- Il recupero delle ritenute estere è possibile per il principio del World Wide Taxation, in base a cui si applica la tassazione del Paese di residenza fiscale.
- Per ottenere il recupero di somme giĂ versate allâestero ai fini fiscali è previsto un rimborso o lâapplicazione del credito dâimposta.
- Le attivitĂ professionali in regime forfettario non hanno diritto al recupero delle ritenute estere.
Un report del Sole 24 Ore del 2022 ha indicato che sono oltre 5,8 milioni gli italiani che lavorano allâestero. Di questi circa il 30% sono soggetti con partita IVA professionale. Se da un lato svolgere lâattivitĂ di lavoratore autonomo allâestero può essere vantaggioso, dallâaltro devi porre attenzione a una serie di regole, soprattutto ai fini fiscali.
Tra i quesiti principali vi è quello di evitare di effettuare il doppio versamento per le tasse sia nel Paese estero, sia in Italia.
In questa guida hai accesso a tutte le informazioni che ti permetteranno di conoscere le regole per non incorrere nella doppia tassazione, e quando è possibile il recupero delle ritenute estere non dovute, se hai la residenza fiscale in Italia.
Indice
Recupero ritenute estere: normativa
Un professionista che svolge la sua attivitĂ allâestero deve fare attenzione a quali sono le norme per ciò che riguarda le imposte applicate dal Paese in cui svolge la prestazione e di quello della residenza fiscale, in questo caso lâItalia.
Oggi tale condizione si può verificare spesso. Prendi il caso di un commercialista che ha delle attivitĂ allâestero, un avvocato che deve seguire una causa fuori dai confini italiani oppure di un consulente di marketing. In linea di principio la regola di base è stabilita dallâart 165 del DPR 917/86 (TUIR):
- si applica la tassazione in Italia su tutti i redditi prodotti dai soggetti ivi residenti, definito anche come sistema World Wide Taxation;
- i redditi dei soggetti non residenti in Italia sono tassabili solo se lâattivitĂ viene svolta nel nostro Paese.
Tuttavia, questi principi sono sottoposti ad alcune deroghe, nel momento in cui sono presenti le cosiddette Convenzioni contro le doppie imposizioni. In base ad esse si prevedono degli accordi internazionali che hanno il fine di evitare il pagamento di una tassazione sia nel Paese in cui avviene la prestazione, sia in quello in cui hai la residenza fiscale.
Questo principio è stato ribadito anche dallâart 165 del TUIR (Testo Unico in Materia di Redditi) il quale stabilisce che:
“eventuali accordi sovranazionali, in caso in cui siano favorevoli al contribuente, saranno considerati in deroga alla normativa nazionale.”
Come funziona il recupero delle ritenute estere
Le regole per la tassazione allâestero fanno riferimento alle Convezioni OCSE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa). Sono una serie di accordi internazionali tra lâItalia ed altri Paesi, in base ai quali si prevedono regole finalizzate ad evitare quella che viene chiamata la doppia tassazione.
Infatti, lâart 14 stabilisce che la tassazione di unâattivitĂ di un libero professionista sarĂ sottoposta alla normativa fiscale del Paese di residenza, salvo il caso in cui il soggetto abbia una sede fissa o unâorganizzazione allâestero.
Quindi, si riprende il principio previsto dallâart 165 del TUIR, identificando la residenza fiscale del libero professionista. Una sede fissa di affari è definita tale se vi è la presenza di un luogo fisico in cui si svolge lâattivitĂ professionale. Lâesempio piĂš pratico è quello di unâapertura di un ufficio in cui svolgi la tua professione di freelance.
In questo caso non si applica il principio della tassazione nel Paese di residenza, ma sarai soggetto al versamento delle tasse in quello in cui svolgi la tua attivitĂ .
In questo caso si verifica una doppia tassazione sul reddito. Per evitare ciò il fisco italiano, in base alle Convenzioni OCSE, ha previsto una serie di istituti fiscali attraverso cui puoi evitare gli effetti economici di un versamento di due imposte:
- rimborso delle ritenute estere;
- il credito dâimposta sulle ritenute estere.
Rimborso ritenute pagate allâestero in Paesi convenzionati
Ricapitolando, possono verificarsi diverse situazioni:
- se hai residenza fiscale in Italia e la tua attivitĂ non è fissa allâestero, allora dovrai pagare le tasse in base al principio del World Wide Taxation e secondo il regime italiano;
- se hai un’organizzazione o un ufficio fisso allâestero, in questo caso si applicheranno le Convenzioni per evitare la doppia tassazione, con il recupero delle ritenute estere.
In questo secondo caso devi effettuare la dichiarazione dei redditi con riferimento alle normative fiscali del Paese estero. Per evitare di pagare le stesse tasse anche in Italia, le convezioni internazionali prevedono lâapplicazione di quello che viene definito il Foreign Tax Credit.
Questo principio prevede la possibilitĂ di ottenere un credito dâimposta da detrarre al calcolo del reddito imponibile in Italia al momento della compilazione del modello redditi PF.
Tuttavia, la risoluzione dellâAgenzia delle Entrate n. 154/E/2009, al fine di chiarire lâaspetto del recupero delle ritenute dâacconto, ha stabilito che, nel caso in cui un professionista abbia una base fissa allâestero, non potrĂ detrarre gli importi con lâapplicazione della Foreign Tax Credit, ma dovrĂ richiedere il rimborso delle ritenute estere.
Ciò avviene direttamente con la compilazione di un apposito modulo nella dichiarazione fiscale fatta nel Paese estero.
Credito per imposte pagate allâestero
Una prassi differente viene attuata nel caso in cui svolgi unâattivitĂ in un Paese che non prevede una convenzione per la doppia tassazione con lâItalia. In questo caso dovrai prima valutare se:
- il Paese estero adotta la tassazione in caso di unâattivitĂ finanziaria non fissa o in mancanza di una stabile organizzazione;
- si applica la tassazione solo quando avviene con unâorganizzazione o una fissa dimora.
A questo punto devi prendere come riferimento la Circolare n.9/E/2015 dellâAgenzia delle Entrate, che, partendo dallâart 23 del TUIR, per ciò che riguarda i redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti, trasla questa norma anche nei casi di attivitĂ svolte in Stati esteri. Tuttavia, devi distinguere tra:
- organizzazione di attivitĂ commerciali;
- attivitĂ svolta da un libero professionista.
Nel primo caso si stabilisce che in assenza di unâorganizzante stabile nel Paese estero, non si considerano prodotti allâestero i redditi dâimpresa, e quindi saranno sottoposti alla tassazione in Italia.
Invece, per quanto riguarda le attivitĂ di una partita IVA professionale allâestero, i redditi si considerano sempre prodotti oltrefrontiera, indipendentemente se è presente oppure no nello Stato un ufficio fisso o unâorganizzazione.
In questa seconda evenienza si applicano le regole previste dal sistema fiscale del Paese di riferimento a cui si aggiunge la tassazione in Italia. Al fine di evitare il doppio versamento dellâaliquota fiscale, si applicherĂ il principio della Foreign Tax Credit, e quindi potrai ottenere un credito dâimposta estero con una detrazione delle ritenute fiscali sullâimporto tassato. In questo caso per richiedere il credito dâimposta sarĂ necessario che:
- il lavoratore autonomo risulti fiscalmente residente in Italia;
- le imposte estere devono essere versate a titolo definitivo;
- il reddito tassato allâestero deve essere concorrente sulla formazione di quello dichiarato in Italia;
- le imposte pagate allâestero devono avere natura di imposte sul reddito.
Crediti dâimposta ritenute estere: esempio
Immagina di svolgere lâattivitĂ di insegnate di YOGA in Francia e di produrre un reddito di 30.000âŹ, a cui si aggiunge quello in Italia per un importo complessivo di 100.000âŹ. Ipotizziamo, in maniera generica, che le aliquote soggette a tassazione siano:
- tassazione estera: 8.000âŹ;
- tassazione Italia: 22.500âŹ.
In questo caso, puoi applicare il credito dâimposta: lâimporto su cui si determinerĂ il calcolo fiscale in Italia, sarĂ di 22.500âŹ-8.000âŹ=13.500âŹ.
Recupero ritenute estere e royalties
Le royalties in ambito professionale sono delle somme che verranno corrisposte da una societĂ al libero professionista. L’oggetto sono i diritti di proprietĂ intellettuale, con la vendita di unâopera di ingegno, un brevetto, un marchio o esperienze acquisite in ambito scientifico e commerciale. Leggi anche: “brevetto unitario europeo“.
Per ciò che riguarda lâaspetto fiscale, regolato dallâart 25 del DPR 660/73, si pone come elemento determinante il principio della residenza fiscale del soggetto che concede le royalties.
Quindi, nel caso in cui sia una societĂ italiana, si applica una ritenuta del 30% a titolo dâimposta sullâammontare ricevuto. Invece, si dovrĂ fare riferimento alle Convezioni OCSE per ciò che riguarda la tassazione delle royalties da parte di un soggetto estero a un libero professionista residente in Italia.
In questo caso si applicherĂ la tassazione con riferimento al Paese di riferimento che ha emesso le royalties. Inoltre, sono ammesse anche delle eccezioni in base alle tipologie di accordi che sono stati stipulati dagli Stati.
Ritenute fiscali e dividendi
Come regolarizzare la tua posizione fiscale in caso in cui ricevi dei dividendi per titoli di societĂ estere come libero professionista? In questo caso devi distinguere se il pagamento avviene:
- in modo diretto come persona fisica;
- per intermediario con residenza fiscale in Italia;
- con un intermediario estero.
Nel primo caso come persona fisica si applica una tassazione che sarĂ pari al 26% sullâimporto lordo. Se hai partita IVA professionale o una ditta individuale e ricevi dei dividendi, viene valutata la residenza fiscale di chi effettua il trasferimento delle plusvalenze.
Quindi se la societĂ che distribuisce gli utili ha residenza in Italia, si applicherĂ una tassazione con una percentuale fissa di imponibilitĂ pari al 58,14%. Invece, se lâintermediario ha sede all’estero, in questo caso, in base alla sentenza della Corte di Cassazione 25698/2022, lâimporto è soggetto a doppia tassazione, e può essere recuperato utilizzando il sistema del credito dâimposta.
Ciò è possibile, salvo eventuali eccezioni previste dalle convenzioni. Quindi, dal punto di vista delle tasse sui dividendi, si dovrĂ valutare caso per caso lâopportunitĂ di ottenere un recupero delle ritenute estere. Per questo ti consigliamo di farti affiancare nella tua dichiarazione dei redditi da uno studio di commercialisti specializzato. Leggi anche la nostra guida sulla tassazione di dividendi e societĂ .
Recupero ritenute fiscali estere e regime forfettario
Il regime forfettario è lâunico sistema agevolato previsto dallâordinamento fiscale italiano odierno. Come comportarti nel caso in cui viene applicata una ritenuta per prestazione avvenuta allâestero?
Devi considerare che la ritenuta dâacconto non è prevista da questo regime fiscale oltre ad essere presente una franchigia IVA.
Inoltre, il calcolo dellâimponibile avviene su base fissa, con un coefficiente di redditivitĂ determinato in base al codice ATECO della tua attivitĂ professionale.
In questa circostanza, non si applicheranno deduzioni fiscali o detrazioni. La conseguenza è che nel caso dellâapplicazione di una ritenuta estera nel regime forfettario, non potrai accedere al rimborso per le ritenute estere, oppure al credito dâimposta.
Recupero ritenute fiscali – Domande frequenti
Per recuperare le ritenute estere puoi richiedere un rimborso, oppure ottenere una detrazione in base al principio del credito dâimposta.
I redditi esteri vanno dichiarati in base alla residenza fiscale del soggetto, tranne nel caso in cui possiedi unâattivitĂ professionale con base fissa. Leggi l’articolo per tutti i dettagli.
La doppia tassazione fiscale viene evitata grazie allâart 165 del TUIR, che prevede il cosiddetto principio del World Wide Taxation, ovvero la tassazione farĂ riferimento alla residenza fiscale del lavoratore.
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