Direttiva DAC7 Italia: cos’è e cosa prevede per le piattaforme digitali

Con la direttiva DAC7 le piattaforme online dovranno collaborare con l’Agenzia delle Entrate nel comunicare una serie di dati fiscali. Scopri quali sono le novità e cosa comportano per le vendite sul web.

revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.
Direttiva DAC7
  • La direttiva DAC7 prevede l’obbligo da parte delle piattaforme digitali di comunicare una serie di dati fiscali all’Agenzia delle Entrate.
  • Gli obiettivi della direttiva sono quelli di semplificare l’accesso alle informazioni fiscali provenienti dalle piatteforme online, contrastando l’evasione e permettendo una maggiore trasparenza tra i singoli Stati Membri.
  • Il venditore privato o con partita IVA è obbligato, come utente della piattaforma, alla compilazione del modulo KYC al fine di permettere la comunicazione delle relative informazioni fiscali.

L’incremento delle vendite online sulle piattaforme digitali nella Comunità europea, con operazioni da parte di privati o di soggetti con partita IVA, ha portato alla necessità di integrare alcuni aspetti fiscali e amministrativi.

In questo contesto si colloca la creazione del Regolamento europeo 2021/514 DAC7, comunemente conosciuto solo come direttiva DAC7, attraverso cui si obbligano i gestori delle piattaforme digitali online a collaborare con gli enti fiscali dei singoli Paesi nel comunicare una serie di informazioni economiche.

Il fine è di contrastare l’evasione fiscale e migliorare la comunicazione tra i diversi enti di controllo. A chi si rivolge la direttiva? Quali sono le informazioni che devono essere comunicate? E cosa comporta se vendi online prodotti o servizi? Nella nostra guida scoprirai tutto quello che c’è da sapere sulla direttiva DAC7.

Cos’è la direttiva DAC7 sulle piattaforme digitali

Il termine DAC7 identifica la disciplina europea finalizzata a migliorare la cooperazione amministrativa in ambito fiscale, semplificando lo scambio delle informazioni tra gestori delle piattaforme e gli enti fiscali dei singoli Paesi della UE, ma anche la comunicazione tra le singole autorità competenti.

Quindi, i giganti del web come Vinted, Ebay, Booking e Airbnb diventano una sorta di collaboratori fiscali. Gli obiettivi della DAC7 sono:

  • ottenere dalle piattaforme il trasferimento dei dati fiscali;
  • semplificare l’individuazione dei redditi percepiti attraverso le attività online e prevedere il rispetto dei relativi obblighi fiscali dei venditori;
  • velocizzare la comunicazione e il trasferimento delle informazioni tra i singoli enti fiscali degli Stati Membri.

Nella tabella seguente abbiamo indicato le caratteristiche della direttiva DAC7.

DirettivaDAC7
Decreto attuativoDlgs 32/2023
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale25 marzo 2023
EsecuzioneDal 1° gennaio 2023
A chi si rivolgePiattaforme digitali
Cosa prevedeComunicazione dati fiscali e monitoraggio

Con la direttiva DAC7 si è posta attenzione a contrastare la mancata dichiarazione delle attività online che possono generare reddito, sia se vendi come privato, tramite operazioni sul web saltuarie, sia se hai aperto una partita IVA come e-commerce. Questa è una disciplina necessaria, a causa dell’aumento di attività in rete accessibili a una vasta categoria di soggetti.


Direttiva DAC7: decreto legislativo

La direttiva DAC7 è entrata in vigore il 1° luglio 2021, ma è stata ampliata con una serie di integrazioni pubblicate in Gazzetta ufficiale il 25 marzo 2023, e messa in atto attraverso il Dlgs 32/2023.

In realtà può essere considerata come la sesta integrazione apportata alla norma originaria del Regolamento europeo 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 sulla cooperazione fiscale e amministrativa: il DAC1.

Con la nuova direttiva si sono voluti rafforzare quei principi che erano stati ribaditi nel 2015 dall’OCSE, con il cosiddetto Mandatory Disclosure Rules, al fine di una trasparenza fiscale internazionale e di una diretta comunicazione tra i vari enti di controllo. Questo è considerato come unico strumento valido per contrastare l’evasione e la concorrenza non leale in attività commerciali.

direttiva DAC7 e decreto legge

A chi si rivolge il DAC7

Con l’integrazione del DAC7 acquisiscono un ruolo determinate le piattaforme digitali. Con questo termine si identificano quegli strumenti messi a disposizione da società che svolgono la funzione di intermediazione tra un venditore e gli acquirenti. Saranno soggette all’obbligo sia quelle che hanno sede nella UE, sia quelle che si trovano all’estero.

Nel primo caso, come previsto dai regolamenti comunitari, la comunicazione dei dati economici e fiscali dovrà avvenire a un singolo Stato membro in cui è svolta prevalentemente l’attività di vendita.

Invece, per quelle piattaforme che hanno sede al di fuori della UE viene richiesto di registrarsi, ai fini fiscali, presso uno degli Stati membri e fornire a quest’ultimo le relative informazioni. Rientrano nel DAC7 le seguenti attività svolte sul web:

  • locazioni di beni immobili;
  • erogazioni di servizi personali;
  • vendita di beni;
  • utilizzo a titolo oneroso di qualunque mezzo di trasporto.

Quindi il DAC7 si rivolge a piattaforme come Airbnb, Vinted, Booking, Shopify ed Ebay o altri gestori digitali che saranno tenuti a trasferire in maniera attiva le informazioni alle autorità competenti.

Infine, a essere interessate sono anche le singole autorità di controllo degli Stati Membri, le quali saranno obbligate a scambiare in modo automatico e veloce le informazioni ricevute al fine di adempire al monitoraggio e alle verifiche fiscali.


Come funziona la direttiva DAC7 in Italia

Con la DAC7 i gestori digitali dovranno fornire obbligatoriamente una serie di dati fiscali, in base alla natura del soggetto venditore. Infatti, per le persone fisiche dovranno comunicare:

  • nome e cognome;
  • indirizzo di residenza;
  • data di nascita e CF;
  • luogo di nascita del venditore;
  • numero di partita IVA se presente.

Invece, se svolgi l’attività di vendita come partita IVA individuale o società sono richiesti:

  • ragione sociale;
  • indirizzo della sede legale;
  • partita IVA o codice fiscale;
  • numero di registrazione dell’attività presso la Camera di Commercio competente;
  • indicazione sulla presenza di una stabile organizzazione in uno dei Paesi UE.

Inoltre, per ambedue le tipologie di soggetti, deve essere comunicato il totale dell’importo generato dalla vendita, con riferimento al fatturato dell’anno di imposta. Il trasferimento delle informazioni dovrà avvenire solo se:

  • l’attività privata o quella di vendita tramite partita IVA, ha generato più di 30 operazioni annue;
  • gli incassi ottenuti sono superiori al valore di 2.000€.

Al di sotto di questa soglia non è previsto l’obbligo di comunicazione. Il trasferimento delle informazioni deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno. L’unica eccezione è quella prevista per il 2023, dato che la direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio di quest’anno. In questo caso, la comunicazione è stata slittata al 31 gennaio 2024.

Obblighi del DAC7

Direttiva DAC7 in Italia: cosa comporta per le attività online

L’introduzione della direttiva ha portato a dei cambiamenti sostanziali per chi si registra a una piattaforma o possiede già un account, sia per il monitoraggio, sia per la determinazione degli obblighi fiscali.

Infatti, dal punto di vista pratico, in quanto obbligo di legge, l’applicazione del DAC7 avviene in maniera unilaterale da parte del gestore, inserendo una clausola unilaterale all’interno dei termini contrattuali, che dovrai accettare al momento della registrazione.

La comunicazione dei dati richiede la compilazione del modello KYC (Know Your Customer), da parte del venditore, già utilizzato in ambito bancario al fine di verificare l’identità del cliente.

Se hai registrato un profilo, su una delle piattaforme digitali, prima del 1° gennaio 2023, ti verrà inviata un’e-mail da parte del gestore, richiedendoti la compilazione del modello KYC al fine di adeguarti al DAC7.

Tuttavia, ciò avverrà solo nel caso in cui la tua attività online superi i limiti delle 30 operazioni e del fatturato annuo di 2.000€. Dato che è un obbligo, in caso di mancato trasferimento delle informazioni, potrai subire il blocco dell’attività di vendita.

Invece, per l’apertura dei nuovi account venditori sulle piattaforme digitali, troverai la clausola del DAC7 già presente nel contratto, con la compilazione, al momento della registrazione, del modulo KYC. Anche in questo caso, la comunicazione dei tuoi dati all’Agenzia delle Entrate avverrà solo se la tua attività supera i limiti previsti per il monitoraggio fiscale.
Leggi anche la nostra guida su: “Nuove regole redditi online“.

Effetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, i dati forniti da un gestore digitale saranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate al fine di verificare le attività digitali che possono generare reddito imponibile.

In particolare, si semplifica quel processo di monitoraggio fiscale sia per quelle attività che avvengono saltuariamente, sia per quelle strutturate e professionali.

L’effetto è quello di rendere più veloci e accurati gli accertamenti con un confronto diretto dei dati, dichiarati dal singolo contribuente a fine anno nel Modello Redditi PF o per le società di capitali.

Inoltre, il sistema di maggiore trasparenza e comunicazione tra gli enti di controllo dei singoli Paesi, ha il fine di incentivare una concorrenza leale nel commercio, andando a penalizzare quelle attività che non si adeguano ai regimi fiscali previsti all’interno dei singoli Stati membri.


Direttiva DAC7: sanzioni

In caso di omessa comunicazione dei dati entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore digitale sarà soggetto a una pena che va dai 3.000€ fino a un massimo di 31.500€. Inoltre, nel caso di informazioni incomplete o non veritiere, la sanzione viene ridotta e può variare dai 1.000€ ai 10.500€.

Infine, se come venditore non fornisci i dati previsti entro i 30 giorni dalla comunicazione della piattaforma, avrai un ulteriore proroga di 30 giorni al fine di regolarizzare la tua posizione.

Una volta scaduti i termini, il tuo profilo verrà temporaneamente bloccato, fino alla regolarizzazione. Invece, nel caso di inserimento di dati non corretti o inesatti, il gestore online, avrà la possibilità di chiudere il tuo profilo.

Direttiva DAC7 – Domande frequenti

Cosa significa il termine DAC7?

La parola DAC7 si riferisce alla sesta direttiva di integrazione del regolamento europeo n° 2011/16/UE, con il quale si inserisce una serie di obblighi di comunicazione dei dati fiscali alle piattaforme digitali. Ecco come funziona nel dettaglio.

Cosa prevede il DAC7?

Con la direttiva DAC7 le piattaforme digitali con sede in UE o fuori della Comunità europea sono tenute a collaborare con le autorità fiscali, comunicando alcuni informazioni riguardanti le attività dei venditori sul web.

Quando è entrata in vigore la direttiva DAC7?

La direttiva DAC7 è stata ampliata con il Dlgs 32/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 2023, e prevede l’applicazione dal 1° gennaio 2023.

Autore
Foto dell'autore

Gennaro Ottaviano

Esperto di economia aziendale e gestionale

Laurea in Economia Aziendale presso il Politecnico di Lugano, appassionato di borse, mercati e investimenti finanziari. Ho competenze di diritto e gestione societaria, con esperienze amministrative. Ho lavorato per la testata Money.it, oggi scrivo di diritto, economia, finanza, marketing e gestione delle imprese.
Fact-Checked
dottore commercialista giovanni emmi
Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 3 Giugno 2023
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

8 risposte a “Direttiva DAC7 Italia: cos’è e cosa prevede per le piattaforme digitali”

  1. Avatar Gianni Scapicchio
    Gianni Scapicchio

    Buongiorno, nell’articolo leggo “se hai registrato un profilo, su una delle piattaforme digitali, prima del 1° gennaio 2023, ti verrà inviata un’e-mail da parte del gestore, richiedendoti la compilazione del modello KYC al fine di adeguarti al DAC7. Tuttavia, ciò avverrà solo nel caso in cui la tua attività online superi i limiti delle 30 operazioni e del fatturato annuo di 2.000€. ” Da qualche parte leggo 30 operazioni o più di 2000€, mentre qualcun altro dice che entrambe le soglie debbano essere superate per la segnalazione.
    Vorrei che mi chiariste questo dubbio: sono un privato, se avrò fatto 18 operazioni nel corso del 2023 ed un volume di € 2.350 su Vinted, sarò segnalato all’ADE? In caso positivo, dovrò inserire tale importo nella casella redditi diversi della mia dichiarazione dei redditi? Grazie anticipatamente per la risposta.

    1. Avatar Redazione Professionale
      Redazione Professionale

      Buongiorno,

      il venditore escluso è un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione.

      Grazie per averci scritto

  2. Avatar Gino
    Gino

    Salve ma quindi se un normale utente ha fatto 2.500€ di ricavi distribuiti su 26 vendite deve pagare le tasse o no? Il confine tra provvedimento per scovare gli evasori e sistema per prendere ancora soldi dai contribuenti è molto labile…

    1. Avatar Redazione Professionale
      Redazione Professionale

      Buongiorno,
      il venditore escluso e’ un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attivita’ pertinenti mediante la vendita di beni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione.

      Grazie per averci scritto

  3. Avatar Erica
    Erica

    Buongiorno,
    Se si superano le 30 vendite o i 2000 euro a cosa si va incontro ? Grazie

    1. Avatar Redazione Professionale
      Redazione Professionale

      Buongiorno,
      scatta l’obbligo di comunicazione per la piattaforma. L’agenzia delle entrate inserirà l’informazione nel data base e verificherà in automatico se il contribuente ha dichiarato il reddito oppure se ha superato complessivamente i limiti per l’apertura della partita iva.

      Grazie per averci scritto

  4. Avatar Engy
    Engy

    Buongiorno Avvocato,

    mi perdoni ma non mi è chiaro un concetto Essenziale, che ipotizzo aiuterà Me quanto tanti altri Utenti che sono sulle Piattaforme on line e potrebbero farsi questa Domanda.

    Nello Specifico faccio riferimento alla Piattaforma di Vinted.

    Le due condizioni 30 vendite – € 2.000,00 guadagno, sono l’una disgiunta dall’altra o si devono verificare in contemporanea?

    Sarò più chiara, nel caso numericamente ci sono 30 vendite ma con un importo totale di
    guadagnato di € 350,00 ipotizziamo, il Formulario della Direttiva DAC7 scatta?

    Grazie resto in attesa di una Sua Gentile Risposta al fine di fare chiarezza.

    Cordiali saluti.
    Engy

    1. Avatar Redazione Professionale
      Redazione Professionale

      Buongiorno,
      “il venditore escluso e’ un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attivita’ pertinenti mediante la vendita di beni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione” è questo il testo della norma. Ancora c’è molta incertezza e leggiamo diverse interpretazioni della norma che, comunque, distingue i casi. Sul portale vinted pare esserci un diverso punto di vista, in ogni caso l’obbligo è posto a carico della piattaforma e non dell’utente.

      Grazie per averci scritto

Lascia un commento

Continua a leggere

Iscriviti alla Newsletter

Il meglio delle notizie di PartitaIva, per ricevere sempre le novità e i consigli su fisco, tasse, lavoro, economia, fintech e molto altro.