Crediti d’imposta acquistati dai professionisti, i differenziali diventano reddito: cosa prevede il decreto Omnibus

L'articolo 3 del D.Lgs. 148/2026 inserisce due nuovi commi nell'articolo 54 del TUIR e assoggetta a imposta sostitutiva i guadagni realizzati su crediti fiscali comprati, bonus edilizi compresi.

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I professionisti che hanno comprato crediti fiscali sul mercato ora sanno come venga tassato il guadagno. La regola arriva dal quarto correttivo della riforma fiscale, che ai redditi di lavoro autonomo dedica un solo articolo. Dice che il differenziale positivo realizzato cedendo o compensando un credito d’imposta costituisce reddito e lo assoggetta a imposta sostitutiva.

Il provvedimento è il decreto legislativo n.148/2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 185 dell’11 agosto, che conta trentasette articoli in dodici Titoli. Il Titolo II riguarda il lavoro autonomo e ne contiene uno soltanto: l’articolo 3, dedicato al trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

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Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): come cambia l’articolo 54

La disposizione aggiunge, all’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, i commi 3-quater e 3-quinquies. Il comma 3-quater stabilisce la linea di principio: i differenziali positivi che derivano dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta costituiscono reddito. Restano fuori i crediti che emergono dalla liquidazione delle imposte, mentre rientrano espressamente quelli relativi agli incentivi per gli interventi indicati dall’articolo 121 del decreto legge 34/2020, cioè i bonus edilizi.

Lo stesso comma detta la regola di calcolo per l’ipotesi più frequente. In caso di compensazione, i differenziali si determinano con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta. Il guadagno, in altre parole, non emerge tutto insieme al momento dell’acquisto ma si distribuisce sugli anni in cui il credito viene effettivamente speso.

Il comma 3-quinquies, invece, definisce il regime impositivo. I differenziali sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l’imposta sostitutiva del decreto legislativo n. 461/1997, quella che riguarda i redditi diversi di natura finanziaria. Il correttivo non indica una percentuale: opera per rinvio. L’aliquota di quella imposta è stata fissata al 26% dalla legge di bilancio 2025 ed è quindi questa la misura applicabile.

Il versamento avviene in forma diretta, nei termini e con le modalità previste per il saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione. Per liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso relativi all’imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

L’eccezione: i crediti ricevuti come compenso

Il comma 3-quinquies stabilisce che l’imposta sostitutiva non si applica ai crediti d’imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale. È il caso del professionista che accetta di essere pagato in crediti fiscali anziché in denaro per il lavoro svolto: in quell’ipotesi il credito concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie e vi concorre per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.

Da quando si applica e l’opzione sul pregresso

Le nuove disposizioni si applicano ai crediti d’imposta acquistati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal 12 agosto 2026. È prevista però una finestra sul passato e il legislatore ne delimita con precisione i destinatari. Possono applicare le nuove regole ai crediti acquistati già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli articoli 54 e seguenti del TUIR. Il perimetro coincide quindi con chi applica le regole ordinarie di determinazione del reddito di lavoro autonomo, che sono peraltro le stesse su cui l’articolo 3 interviene.

Se la dichiarazione dei redditi risulta già presentata, la norma prevede che possa essere trasmessa una dichiarazione integrativa. Ma attenzione: non è previsto il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate; l’opzione serve a definire le posizioni ancora aperte, non a recuperare quanto già pagato.

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Ivana Zimbone

Direttrice responsabile

Direttrice responsabile di Partitaiva.it e della rivista filosofica "Vita Pensata". Giornalista pubblicista, SEO copywriter e consulente di comunicazione, mi sono laureata in Filosofia - con una tesi sul panorama dell'informazione nell'era digitale - e in Filologia moderna. Ho cominciato a muovere i primi passi nel giornalismo nel 2018, lavorando per la carta stampata e l'online. Mi occupo principalmente di inchieste e approfondimenti di economia, impresa, temi sociali e condizione femminile. Nel 2024 ho aperto un blog dedicato alla comunicazione e al giornalismo digitale.

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