Imposta di bollo su fatture elettroniche: come si paga, quando è prevista, importi e scadenze

L’imposta di bollo su fatture elettroniche è un tributo alternativo all’IVA. Infatti, è prevista sulle fatture che non prevedono l’addebito dell’IVA. Leggi nella guida quali sono le scadenze e le modalità per effettuare il versamento del tributo.

di Ilenia Albanese

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Imposta di bollo su fatture elettroniche
  • L’imposta di bollo si applica su tutte le fatture elettroniche emesse senza l’addebito IVA, di importo superiore a 77,47 euro.
  • Per conoscere l’ammontare delle imposte di bollo da versare basta andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e corrispettivi”.
  • Se l’importo dell’imposta è inferiore a 5.000 euro, il contribuente potrà versare l’imposta nel trimestre successivo.

Le fatture che non addebitano l’IVA devono presentare l’imposta di bollo. L’imposta di bollo su fatture elettroniche è un tributo alternativo all’IVA e deve essere versata periodicamente all’Agenzia delle Entrate.

Tale imposta si applica, quindi, a tutte le fatture elettroniche su cui non si applica l’Imposta sul Valore Aggiunto e il cui importo è superiore a 77,47 euro. Vi sono, però, specifiche casistiche, in cui è prevista l’applicazione dell’imposta, oltre a specifiche esenzioni stabilite dalla legge, come i corrispettivi assoggettati ad IVA.

Per assolvere agli adempimenti legati alle imposte di bollo, i titolari di partita Iva devono utilizzare i canali telematici accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate. In questa guida vedremo quando e come si paga l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, quando è dovuta e quali sono gli importi da pagare.

Cos’è l’imposta di bollo su fatture elettroniche

L’imposta di bollo è un tributo alternativo all’Imposta sul Valore Aggiunto e, in quanto tale, si applica sulle operazioni stabilite dalla legge che non prevedono l’addebito dell’IVA.

Tale tributo è previsto non solo sulle fatture elettroniche, ormai obbligatorie per legge anche per i titolari di Partita Iva in regime forfettario, ma anche per le fatture cartacee.

Queste possono essere emesse fino al 31 dicembre 2021 dai titolari di Partita Iva che nell’anno precedente hanno registrato ricavi inferiori a 25.000 euro.

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Quando è prevista l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’imposta di bollo è prevista su tutte le fatture non assoggettate all’IVA e per importi superiori a 77,47 euro. Infatti, per le fatture elettroniche di importi inferiori non è prevista l’applicazione dell’imposta.

L’articolo 6 della tabella B allegata al DPR n. 642/72 stabilisce, inoltre, che sono esenti in maniera assoluta dall’imposta di bollo quelle fatture elettroniche recanti importi soggetti ad IVA. Al contrario, sono soggette a imposta di bollo quelle operazioni che non sono soggette ad IVA.

In caso di fatture miste, ossia in cui in parte l’importo concorre alla base imponibile IVA e la restante no, l’imposta di bollo è dovuta nel caso in cui la parte non soggetta a IVA sia superiore a 77,47 euro.  

L’imposta di bollo, come stabilito dall’articolo 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72 è dovuta su fatture e documenti di importi superiori a 77,47 euro che riguardano le seguenti operazioni:

  • fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo e territoriale;
  • escluse da IVA;
  • esenti da IVA;
  • non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali.

L’imposta deve essere applicata laddove la somma degli importi delle operazioni presenti è maggiore di 77,47 euro. Vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi “Prezzo totale” del file .xml della fattura ordinaria e “Importo” del file .xml della fattura semplificata.

In più, l’imposta è dovuta solamente nel caso in cui è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici:

  • N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva);
  • N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva);
  • N4 (operazioni esenti Iva).

Imposta di bollo: casi di esenzione

L’imposta di bollo è esente nei seguenti casi:

  • quando l’IVA è esposta sul documento;
  • quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA;
  • su fatture relative a esportazioni di merci, dirette o triangolari;
  • su fatture relative a operazioni intracomunitarie;
  • su fatture con IVA assolta all’origine (ad esempio per la cessione di prodotti editoriali);
  • per le operazioni in reverse charge.

Sono, inoltre, escluse le operazioni che nelle quali il campo “Regime fiscale” presenta uno dei seguenti valori:

  • RF05 – vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972);
  • RF06 – commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972);
  • RF07 – editoria (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972);
  • RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972);
  • RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972);
  • RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n.640/1972 (art. 74, comma 6, del Dpr n. 633/1972);
  • RF11 – agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972).
Cassetto fiscale Agenzia Entrate

Imposta di bollo su fatture elettroniche: regime forfettario

I titolari di Partita Iva che aderiscono al regime forfettario sono tenuti ad applicare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche poiché non viene applicata l’IVA.

Nelle fatture elettroniche si utilizza il campo “bollo virtuale” per indicare l’assolvimento dell’imposta anche senza riportare l’importo del bollo.

Ad esempio, per aggiungere l’imposta di bollo alla fattura elettronica utilizzando il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate bisogna seguire i seguenti passaggi:

  • flaggare la casella “Dati Bollo” nella sezione “Dati generali”;
  • inserire l’indicazione “Si” all’interno del campo “Bollo Virtuale
  • riportare il valore di 2 euro nel campo “Importo Bollo”.

Infatti, le fatture devono riportare l’annotazione che l’imposta è stata assolta, come stabilito dal DM 17.6.2014.

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Imposta di bollo su fatture elettroniche estere

Si applica l’imposta di bollo sulle fatture estere? Come abbiamo anticipato, l’imposta di bollo da 2 euro è prevista su tutte le fatture di importo superiore a 77,47 euro. Questo vale sia se il committente è italiano ma anche se il committente è estero.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che sono escluse le fatture elettroniche che fanno parte dei seguenti documenti:

  • TD16 – integrazione fattura reverse charge interno;
  • TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dprn. 633/1972;
  • TD28 – acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea).

Imposta di bollo su fatture elettroniche: come si paga all’Agenzia delle Entrate

Ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate elabora le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) e determina se su queste è correttamente indicata la presenza dell’imposta di bollo.

Sulle fatture crea due elenchi relativi alle imposte di bollo:

  • Elenco A: elenco non modificabile che include gli estremi delle fatture elettroniche emesse in cui è presente il bollo virtuale;
  • Elenco B: elenco modificabile che include gli estremi delle fatture elettroniche emesse che presentano i requisiti per l’assoggettamento del bollo, ma che non riportano l’indicazione prevista nel campo del bollo virtuale.

Per il trimestre di riferimento, l’Agenzia delle Entrate considera le fatture che riportano:

  • la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, che risulta precedente alla fine del trimestre;
  • la data di messa a disposizione, contenuta nella ricevuta di impossibilità di recapito, che risulta precedente alla fine del trimestre.

Di conseguenza, se la fattura è stata trasmessa al SdI il 31 marzo, ma la data di consegna attestata dal SdI è 1° aprile, la fattura viene considerata appartenente al secondo trimestre piuttosto che al primo.

Per pagare l’imposta, il contribuente può consultare gli elenchi A e B sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, l’Agenzia mette a disposizione gli importi dovuti nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivientro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.

In questa fase il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali tra le fatture segnalate dall’Agenzia non presentano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.

Le modifiche devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre. Il soggetto IVA o l’intermediario può modificare l’elenco B:

  • in modalità puntuale tramite procedura web;
  • in modalità passiva scaricando il file in formato .xml.
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Quanto costa l’imposta di bollo su fatture elettroniche

L’importo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è di 2 euro per fattura. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contenuto del campo “Importo bollo” del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante.

Infatti, indipendentemente dal valore inserito nel campo, per ogni fattura emessa con indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, l’importo dovuto è di 2 euro.

Tuttavia, se il totale delle imposte di bollo del trimestre non supera un certo importo, il contribuente pagherà il tributo alla scadenza del trimestre successivo.

Imposta di bollo su fatture elettroniche: le scadenze

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gli elenchi A e B nelle seguenti date:

  • 1° trimestre: dal 15 aprile;
  • 2° trimestre: dal 15 luglio;
  • 3° trimestre: dal 15 ottobre;
  • 4° trimestre: dal 15 gennaio dell’anno successivo.

Il contribuente può apportare modifiche all’elenco B entro le seguenti date:

  • 1° trimestre: entro il 30 aprile;
  • 2° trimestre: entro il 10 settembre;
  • 3° trimestre: entro il 31 ottobre;
  • 4° trimestre: entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

La visualizzazione degli importi da versare sono disponibili a partire da:

  • 1° trimestre: dal 15 maggio;
  • 2° trimestre: dal 20 settembre;
  • 3° trimestre: dal 15 novembre;
  • 4° trimestre: dal 15 febbraio dell’anno successivo.

Le scadenze del pagamento dell’imposta di bollo sono le seguenti:

  • 1° trimestre: entro il 31 maggio;
  • 2° trimestre: entro il 30 settembre;
  • 3° trimestre: entro il 30 novembre;
  • 4° trimestre: entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Ricordiamo, tuttavia, che se l’importo da versare nel primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Invece, se l’importo dell’imposta da versare e per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

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Codici tributo per l’imposta di bollo

L’imposta di bollo deve essere versata mediante modello F24 riportando i seguenti codici tributo:

  • codice tributo 2521: imposta di bollo sulle fatture elettroniche, primo trimestre;
  • codice tributo 2522: imposta di bollo sulle fatture elettroniche, secondo trimestre;
  • codice tributo 2523: imposta di bollo sulle fatture elettroniche, terzo trimestre;
  • codice tributo 2524: imposta di bollo sulle fatture elettroniche, quarto trimestre;
  • codice tributo 2525: imposta di bollo sulle fatture elettroniche, sanzioni;
  • codice tributo 2526: imposta di bollo sulle fatture elettroniche, interessi.

Il pagamento si esegue indicando nel portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban del conto corrente intestato al contribuente. Su questo verrà, così, addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

Imposta di bollo su fatture elettroniche – Domande frequenti

Quando si paga imposta di bollo su fatture elettroniche?

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si paga: per il 1° trimestre entro il 31 maggio, per il 2° trimestre entro il 30 settembre, per il 3° trimestre entro il 30 novembre, per il 4° trimestre entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Come funziona il bollo sulle fatture elettroniche?

L’imposta di bollo è dovuta su tutte le fatture elettroniche in cui non è previsto l’addebito dell’IVA e il cui importo è superiore a 77,47 euro. Il pagamento deve essere effettuato entro le scadenze trimestrali stabilite.

Quali sono i codici tributo per pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?

I codici tributo da utilizzare per versare l’imposta di bollo sulle fatture sono: “2521” per il primo trimestre, “2522” per il secondo trimestre, “2523” per il terzo trimestre e “2524” per il quarto trimestre. Scopri qui i dettagli.

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Ilenia Albanese

Esperta di finanza personale e lavoro digitale

Copywriter specializzata nel settore della finanza personale, con esperienza pluriennale nella creazione di contenuti per aiutare i consumatori e i risparmiatori a gestire le proprie finanze.

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