L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello redditi SC 2026, modificando le istruzioni del quadro RF per allinearle alle ultime novità in tema di iperammortamento. Questo intervento rappresenta l’ultimo ritocco alla modulistica con cui le società di capitali dichiarano i redditi del periodo d’imposta 2025 ed è stato necessario per recepire le novità della legge di bilancio, che spaziano dall’IRES premiale al regime sostitutivo del concordato, fino alla tassazione delle cripto-attività.
Indice
IRES premiale: come funziona lo sconto al 20% nel modello SC 2026
La riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% viene gestita all’interno del frontespizio. Non si tratta di un taglio generalizzato, poiché la cosiddetta IRES premiale spetta solo alle società che hanno:
- accantonato almeno l’80% degli utili del 2024.
- effettuato investimenti in beni strumentali (rientranti nel piano Transizione 4.0 e/o 5.0);
- registrato un aumento dell’occupazione stabile di almeno l’1% al loro interno.
Il quadro RN, in particolare, è statao aggiornato affinché il beneficio rimanga commisurato al costo degli investimenti rilevanti a carico dell’impresa.
Il risparmio di imposta che si ottiene grazie all’IRES premiale non può infatti superare il costo degli investimenti che la società ha sostenuto a proprie spese. Se il risparmio teorico derivante dall’imposta al 20% è superiore, la parte che avanza non viene abbuonata e non si trasforma in un credito d’imposta. Quella quota eccedente perde l’agevolazione e torna a essere tassata normalmente, confluendo direttamente nell’IRES finale che la società deve pagare allo Stato.
Concordato preventivo biennale: il nuovo quadro CP
Le società che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel 2025-2026 gestiscono nel quadro CP il regime di imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato. Nella sezione sono stati inseriti nuovi spazi per gestire la tassazione agevolata (la cosiddetta imposta sostitutiva) sulla parte di reddito concordata in più rispetto al passato.
Le principali modifiche introdotte riguardano i seguenti punti:
- Nel rigo CP1 fa la sua comparsa una specifica casella (denominata “comma 1-bis”) dedicata proprio all’applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito;
- nei righi da CP3 a CP5 il socio deve indicare la propria quota di reddito concordato che deriva da società trasparenti (come le società di persone), così da poter applicare la tassazione sostitutiva sulla propria parte;
- nel rigo CP6 viene data la possibilità di alleggerire il reddito concordato, escludendo dal calcolo i bonus e le maggiorazioni legati ai costi per le nuove assunzioni di personale;
- il rigo CP11 si aggiorna ospitando le nuove cause che determinano la fine anticipata o l’esclusione dal regime del concordato.
Il meccanismo delle aliquote e i tetti di reddito
Per chi applica il regime, le aliquote sostitutive operano entro l’imponibile concordato non superiore a 85.000 euro. L’eccedenza è tassata con l’aliquota IRES ordinaria del 24%. Tale eccedenza viene ridotta al 20% in caso di IRES premiale.
| SOGLIA DI REDDITO CONCORDATO | ALIQUOTA APPLICATA |
| Fino a 85.000 euro | Si applicano le aliquote sostitutive agevolate. |
| Oltre gli 85.000 euro (Quota standard) | L’eccedenza viene tassata con l’aliquota ordinaria IRES del 24%. |
| Oltre gli 85.000 euro (Quota premiale) | La tassazione sulla parte eccedente scende al 20% se si ha diritto al regime IRES premiale. |
Nuovi codici per l’iperammortamento
Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi introduce una novità anche nel quadro RF (dedicato alle variazioni in diminuzione del rigo RF55), dove viene inserito il codice 51. Questo codice serve per indicare i super-sconti fiscali (il cosiddetto nuovo iperammortamento) legati alle spese di noleggio finanziario (leasing) e alle quote di ammortamento per chi acquista beni tecnologici e strumentali 4.0 o impianti per produrre e consumare in autonomia energia da fonti rinnovabili.
L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, come previsto dall’art. 1, commi 427-436, della legge 199/2025. Di seguito una tabella riassuntiva che chiarisce come gestire la compilazione del modello in base alla tipologia di esercizio fiscale della società:
| Tipologia di società | Cosa fare nel modello attuale | Motivo | Quando si applicherà |
| Anno fiscale “solare” (1 gen – 31 dic) | Il nuovo codice resta inutilizzato. | Gli investimenti non erano previsti nel precedente periodo d’imposta. | Dalla dichiarazione del prossimo anno. |
| Anno fiscale “non solare” (a cavallo d’anno) | Il nuovo codice deve essere utilizzato. | Il periodo d’imposta include i mesi successivi al 1° gennaio 2026. | Già quest’anno. |
Cripto-attività e token: le nuove sezioni del quadro RT
Nel quadro RT sono state previste inotre le sezioni V-A1 e V-B1 per l’imposta sostitutiva del 33% sulle plusvalenze e sugli altri proventi da cessione di cripto-attività (di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR). La novità si applica sui realizzi dal 1° gennaio 2026. Le restanti sezioni si ripartiscono in questo modo:
- sezione V-A2, gestisce i token di moneta elettronica denominati in euro con aliquota al 26% (art. 1, comma 28, legge 199/2025).
- sezione X, aaccoglie la rideterminazione del costo delle partecipazioni con l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (modifica all’art. 5, comma 2, della legge 448/2001).
Anche per la fiscalità delle cripto vale la regola della decorrenza. Poiché l’imposta si applica ai realizzi dal 1° gennaio 2026, per i soggetti solari le nuove sezioni operano dal prossimo anno.
Le altre novità del modello SC 2026
Accanto alle misure principali, il modello recepisce ulteriori aggiornamenti per le PMI che riguardano:
- il nuovo regime di rateizzazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR;
- l’assegnazione agevolata dei beni ai soci con imposta sostitutiva all’8% sulle operazioni entro il 30 settembre 2026 (art. 1, commi 35-40, legge 199/2025);
- l’imposta sostitutiva per l’assegnazione agevolata elevata al 10,5% per le società non operative;
- la disciplina della crisi d’impresa nel rigo RF31 con gli istituti cui si applica l’art. 88, comma 4-ter, del TUIR;
- la detrazione del 36% per gli interventi ecobonus e sismabonus gestita nel quadro RS.
Mappa delle decorrenze: cosa cambia (e quando)
Le diverse novità non incidono tutte allo stesso modo: alcune valgono da subito, mentre altre sono presenti nel modello ma operano solo per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
IRES premiale e regime sostitutivo del concordato incidono già sul periodo d’imposta 2025. Al contrario, iperammortamento e tassazione delle cripto-attività, essendo legati a investimenti e realizzi dal 1° gennaio 2026, rilevano nel modello 2026 solo per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare. Per orientarsi, conviene distinguere i due piani temporali.
Ecco una tabella riassuntiva che organizza le misure fiscali in base alla decorrenza e all’applicazione nel modello dichiarativo attuale per le società solari e non solari:
| Misura fiscale | Decorrenza / periodo d’imposta | Impatto sulle società “solari” (modello 2026) | Impatto sulle società “non solari” (modello 2026) |
| IRES premiale al 20% | Periodo d’imposta 2025 | Già applicabile nel modello attuale (se si rispettano i requisiti su utili, investimenti e occupazione). | Già applicabile nel modello attuale per il periodo d’imposta di riferimento. |
| Regime sostitutivo concordato (Quadro CP) | Periodo d’imposta 2025 | Già applicabile nel modello attuale per chi ha aderito al biennio 2025-2026. | Già applicabile nel modello attuale per chi ha aderito al biennio 2025-2026. |
| Nuovo iperammortamento (codice 51) | Investimenti dal 1° gennaio 2026 | Non applicabile (rileva dalla dichiarazione del prossimo anno). | Applicabile già quest’anno se sono stati effettuati investimenti dopo il 1° gennaio 2026. |
| Cripto-attività al 33% (quadro RT) | Realizzi dal 1° gennaio 2026 | Non applicabile (rileva dalla dichiarazione del prossimo anno). | Applicabile già quest’anno se sono stati conseguiti realizzi dopo il 1° gennaio 2026. |
| Token in euro al 26% (quadro RT) | Realizzi dal 1° gennaio 2026 | Non applicabile (rileva dalla dichiarazione del prossimo anno). | Applicabile già quest’anno se sono stati conseguiti realizzi dopo il 1° gennaio 2026. |












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it