Con il recente riordino del sistema nazionale della riscossione, attraverso l’introduzione del nuovo Testo unico, sono cambiati i criteri per il calcolo degli interessi sugli indennizzi spettanti a chi vince un contenzioso tributario contro lo Stato. Nel dettaglio, sono stati introdotti tassi di interesse più elevati sui rimborsi spettanti ai cittadini che vincono un ricorso contro il Fisco. In particolare, l’importo spettante sarà calcolato ora seguendo il cosiddetto principio di simmetria.
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Testo unico sulla riscossione: parità di trattamento tra fisco e privati
In base a quanto stabilito con il decreto ministeriale del 29 aprile 2026, la misura degli interessi dovuti dall’Erario sui rimborsi d’imposta viene allineata a quella degli interessi che il contribuente deve pagare alle casse statali in caso di debito. In precedenza, i tassi applicati ai debiti dei contribuenti erano più elevati rispetto a quelli riconosciuti dallo Stato in caso di rimborso. Spesso, infatti, quando l’amministrazione finanziaria era tenuta a restituire somme indebitamente percepite (ad esempio a seguito di una sentenza favorevole al cittadino), il tasso di interesse applicato era fisso e contenuto entro soglie limitate, generalmente comprese tra il 2% e il 2,5%.
Con l’entrata in vigore delle nuove regole, il costo del denaro diventa uguale per entrambe le parti. Per chi ha un contenzioso in corso, ciò significa che la somma oggetto di eventuale rimborso manterrà un valore finanziario coerente per tutta la durata del giudizio. Di fatto, il tempo necessario alla risoluzione di una controversia non comporterà più una penalizzazione economica per il contribuente. Questo perché il rendimento delle somme da recuperare sarà speculare al costo degli interessi di mora.
Quali sono i nuovi interessi
Con il Testo unico, il legislatore ha abbandonato la logica dei tassi congelati per decenni. La nuova normativa mantiene infatti il tasso fiscale vicino ai costi di mercato. In questo modo evita che lo Stato tragga un vantaggio finanziario dal trattenere somme non dovute. Per questo motivo i tassi non sono più fissi per legge, ma possano essere aggiornati annualmente con decreto del ministero dell’economia (MEF).
In particolare, per il 2026 il tasso di interesse legale valido per i contratti tra privati o per il ravvedimento operoso) è stato fissato all’1,60%. Gli interessi fiscali legati alla riscossione, invece, sono più alti. Questi, infatti, riflettono la media dei rendimenti dei titoli di Stato (attualmente oscillano tra il 5% e il 6% a seconda delle rilevazioni annuali).
Al via alla tracciabilità totale dei debiti
La riforma introduce anche un sistema di sorveglianza speciale che non si limita ai singoli contribuenti, ma coinvolge l’intera catena di recupero dei crediti. L’Agenzia delle Entrate ha ora l’obbligo di inviare ogni mese un rendiconto dettagliato agli enti creditori (come l’NPS e i comuni). Illustrando infatti le procedure in corso e sugli incassi effettuati nel mese precedente, questi avranno una visione più chiara di quali sono i crediti effettivamente riscuotibili e quali no. In questo modo ogni singola azione di recupero sarà monitorata.
Come funziona il “discarico automatico”
Se l’Agenzia delle Entrate non riesce a riscuotere un credito entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento, questo viene restituito all’ente impositore (INPS o Comune). Si tratta della cosiddetta procedura di “discarico automatico”, che non si applica:
- alle posizioni per le quali è in corso un pagamento dilazionato;
- le imprese coinvolte in accordi di ristrutturazione, concordati preventivi o altre procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che seguono canali di riscossione specifici;
- ai soggetti per i quali sono state già avviate azioni esecutive (pignoramenti, vendite all’asta) o cautelari (fermi amministrativi, ipoteche).
Per questo motivo, all’interno dei nuovi flussi informativi saranno indicati chiaramente i crediti che possono estinguersi tramite il discarico da quelli che, per ragioni legali o procedurali, devono rimanere attivi nel sistema di riscossione.
Quando entrano in vigore le nuove regole
Le nuove modalità di trasmissione dei dati diventeranno operative dal primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Fino a quella data, resterà in vigore la disciplina del 1999.
Al via ai nuovi controlli
Mentre per i report mensili l’obiettivo è garantire più trasparenza tra gli enti nei prossimi mesi, la vera stretta operativa per i cittadini e i professionisti si manifesta nei controlli preventivi sui pagamenti della Pubblica Amministrazione a partire dal 15 giugno 2026.
Con il nuovo Testo unico della riscossione, integrato dai decreti attuativi di maggio 2026, le PA sono tenute a interrogare preventivamente l’Agenzia delle Entrate prima di procedere alla liquidazione di qualsiasi fattura, indipendentemente dall’ammontare del credito. Tale obbligo si applica anche a importi minimi, come ad esempio pagamenti da 100 euro.
Qualora dall’interrogazione emergano cartelle esattoriali non saldate a carico del beneficiario, i pagamenti verso il fornitore o professionista sono sospesi. Le somme corrispondenti al debito vengono stornate e versate direttamente all’amministrazione finanziaria a parziale o totale copertura del debito pregresso. Il creditore, in questo modo, riceve dalla PA esclusivamente l’eventuale differenza rimanente dopo l’estinzione della pendenza fiscale.













Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it