Codice ATECO 70.22.09 per consulenza aziendale: chi lo usa, coefficiente, previdenza

Chi può usarlo, il coefficiente di redditività nel forfettario, la gestione previdenziale e cosa cambia con la nuova classificazione.

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Chi offre consulenza strategica, organizzativa o gestionale alle imprese, senza rientrare in un albo professionale specifico, si trova spesso davanti al codice ATECO 70.22.09, il codice residuale della consulenza imprenditoriale, utilizzato da chi si occupa di pianificazione aziendale, change management, risorse umane o marketing strategico. Ecco chi può usarlo, come incide su tasse e contributi e cosa cambia con la nuova classificazione ATECO in vigore dal 2025.

Cosa copre il codice 70.22.09 e chi può usarlo

Il codice 70.22.09 “Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale” rientra nella divisione 70.2, dedicata alle attività di consulenza gestionale. Raccoglie tutte le forme di consulenza strategica non classificabili in codici più specifici, tra cui:

  • consulenza organizzativa e di change management; 
  • pianificazione strategica e supporto alle decisioni aziendali; 
  • consulenza in ambito marketing, risorse umane o sviluppo del business; 
  • business coaching rivolto ad aziende e imprenditori. 

Chi si occupa prevalentemente di consulenza finanziaria d’impresa può valutare in alternativa il codice 70.22.01, mentre chi lavora principalmente in ambito fiscale e tributario dovrebbe orientarsi sulla classe 69.20. Quando l’attività è mista, si sceglie il codice corrispondente alla prestazione che genera la quota maggiore di fatturato.

“Vedo passare con regolarità partite IVA di consulenti aziendali aperte con il codice 69.20, quello della contabilità e della consulenza fiscale: quasi mai è una scelta consapevole, spesso è il suggerimento sbrigativo di chi ha compilato il modello – sottolinea, invitando all’attenzione, il commercialista Pietro Alò –. Il problema emerge dopo: indici di affidabilità costruiti su un’attività che non si svolge, e un codice che evoca attività riservate a chi è iscritto all’albo, con contestazioni che nessuno aveva messo in conto”.

Pietro Alò

Il coefficiente di redditività nel regime forfettario

Nel regime forfettario, il coefficiente di redditività associato al codice 70.22.09 è pari al 78%, in linea con la maggior parte delle attività professionali e intellettuali. Il calcolo del reddito imponibile segue la formula standard: si applica il coefficiente al fatturato incassato nell’anno, ottenendo la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva.

Un consulente aziendale che fattura 30.000 euro l’anno, ad esempio, ha un reddito imponibile di 23.400 euro (30.000 x 78%). Su questo importo, dedotti i contributi previdenziali versati, si applica l’imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni di attività, oppure al 15% dal sesto anno in poi.

Il limite di fatturato per restare nel forfettario resta per ora fissato a 85.000 euro annui. Come per tutte le attività in regime agevolato, superare gli 85.000 euro comporta l’uscita dal regime a partire dall’anno successivo; superare i 100.000 euro nello stesso anno produce invece l’uscita immediata.

Ma è sempre la scelta più conveniente, l’opzione per il forfettario? “Sul regime fiscale, il riflesso condizionato “apro in forfettario” merita sempre una verifica – precisa ancora Alò –. Ho visto consulenti con trasferte e formazione ben oltre il 22% di costi che il forfettario presume, per i quali l’ordinario era semplicemente più conveniente. Sono scelte da fare a tavolino il primo giorno, guardando l’attività reale: correggerle dopo si può, ma costa sempre di più che impostarle bene subito”.

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La gestione previdenziale: Gestione separata INPS

Il consulente aziendale che opera come libero professionista, senza una struttura organizzata in forma d’impresa e senza un albo professionale con cassa dedicata, si iscrive alla Gestione separata INPS. L’iscrizione va effettuata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, tramite il portale INPS con accesso SPID, CIE o CNS.

Per il 2026 l’aliquota contributiva per chi non ha altra copertura previdenziale è confermata al 26,07%, calcolata sullo stesso reddito imponibile usato per l’imposta sostitutiva. Non esiste un contributo minimo fisso: se in un anno non si genera reddito, non sono dovuti contributi, ma neppure viene accreditata anzianità contributiva ai fini pensionistici. Se l’attività di consulenza viene invece svolta in forma organizzata, con una struttura d’impresa più articolata, può rendersi necessaria anche l’iscrizione alla Camera di Commercio, con i relativi diritti camerali annuali.

Cosa cambia con la nuova classificazione ATECO 2025

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, allineata alla nomenclatura europea NACE Rev. 2.1 e operativa per gli adempimenti fiscali e amministrativi dal 1° aprile 2025. Il codice 70.22.09 è stato rimappato nel nuovo codice 70.20.09 – “Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale n.c.a.”.

Il cambio di numerazione non comporta di per sé alcun obbligo di comunicazione per chi ha già una partita IVA attiva: la riclassificazione è avvenuta automaticamente e il trattamento fiscale, incluso il coefficiente di redditività al 78%, resta invariato. Chi apre una nuova partita IVA da consulente aziendale deve invece utilizzare direttamente il codice aggiornato 70.20.09 in fase di apertura.

Chi ha dubbi sul codice più adatto alla propria attività, anche alla luce del cambio di classificazione, può consultare la guida completa su come scegliere e cambiare il codice ATECO, che spiega anche come procedere in caso di attività miste o di variazione dell’attività prevalente.

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Roberto Rais

Giornalista e autore

Giornalista e autore, consulente e coordinatore editoriale, collabora con agenzie di stampe e società editoriali italiane ed estere specializzate in economia e finanza, gestione di impresa e organizzazione aziendale.

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