Mercoledì 30 settembre scade la seconda rata del piano della rottamazione quinquies. È un appuntamento che merita attenzione più di altri, perché su questo versamento non è previsto il margine di tolleranza cinque giorni che molti danno per scontato. E per chi esercita un’attività in proprio la posta è più alta di quanto sembri: la decadenza dalla definizione agevolata non si esaurisce nella ripresa della riscossione, ma produce effetti a catena su altri tre fronti, uno dei quali ha una scadenza vicina.
Rottamazione quinquies: la tolleranza vale solo su due pagamenti
L’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 è stato modificato dall’articolo 10, comma 2-bis della legge 22 maggio 2026, n. 88, di conversione del decreto legge 38/2026. Il testo vigente stabilisce che la definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni.
La lettera a) riguarda l’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento. Le rate intermedie di un piano rateale non rientrano in quelle ipotesi: per loro il termine è secco. Esiste un solo caso in cui il versamento di settembre gode del margin ed è quello di chi abbia scelto un piano in cui la rata di settembre coincide con l’ultima. Per tutti gli altri, il 30 settembre è l’ultima data possibile per pagare.
Quando si decade
La definizione perde efficacia quando risultano omesse o versate in misura insufficiente due rate, anche non consecutive, oppure quando non viene pagata l’ultima rata del piano.
Dunque, per chi ha regolarmente versato la prima rata di luglio e dovesse saltare quella di settembre si troverebbe con una sola rata scoperta, il piano prosegue. Chi invece aveva già lasciato insoluta la prima rata arriva a due rate scoperte decade automaticamente dal piano.
Gli effetti dell’inefficacia sono stabiliti dalla stessa norma: riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, la riscossione prosegue a cura dell’agente e i versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto, senza estinzione del debito residuo.
Il primo effetto: il concordato preventivo
L’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 stabilisce che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che non hanno debiti tributari, ovvero che hanno estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, interessi e sanzioni compresi, oppure per contributi previdenziali definitivamente accertati.
La norma aggiunge però una precisazione decisiva: non concorrono a quel limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici. Finché la rottamazione è in corso e regolare, quindi, il debito resta fuori dal conteggio dei 5.000 euro. Con la decadenza vi rientra.
L’estinzione deve avvenire nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 9 del medesimo decreto, cioè entro il termine di adesione, che per il biennio 2026-2027 è fissato al 2 novembre. Tra la scadenza di mercoledì e la chiusura della finestra del concordato corrono quindi poco più di quattro settimane.
Va precisato che la norma riferisce i requisiti al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta: se una decadenza maturata oggi incida sull’adesione al prossimo biennio è una lettura che andrebbe confermata dall’amministrazione. Chi sta valutando l’adesione e ha una rottamazione in corso farebbe bene a verificare la propria posizione prima del 2 novembre, non dopo.
Il secondo effetto: i compensi dalla PA
Il debito che torna a ruolo incide anche sull’incasso delle fatture emesse verso enti pubblici e su questo fronte la disciplina è cambiata due volte in pochi mesi. L’articolo 48-bis del DPR 602/1973 impone alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, se il beneficiario risulti inadempiente rispetto a una o più cartelle di pagamento. In caso affermativo, il pagamento non viene eseguito e interviene l’agente della riscossione.
La legge di Bilancio 2026 ha inserito il comma 1-ter, che estende quella verifica, a decorrere dal 15 giugno 2026, ai compensi professionali di importo anche inferiore a 5.000 euro, riferiti alle somme di cui all’articolo 54 del TUIR, comprese le prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Nella formulazione originaria il blocco scattava in presenza di cartelle “di qualunque ammontare”. L’articolo 2-ter della legge 88/2026 ha però sostituito quelle parole con “per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro”.
Il testo oggi vigente, quindi, è questo: la verifica si applica a ogni compenso professionale, anche minimo, ma il blocco opera soltanto se le cartelle non pagate superano complessivamente i 5.000 euro. È una precisazione che molte ricostruzioni in circolazione non hanno recepito, continuando a riportare la versione iniziale.
In presenza di inadempienza, l’amministrazione paga direttamente all’agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica, e al professionista va soltanto l’eventuale differenza.
Il terzo effetto: niente nuova dilazione
L’articolo 19, comma 1-quater 1 del DPR 602/1973 stabilisce che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata ai sensi dell’articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta.
Chi decade e si vede bloccare un pagamento pubblico non può quindi rateizzare proprio quelle somme. A ciò si aggiunge che, in generale, i carichi per i quali la definizione agevolata ha perso efficacia non possono accedere a una nuova dilazione ai sensi dell’articolo 19 del medesimo decreto.
Come si paga e quanto si paga
Il versamento va effettuato utilizzando l’importo e il modulo indicati nella comunicazione delle somme dovute trasmessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disponibile nell’area riservata del portale e richiedibile, in copia, anche dall’area pubblica.
Sulle rate successive alla prima si applicano interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026, già conteggiati negli importi riportati nella comunicazione. Dopo il 30 settembre il piano prosegue con la terza rata al 30 novembre 2026 e, dal 2027, con cadenza bimestrale.
Domande frequenti
Il 30 settembre 2026.
No. La tolleranza riguarda soltanto il pagamento in unica soluzione e l’ultima rata del piano. Le rate intermedie devono rispettare il termine ordinario.
Solo se si tratta della seconda rata scoperta. La decadenza si produce con due rate omesse o insufficienti, anche non consecutive, oppure con il mancato pagamento dell’ultima rata.
Sono acquisite a titolo di acconto sull’importo complessivamente dovuto, senza estinzione del debito residuo.
I debiti oggetto di rateazione non concorrono al limite dei 5.000 euro fino alla decadenza dei relativi benefici. Venuta meno la rateazione, il debito rientra nel conteggio.
La verifica si applica a tutti i compensi professionali, anche sotto i 5.000 euro, ma il blocco opera se le cartelle non pagate superano complessivamente i 5.000 euro.












Ivana Zimbone
Direttrice responsabile