Omesso Reverse Charge 2023: sanzioni e come regolarizzare la fattura

L’omissione o l’errata applicazione del reverse charge è soggetta a sanzioni da un minimo di 500€ a un massimo di 20.000€. Scopri quali sono i singoli casi in cui si applicano e cosa fare al fine di evitarle.

revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.

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Omesso reverse charge
  • Il reverse charge è un sistema di applicazione dell’IVA in base al quale si applica un’inversione contabile di questa imposta a carico dell’acquirente e non del fornitore o venditore.
  • L’omissione o l’errata applicazione del reverse charge, prevede delle sanzioni in base al Dlgs 158/2015.
  • È possibile regolarizzare la propria posizione IVA attraverso l’autofattura o una nota di variazione, oltre a ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso.

L’inversione contabile, o anche definita come reverse charge, è un sistema in deroga ai principi di base sulle prestazioni IVA, che permette di regolarizzare il versamento dell’imposta indiretta sia in ambito italiano, sia comunitario per quei soggetti passivi d’IVA.

Per questo l’omessa o errata applicazione del reverse charge è soggetta a sanzioni. In particolare, con il Dlgs del 2015, l’intento del legislatore è stato quello di rendere le pene amministrative più congrue rispetto al verificarsi dell’illecito.

Inoltre, si è andato a creare un sistema sanzionatorio più equo, per quei comportamenti che prevedono un danno all’erario minimo o quasi nullo, come nel caso di ravvedimento operoso oppure di un errore nell’applicazione dell’inversione contabile.

Nella nostra guida troverai le informazioni utili su cosa succede in caso di omesso reverse charge e come fare a regolarizzare una fattura onde evitare le sanzioni.

Omesso Reverse Charge: quando si verifica?

Il termine reverse charge può essere tradotto come “inversione contabile“, ed è un sistema utilizzato al fine di contrastare i fenomeni di evasione per quanto riguarda il calcolo obbligatorio dell’IVA, nei confronti delle attività che offrono servizi e beni in ambito comunitario o in quello italiano.

Infatti, si determina un’inversione contabile in base alla quale l’onere dell’IVA non è a carico del venditore/cedente, ovvero il fornitore, che non l’inserirà in fattura, ma dell’acquirente/destinatario.

Quest’ultimo sarà tenuto a dichiarare l’importo IVA oggetto della prestazione, attraverso una specifica modalità: l’autofattura elettronica. Nel caso in cui ciò non si verifica, si avrà l’omissione del reverse charge.

L’inversione contabile può essere di due tipologie:

  • reverse charge interno: con riferimento all’emissione di fattura verso un soggetto che si trova in Italia;
  • reverse charge esterno: per le operazioni che si verificano in ambito europeo.

È un sistema che può essere utilizzato solo da quelle figure giuridiche che sono soggette all’IVA, come professionisti, lavoratori autonomi, società di persone o di capitali.

Cos'è l'omissione nel reverse charge
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Omessa inversione contabile: normativa

Il Dlgs 158/2015 ha apportato una serie di modifiche all’art 6 del Dlgs 471/1997, che riguardano le sanzioni amministrative previste per il reverse charge. In particolare, le principali novità fanno riferimento all’aggiunta dei seguenti commi:

  • 9 bis1;
  • 9 bis2;
  • 9 bis3.

Attraverso di essi si sono andate a integrare e regolarizzare le sanzioni per:

  1. omessa o irregolare assolvimento dell’imposta da parte del cessionario/committente;
  2. irregolare assolvimento dell’IVA;
  3. casi di erronea applicazione del reverse charge.

Inoltre, tra le novità presenti si è andata a individuare una solidale responsabilità da parte dei soggetti che rientrano nell’applicazione del reverse charge, considerando responsabile anche l’acquirente nel caso di omessa segnalazione di fattura non ricevuta e del mancato adempimento dell’imposta indiretta.

Sanzioni omesso reverse charge: la circolare Agenzia delle Entrate

La circolare 16/E dell’11-5-2017 dell’Agenzia delle Entrate è andata a chiarire le applicazioni delle sanzioni con riferimento ai singoli casi. Prima di andare ad esaminarli nel dettaglio, può essere utile precisare alcune delle novità:

  • la sanzione non sarà più a percentuale, ma si applica un’ammenda fissa che va da un importo di 500€ a un massimo di 20.000€;
  • in caso in cui vi sia occultamento della mancata applicazione del reverse charge si prevede un inasprimento della sanzione dal 5% al 10%, con un valore minimo pari a 1.000€;
  • rimane il principio di cumulo giuridico in caso di più sanzioni consecutive;
  • il calcolo delle sanzioni non viene applicato ad ogni singola violazione, ma all’importo complessivo dell’imponibile, con riferimento a ciascuna liquidazione IVA su base mensile o trimestrale;
  • nel caso di irregolare assolvimento dell’IVA si applicherà una sanzione più lieve con una misura fissa che va dai 250€ ai 2.000€.

Andiamo a vedere l’applicazione delle sanzioni nei singoli casi.

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Omessa o errata applicazione del meccanismo del reverse charge

L’art 9 bis prende come riferimento il caso in cui, per quelle operazioni fiscali soggette al reverse charge, il committente non pone in essere quelle attività necessarie al fine di determinare il calcolo dell’imponibile. L’esempio tipico è quello di una mancata autofattura o di una correzione di una fattura.

La sanzione applicata è pari a un minimo di 500 euro e un massimo di 20.000€, se comunque è presente un’indicazione all’interno della contabilità, che implichi un’omissione o errore. Si prende il caso in cui hai registrato l’operazione di reverse charge nel registro acquisti, nel libro giornale oppure l’hai inserita nella dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui non sia presente invece nelle scritture contabili, si andrà ad applicare una sanzione aggiuntiva con un incremento dal 5% al 10%. Se si configura una dichiarazione infedele dell’inversione contabile, ad esempio registrando in modo erroneo l’importo d’IVA, si prevede una riduzione delle sanzioni da minimo di 250€ ai 2.000€.

Le medesime sanzioni si applicheranno anche se, come committente/acquirente, non effettui la dovuta segnalazione all’Agenzia delle Entrate in caso di:

  • fattura irregolare;
  • fattura non ricevuta dal prestatore entro un termine massimo di 4 mesi.

Non sono state inserite novità per ciò che riguarda l’omessa fatturazione nel reverse charge, ovvero se il venditore non rilascia il relativo documento fiscale che deve essere soggetto a inversione contabile. In questo caso si applicano le sanzioni previste per gli obblighi di documentazione e registrazione, in caso di mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Sanzioni omesso reverse charge

Irregolare assolvimento dell’IVA

In altri casi, anche se hai adempiuto alla comunicazione di un’operazione soggetta a reverse charge, attraverso autofattura, può esserci un’irregolarità per ciò che concerne l’assolvimento dell’IVA. I commi 9 bis1 e 9 bis2 hanno integrato le seguenti possibilità:

  • erronea applicazione dell’IVA ordinaria;
  • errore nell’applicazione dell’imposta indiretta con il reverse charge;
  • IVA non pagata con errore di applicazione dell’inversione contabile.

1. Errore di applicazione dell’IVA ordinaria

L’irregolare assolvimento dell’IVA è regolato dal comma 9 bis1 e si verifica quando:

  • il fornitore applica l’IVA ordinaria in maniera erronea, mentre era necessaria utilizzare il sistema di reverse charge;
  • l’acquirente non effettua autofattura, dato che il versamento dell’imposta è stata già eseguito.

Prima dell’introduzione del nuovo comma 9 bis1, si applicava una sanzione di base più onerosa, che non prevedeva comunque una riduzione in caso di adempimento anche se irregolare da parte del fornitore. Infatti, la pena era pari al 3% dell’imposta versata con un minimo di 258€.

Invece, con il nuovo comma, il legislatore ha voluto mitigare la sanzione, andando a considerare un avvenuto versamento dell’IVA anche se non congruo. Quali sono le sanzioni previste in questo caso? Devi prendere come riferimento la circolare dell’Agenzia delle Entrate n 16/E:

  • il venditore/cedente sarà soggetto a una sanzione fissa dai 250€ a un massimo di 10.000€;
  • l’acquirente non sarà tenuto ad eseguire altri adempimenti e potrà comunque detrarre l’IVA per l’acquisto.

2. Errore nell’applicazione dell’IVA con il reverse charge

L’esempio tipico è quello in cui l’IVA dovrebbe essere pagata in via ordinaria e quindi inserita nella fattura elettronica, mentre invece si emette un documento fiscale, da parte del fornitore, con la dicitura reverse charge.

È il caso delle operazioni che vengono effettuate da imprese che si dimostrano operare sul territorio italiano e non in ambito comunitario e quindi rientranti nella normativa dell’IVA ordinaria, oppure per quei soggetti che applicano erroneamente il reverse charge interno su attività che non sono esenti da IVA.

In questa situazione ci si trova con:

  • fattura su cui si applica il reverse charge senza l’inserimento dell’IVA ordinaria;
  • acquirente che ha effettuato l’autofattura adempiendo all’imposta indiretta.

Quest’ultimo, in quanto ha pagato l’IVA, avrà diritto alla detrazione dell’imposta in ambito di dichiarazione dei redditi. Invece, il cedente/fornitore, in quanto soggetto che doveva inserire l’IVA ordinaria in fattura, sarà soggetto a una sanzione dai 250€ ai 10.000€.

Infine, se si evidenzia che l’errore è collegato ad attività di tipo fraudolento, si andrà ad applicare una maggiorazione dal 90% al 180% dell’imposta.

3. IVA non pagata con errore di applicazione dell’inversione contabile

In questa situazione si prevede:

  • un fornitore che inserisce, erroneamente, in fattura il principio del reverse charge, invece di applicare l’IVA ordinaria;
  • acquirente che non effettua autofattura e quindi non adempie all’onere dell’IVA.

In questo caso si applicheranno le sanzioni previste dal comma 9 bis per il fornitore, mentre il soggetto acquirente, che non ha adempiuto ai suoi obblighi dichiarativi, con l’autofattura per il reverse charge, sarà soggetto alla sanzione pari al 100% dell’IVA con un minimo di 250€.

Omesso reverse charge su attività esenti
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Applicazione del reverse charge su operazioni esenti o inesistenti

Infine, l’articolo 9 bis3 ha previsto i casi in cui si applica per errore il reverse charge su quelle operazioni che sono:

  • esenti d’IVA;
  • non imponibili;
  • inesistenti.

 Per le operazioni esenti d’IVA e non imponibili, si prende in considerazione l’emissione di un’autofattura da parte del committente che erroneamente adempie al pagamento dell’IVA anche se l’operazione non doveva essere soggetta all’imposta indiretta.

Non si applicheranno sanzioni, dato che non vi è un danno all’erario o un’eventuale emissione. In questo caso sia il debito che il credito collegati all’emissione della fattura, verranno azzerati in modo da eliminare completamente l’operazione contabile. Inoltre, come acquirente, potrai recuperare l’imposta erroneamente versata attraverso una nota di variazione.

Invece, per le operazioni inesistenti, si applicherà lo stesso comportamento contabile da parte dell’Agenzia delle Entrate andando ad azzerare l’operazione a debito e a credito. Tuttavia, si applicherà una sanzione compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile con un minimo di 1.000€

Come regolarizzare la fattura per omesso reverse charge

Il concetto di omissione prevede una mancata azione obbligatoria da parte di un soggetto, da cui scaturiscono le relative sanzioni. Nel caso dell’inversione contabile, puoi evitare di incorrere nella sanzione per omesso reverse charge in due modi:

  • autofattura per reverse charge;
  • nota di variazione.

Infatti, con l’autofattura andrai ad effettuare la relativa dichiarazione inerente all’imponibile IVA sia per il reverse charge interno, sia per quello esterno. Inoltre, puoi utilizzarla anche per sopperire al mancato invio del documento fiscale da parte del fornitore, evitando le sanzioni previste per l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, l’autofattura dovrà essere consegnata entro il 15° giorno del mese successivo alla ricezione del documento contabile. Infine, puoi utilizzare una nota di variazione al fine di correggere eventuali errori nel calcolo dell’IVA.

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Ravvedimento operoso per omesso reverse charge

Nel caso in cui si applica una sanzione per un’omissione o errore nel reverse charge, hai comunque la possibilità di ridurla, in modo consistente, con il ravvedimento operoso.

Attraverso questo istituto, in modo autonomo, potrai effettuare la regolarizzazione delle posizioni entro i termini previsti dalla legge, e così ottenere una riduzione della pena amministrativa anche fino a 1/9 degli importi dovuti all’erario.

La percentuale andrà a variare in base alla tipologia di omissione o irregolarità e alla tempistica trascorsa prima della regolarizzazione.

Omesso reverse charge – Domande frequenti

Cosa succede se non si applica il reverse charge?

L’omesso reverse charge è oggi sottoposto a sanzione fissa da un minimo di 500€  a un massimo di 20.000€ ridotta del 50%, in caso di irregolare versamento dell’IVA.

Cosa succede se non faccio l’autofattura?

L’autofattura permette di regolarizzare la posizione di reverse charge da parte dell’acquirente e quindi il suo mancato invio è sottoposto a una sanzione. Scopri gli importi nella nostra guida.

Come regolarizzare il reverse charge?

Per regolarizzare il reverse charge dovrai emettere autofattura con il relativo importo IVA, oppure una nota di variazione in caso di errore nel calcolo dell’imponibile.

Autore
Foto dell'autore

Gennaro Ottaviano

Esperto di economia aziendale e gestionale

Laurea in Economia Aziendale presso il Politecnico di Lugano, appassionato di borse, mercati e investimenti finanziari. Ho competenze di diritto e gestione societaria, con esperienze amministrative. Scrivo di diritto, economia, finanza, marketing e gestione delle imprese.
Fact-Checked
dottore commercialista giovanni emmi
Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 1 Giugno 2023
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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