pagate all’estero da un professionista?

Per recuperare le ritenute estere puoi richiedere un rimborso, oppure ottenere una detrazione in base al principio del credito d’imposta.

Dove vanno dichiarati i redditi esteri?

I redditi esteri vanno dichiarati in base alla residenza fiscale del soggetto, tranne nel caso in cui possiedi un’attivitĂ  professionale con base fissa. Leggi l’articolo per tutti i dettagli.

Come evitare la doppia tassazione fiscale?

La doppia tassazione fiscale viene evitata grazie all’art 165 del TUIR, che prevede il cosiddetto principio del World Wide Taxation, ovvero la tassazione farà riferimento alla residenza fiscale del lavoratore.

Autore
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Gennaro Ottaviano

Esperto di economia aziendale e gestionale

Laurea in Economia Aziendale presso il Politecnico di Lugano, appassionato di borse, mercati e investimenti finanziari. Ho competenze di diritto e gestione societaria, con esperienze amministrative. Scrivo di diritto, economia, finanza, marketing e gestione delle imprese.
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Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 24 Aprile 2024
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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