Cripto attività, l’Italia recepisce la direttiva DAC8: ecco i nuovi obblighi di comunicazione per le aziende

Le linee guida operative: cosa cambia per imprese e intermediari

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Con un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le regole operative per lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività in Europa, introdotte a monte dalla direttiva DAC8 (direttiva UE 2023/2226). Questo nuovo impianto normativo si rivolge direttamente ai professionisti, alle PMI e agli operatori del settore, segnando un netto cambio di passo rispetto al passato.

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DAC8, cosa cambia per le cripto attività

In passato, il monitoraggio delle transazioni in valute virtuali non disponeva di un sistema di cooperazione standardizzato e obbligatorio a livello europeo per la tracciabilità specifica dei flussi crypto. Con l’introduzione della DAC8 e il recepimento nell’ordinamento italiano, viene costruito un sistema di scambio automatico di informazioni fiscali in linea con il CARF (crypto-asset reporting framework) elaborato dall’OCSE nel 2023.

L’Italia si inserisce così in un percorso internazionale basato sull’accordo multilaterale di scambio dati sottoscritto dal nostro Paese il 20 novembre 2024 e la metodologia di monitoraggio fiscale del settore crypto viene allineata a quella già utilizzata da anni per gli altri strumenti finanziari tradizionali, con l’obiettivo esplicito di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale.

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Scadenze e modalità di invio dei dati

I gestori sono tenuti a trasmettere i dati raccolti esclusivamente in via telematica attraverso i canali Entratel o Fisconline (direttamente o tramite incaricati), utilizzando il formato XML definito dall’Agenzia delle Entrate.

I termini temporali per mettersi in regola e i successivi scambi sono così delineati dal provvedimento:

Adempimento operativoScadenza / termine ordinarioEffetti e caratteristiche
Prima comunicazione fiscale30 giugno 2027Riferita al primo periodo oggetto di comunicazione.
Trasmissione annuale ordinaria30 giugno dell’anno successivoTermine entro cui inviare il file XML telematico.
Nuovo invio per errori/scartiEntro il 30 giugno medesimoPossibilità di ritrasmettere il file corretto senza sanzioni.
Trasmissione tardiva “tollerata”Nei 30 giorni successivi alla scadenzaI dati vengono acquisiti e inviati alle autorità estere nei tempi ordinari.
Primo scambio internazionale30 settembre 2027L’Agenzia invia i dati aggregati alle autorità fiscali estere competenti.

Cosa succede in caso di omissione?

Se un operatore registrato omette la comunicazione, l’Agenzia delle Entrate attiva una procedura di sollecito. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza, invia un invito ad adempiere entro 60 giorni. Superato tale termine senza esito, invia un secondo sollecito concedendo altri 30 giorni di tempo per regolarizzare. Decorso inutilmente anche questo ultimo termine, il COP procede d’ufficio alla revoca e alla cancellazione della registrazione dal sistema.

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Quali dati devono essere comunicati?

I file XML trasmessi all’Agenzia devono contenere informazioni dettagliate e relative a:

  • operazioni oggetto di comunicazione (relevant transactions), ovvero le transazioni effettuate nel periodo di riferimento (scambi crypto-to-crypto, crypto-to-fiat, trasferimenti in entrata/uscita, retail payment superiori a 50.000 USD) che devono essere trasmesse in forma aggregata per tipologia e singola cripto-attività, utilizzando un’unica valuta fiat di riferimento per lo stesso asset;
  • dati del prestatore (RCASP), cioè informazioni identificative, IIN e, se presente, codice fiscale italiano;
  • dati dei clienti (crypto rsers), identificativi di persone fisiche o entità commerciali, inclusa la residenza fiscale e il codice fiscale italiano ove disponibile;
  • soggetti controllanti (controlling persons), ovvero le informazioni anagrafiche complete per i soggetti che esercitano il controllo sulle entità clienti oggetto di comunicazione.
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Chi deve rispettare i nuovi obblighi

Le disposizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria si rivolgono ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Nello specifico, l’adempimento riguarda:

  • gli operatori che consentono ai clienti di acquistare, vendere, trasferire o custodire asset digitali;
  • i soggetti individuati secondo le modalità dell’articolo 7 del decreto legislativo. n. 194/2025, individuati anche come RCASP (reporting crypto-asset service provider) o CAO (crypto-asset operator).

Sono esonerati dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate solo quelli che adempiono già a obblighi equivalenti in un altro Stato UE o in una giurisdizione extra-UE qualificata. In questa ipotesi, hanno comunque l’obbligo di presentare annualmente una specifica notifica telematica al Fisco italiano entro lo stesso termine previsto per la comunicazione ordinaria.

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Il meccanismo di registrazione unica e il codice IIN

Per evitare duplicazioni e semplificare il censimento degli operatori all’interno del nuovo sistema europeo, con il provvedimento pubblicato il 22 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto un meccanismo di registrazione unica, che permette agli operatori di registrarsi una sola volta per adempiere agli obblighi europei. Al termine della registrazione, all’operatore viene attribuito un codice identificativo univoco denominato IIN (individual identification number).

I gestori non residenti sprovvisti di credenziali telematiche devono richiederle online sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite il modulo Request Id nella sezione in lingua inglese, completando poi la registrazione a DAC8. Se cambiano le condizioni del nesso (Nexus) in Italia, è possibile trasferire la registrazione in un altro Stato membro mantenendo valido il proprio codice identificativo IIN.

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Il ruolo del COP

Per centralizzare i controlli e garantire uniformità amministrativa, l’Amministrazione finanziaria ha individuato il centro operativo di Pescara (COP) quale unico ufficio competente a livello nazionale. Al COP sono ufficialmente attribuite le attività relative a:

  • la gestione delle registrazioni uniche dei gestori di cripto-attività, incluse le modifiche dei dati, i trasferimenti e le cancellazioni volontarie;
  • l’emissione e la gestione delle credenziali telematiche destinate ai soggetti non residenti;
  • l’attivazione delle revoche d’ufficio nei confronti degli operatori inadempienti ai solleciti di comunicazione;
  • la gestione diretta del contenzioso legale nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle sue funzioni di controllo.

Per le PMI e i professionisti che operano sul mercato degli asset digitali come intermediari o fornitori di servizi, l’avvicinarsi della prima scadenza del 2027 impone un rapido adeguamento dei processi di due diligence interni e dei sistemi gestionali per l’estrazione e il controllo formale dei dati nei tracciati XML richiesti.

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