- Le regole sugli NFT per la dichiarazione dei redditi variano in base al loro utilizzo e al valore.
- Un non fungible token per uso di collezionismo non prevede una tassazione, mentre la sua compravendita è soggetta a un’aliquota fiscale marginale.
- Gli NFT devono essere inseriti nel quadro RL e nel quadro RW, mentre per la compravendita professionale con partita IVA sono considerati alla stregua dei redditi d’impresa.
Nati come prodotti di nicchia per gli addetti ai lavori, oggi gli NFT (non fungible token) hanno attirato un grande interesse nell’universo delle criptovalute.
Questo mercato che nel 2022 ha raggiunto la soglia dei tre trilioni di dollari e che per il 2023, si prevede in crescita ulteriore del 22%. Si tratta di prodotti unici in cui si fonde tecnologia, arte, musica, sport e creatività digitale, che attirano oggi l’interesse di oltre 64 milioni di utenti sul web.
Le loro caratteristiche li rendono per certi aspetti simili alle criptovalute, generando un po’ di confusione per ciò che concerne gli aspetti fiscali e la dichiarazione dei redditi. Infatti, in alcuni casi non si applica tassazione, in altri rientrano tra i redditi commerciali, mentre vi sono situazioni in cui dovranno essere inseriti nei redditi d’impresa.
Come comportarsi dal punto di vista fiscale? Si devono pagare le tasse? Sono quesiti che continuano ad essere velati da una serie di dubbi. Di seguito siamo andati a chiarire gli aspetti riguardanti gli NFT e la dichiarazione dei redditi, anche in ottica delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2023.
Indice
Cosa sono gli NFT
Il termine NFT è un acronimo che identifica i non fungible token. Questo è uno strumento digitale che può essere un’arte grafica, un video musicale, un avatar, un file multimediale, ma può anche comprendere immobili e terreni virtuali.
Rientra tra nell’universo delle crypto, ma gli NFT non devono essere confusi con le valute digitali. Infatti, anche se impiegano la medesima tecnologia, ovvero la blockchain, i non fungible token sono risorse digitali uniche, che non possono essere sostituite con un altro NFT.
Invece, le monete virtuali sono token fungibili, ovvero ogni singola crypto è identica a un’altra dello stesso gruppo sia per valore, sia per ciò che riguarda il suo utilizzo.
Possono quindi essere scambiate fra di loro. Il concetto di unicità rende un NFT un prodotto che rientra anche nelle categorie degli articoli d’arte, andando a inglobare una serie di aspetti che fanno riferimento al diritto di proprietà e d’autore, fiscalmente rilevanti.
Caratteristiche degli NFT
Di seguito riepiloghiamo quali sono le caratteristiche dei non fungible token:
- sono opere digitali uniche;
- non possono essere scambiate tra di loro;
- prevedono l’acquisto di un diritto di proprietà su un bene digitale;
- per essere acquistati è richiesto un wallet digitale su base Ethereum o un token ERC-20;
- vengano scambiati su appositi marketplace specializzati.
Tassazione NFT e dichiarazione dei redditi
La Legge di Bilancio 2023 ha colmato un vuoto normativo per ciò che riguarda la tassazione delle criptovalute, andando a chiarire la definizione di cripto-attività, oltre a quali sono le operazioni fiscalmente rilevanti. Tuttavia, per ciò che riguarda la fiscalità degli NFT non sono stati create norme apposite, ma questi strumenti sono stati inseriti tra le attività di scambio di criptovalute.
Come tali quindi, se si genera una plusvalenza, saranno soggetti a tassazione. Tuttavia, la fiscalità dei non fungible token ha alcune caratteristiche che li rende assimilabili anche a quella delle opere d’arte e d’ingegno, non prevedendo un’unica forma di trattamento fiscale, ma distinguendo la tassazione in base al loro utilizzo e all’ammontare delle operazioni.
Le regole per la dichiarazione dei redditi degli NFT cambiano in base a questi tre scenari:
- NFT per collezionismo;
- compravendita occasionale di NFT;
- NFT con Partita IVA.
Nel primo caso non si applica tassazione. Invece, se effettui la compravendita in modo occasionale, generando plusvalenza, i redditi devono essere riportati tra i ricavi commerciali occasionali e come tali soggetti a IRPEF.
Infine, in caso di attività organizzata e professionale sugli NFT, sarà necessario aprire Partita IVA, dato che si istaura un sistema di vendita commerciale, e come tale andranno inseriti nei redditi di impresa.
Infine, a rendere ancora più complesso il rapporto dichiarazione dei redditi e NFT vi sono i diritti d’autore. Andiamo ad analizzare caso per caso come vengono calcolate le tasse sui non fungible token e dove inserirli nei quadri fiscali.
1. Acquisto NFT da collezionista
L’acquisto di NFT è paragonato a quello di un’opera d’arte. Come tale se hai comprato per collezionismo un non fungible token, senza rivenderlo nel breve tempo, allora non si applicherà una tassazione.
Tuttavia, dovrai considerare le regole del monitoraggio fiscale previste dalla Legge di Bilancio 2023, data l’equiparazione degli NFT alle criptovalute e quindi compilare il relativo Quadro RW.
2. Compravendita NFT in modo occasionale
Un discorso diverso deve essere fatto nel momento in cui decidi di vendere un NFT, generando in questo modo un capital gain. In questo caso devi distinguere tra:
- vendita occasionale;
- compravendita professionale.
La vendita occasionale si determina nel momento in cui effettui questa operazione sporadicamente e senza quelle caratteristiche che definiscono un’attività professionale.
Quindi la compravendita deve essere non continuativa e saltuaria. In questo caso, come previsto dall’art 67 del TUIR, la plusvalenza ottenuta può essere fatta rientrare nei redditi diversi da lavoro autonomo o occasionale.
Quindi dovrai inserire gli NFT nella dichiarazione dei redditi. Non potrai utilizzare il 730 precompilato, ma il Modello Redditi PF, inserendo le plusvalenze all’interno del Quarto RL, quello inerente ai redditi diversi.
Dal punto di vista dell’aliquota fiscale, non si applica quella sostitutiva d’imposta del 26%, come previsto sulle criptovalute o su altri titoli mobiliari, ma una quota marginale, la quale si andrà a sommare agli altri redditi, come nel caso del calcolo per i dipendenti.
3. NFT e Partita IVA
La compravendita professionale degli NFT prevede che questa operazione avvenga in modo continuativo, professionale e abituale. In questa categoria si includono:
- creazione degli NFT;
- acquisto e vendita a fini commerciali.
Nel primo caso sarai identificato come artista, con un’attività professionale finalizzata a creare NFT per generare un guadagno. Nel secondo svolgerai una funzione commerciale, sotto forma di intermediazione, ad esempio creando un marketplace per NFT e quindi ottenendo un profitto dalla compravendita degli asset.
In ambedue i casi dal punto di vista fiscale dovrai aprire partita IVA. La scelta del codice ATECO sarà diversa in base alla tipologia di attività professionale:
- artista: viene richiesto il codice Ateco 90.03.09 (creazione letterarie e artistiche) ed è tra le forme più utilizzate se hai creatività e vuoi quindi realizzare opere digitali uniche;
- commerciante: dovrai aprire Partita IVA con codice Ateco 47.91.10 (compravendita di beni e servizi attraverso Internet), oltre ad iscriverti al Registro delle Imprese e alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS.
Dal punto di vista della dichiarazione dei redditi, le plusvalenze ottenute dagli NFT con attività professionale rientrano tra i redditi d’impresa.
NFT e sistema fiscale italiano: quadro RW
Abbiamo precisato all’inizio di questo articolo che gli NFT si differenziano dalle criptovalute in quanto non sono beni mobiliari, ma collegati alle opere d’arte e d’ingegno. Tuttavia, per quanto riguarda l’inquadramento all’interno della dichiarazione dei redditi, dovrai inserirli anche nel quarto RW.
Questa sezione va compilata nel momento un cui si detiene un conto corrente estero o altre attività finanziarie detenute furori dall’Italia. Nel caso degli NFT, questi vengono equiparati a beni patrimoniali detenuti all’estero. Quindi sarai obbligato alla compilazione del quadro RW sia in caso di:
- monitoraggio fiscale;
- ai fini della determinazione dell’IVAFE.
Il monitoraggio fiscale segue le regole previste dalle criptovalute, dato che il valore degli NFT viene calcolato in crypto, con il cambio in euro: sarai tenuto a inserirlo nel caso in cui si supera la franchigia prevista dalla nuova Legge di Bilancio 2023 per le valute digitali.
Invece, dal punto di vista fiscale, in quanto reddito estero, la plusvalenza ottenuta sarà sottoposta a tassazione IVAFE.
Come compilare il quadro RW per gli NFT
Le particolari caratteristiche degli NFT e la loro diversa tipologia determinano una serie di differenze su come deve essere compilato il quadro RW. Infatti, devi distinguere se acquisti un NFT come opera d’arte, oppure un NFT utility token.
Quest’ultimo è un non fungible token che ti permette di attivare una serie di servizi. L’esempio tipico riguarda gli NFT che vengono scambiati all’interno del metaverso. Nella tabella seguente abbiamo ricapitolato quali sono i dati da inserire per il monitoraggio fiscale. In ogni caso, ti rimandiamo al nostro articolo su come compilare il quadro RW.
Sezione | NFT opera d’arte | NFT utility token |
Colonna 1 | Valore (in quanto titolare) | Valore |
Colonna 2 | Lasciare in bianco | Non compilare |
Colonna 3 | Codice 17 (opere d’arte e gioielli) | Codice 9 (altri rapporti finanziari) |
Colonna 4 | In bianco | In bianco |
Colonna 5 | Valore in possesso | Valore in possesso |
Colonna 6 | Valore di mercato | Valore di mercato |
Colonna 7-8 | Valore iniziale e finale degli NFT | Valore in euro iniziale e finale |
Colonna 20 | Da compilare per monitoraggio fiscale | Da barrare per il monitoraggio fiscale |
La differenza sostanziale tra un NFT come opera d’arte e uno con la funzionalità di utility token è collegata solo alla colonna 3. Inoltre, selezionando la colonna 20, ai fini di monitoraggio fiscale, non essendo prodotto reddito imponibile, automaticamente si escluderanno le sezioni riguardanti l’IVAFE e l’IVIE.
Dichiarazione dei redditi NFT: diritto d’autore
Ai fine della dichiarazione dei redditi degli NFT è necessario valutare anche gli aspetti riguardanti il diritto d’autore. Infatti, i non fungible token come opere digitali rientrano in automatico tra i beni che vengono tutelai dal diritto d’autore.
È importante precisare che un NFT corrisponde a un diritto di proprietà e di autenticità e non all’opera d’arte digitale stessa a cui è associato. Ciò comporta delle conseguenze per quanto riguarda i diritti sulla creazione e invenzione dell’opera digitale. Infatti, si parlerà di diritto di seguito, ovvero l’opportunità che ha l’autore di ottenere un guadagno dalle vendite successive del suo bene.
Quindi se il non fungible token viene venduto una seconda volta, l’autore ha diritto a una percentuale di guadagno. Precisiamo che il diritto di seguito si applica solo per quelle transazioni a fini commerciali avvenute per importi superiori ai 3.000€, ed effettuate da parte di soggetti che sono passivi d’Iva: case d’aste, marketplace, professionisti del mercato degli NFT.
Non si applica tra privati. In base alla tipologia di soggetto che riceverà il diritto d’autore, ai fini della dichiarazione dei redditi, i diritti di seguito possono essere inseriti nei redditi da lavoratore autonomo o nei redditi diversi.
NFT e dichiarazione dei redditi – Domande frequenti
La dichiarazione degli NFT varia in base alla tipologia di attività di cui sono oggetto. Scopri qual è la differenza tra collezionismo, compravendita occasionale e professionale nella nostra guida.
Le tasse sugli NFT si pagano solo nel caso di vendita occasione o professionale, su cui non si applica la percentuale del 26%, ma un’aliquota marginale come nel caso della dichiarazione dei redditi dei dipendenti.
Gli NFT vengono inseriti nel quadro RL e anche nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, dato che sono equiparate per certi aspetti alle criptovalute, mentre per le partite IVA rientreranno nei redditi d’impresa.
Gennaro Ottaviano
Esperto di economia aziendale e gestionale