Calcolo Interessi Moratori

Utilizza lo strumento gratuito per calcolare gli interessi moratori inserendo l'importo pagato in ritardo, la data di inizio e di fine e le eventuali maggiorazioni previste.

Calcolo interessi moratori

Importo €:
Data Iniziale:
Data Finale:
Maggiorazione per cessione di prodotti agricoli e agroalimetari: Art. 62, comma 3, D.L. 1/2012: “cessione di prodotti agricoli e agroalimetari”

Interessi di mora: cosa sono

Gli interessi moratori (o di mora) rappresentano una forma di risarcimento per il danno che è stato provocato dal ritardo di un pagamento, che può essere per esempio quello di una fattura tra privati o di un canone di locazione. 

Vengono calcolati nella misura degli interessi legali di mora. Per il primo semestre dell’anno di ritardo, si prende in considerazione il tasso di interesse in vigore dal 1° gennaio di quell’anno, mentre per il secondo semestre si considera il tasso in vigore dal 1° luglio. 

Tale tasso viene reso noto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel quinto giorno lavorativo di ogni semestre solare: viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

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Come calcolare gli interessi di mora per ritardato pagamento?

Il tool presente su questa pagina permetta di calcolare gli interessi moratori inserendo alcuni dati essenziali, ovvero:

  • l’importo sul quale si applicano gli interessi;
  • la data iniziale e quella finale;
  • la presenza di eventuali maggiorazioni al 2% o al 4% (presenti in caso di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari). 

Formula calcolo interessi moratori

Gli interessi moratori si calcolano utilizzando la seguente formula I = D x S x N/36500, nella quale:

  • D indica l’importo dovuto;
  • S il tasso di mora;
  • N è il numero di giorni di maturazione dell’interesse;
  • 36500 il numero di giorni di cui è composto l’anno civile, moltiplicato per 100 (viene utilizzato anche nel caso degli anni bisestili). 
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Da quando sono dovuti gli interessi di mora?

Ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs 231, gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Ci sono però alcune eccezioni.

Esclusi i casi previsti ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo di cui sopra, la decorrenza scatta a partire da:

  • 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente;
  • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, qualora non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta  di pagamento;
  • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, se la data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella in cui si ricevono le merci o la prestazione dei servizi;
  • 30 giorni dalla data di accettazione o della verifica di accertamento della conformità della merce o dei servizi, quando il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento in un momento non successivo a tale data.

Nelle transazioni commerciali, i termini per la scadenza del pagamento potranno essere maggiori, ma non potranno comunque superare i 60 giorni di tempo. Nel caso di imprese pubbliche che devono rispettare i requisiti di trasparenza e di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, i termini sono raddoppiati. 

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