L’anno scorso è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, introducendo modifiche sostanziali ai codici esistenti. La revisione ha introdotto nuovi codici per le professioni e le attività che si sono sviluppate negli ultimi anni e ha ridefinito alcuni raggruppamenti già esistenti, rendendo necessario per titolari di partita IVA e professionisti verificare il proprio inquadramento. Ecco i coefficienti di redditività, come individuare il proprio e tutte le conseguenze di eventuali errori.
Coefficienti di redditività 2026: quali sono e come funzionano
Il reddito imponibile è la base sulla quale si calcola l’imposta sostitutiva nel regime forfettario. Non si calcola sottraendo dai ricavi o dai compensi le spese effettivamente sostenute, bensì applicando ai ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata. La percentuale cambia in base al codice ATECO e determina la quota di ricavi o compensi che concorre alla formazione del reddito imponibile.
La quota risultante rappresenta il reddito sul quale si determina l’imposta sostitutiva, secondo le regole previste per il regime dall’articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014, che ha introdotto il regime forfettario. Ad esempio, un’attività alla quale si applica un coefficiente del 40% produce, a parità di ricavi, un reddito fiscale più basso rispetto a un’attività con coefficiente dell’86%.
La disciplina prevede attualmente coefficienti compresi tra il 40% e l’86%, a seconda del settore di appartenenza. Va da sé che il coefficiente va individuato partendo dall’attività effettivamente esercitata e non scelto liberamente dal contribuente in funzione della percentuale più conveniente.
Coefficienti di redditività per codice ATECO: la tabella
Per il 2026 i valori di riferimento restano quelli previsti dall’Allegato 4 alla legge 190/2014, in attesa dell’aggiornamento dei coefficienti sulla base della nuova classificazione ATECO 2025.
| Codice ATECO 2007 | Attività | Coefficiente di redditività |
|---|---|---|
| 01 – 03 | Industrie alimentari e delle bevande | 40% |
| 05 – 09 | Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 40% |
| 10 – 33 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 40% |
| 46.2 – 46.9 | Commercio ambulante di altri prodotti | 54% |
| 47.81 | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 40% |
| 47.82 | Intermediari del commercio | 62% |
| 64 – 66 | Attività immobiliari | 86% |
| 68 | Costruzioni | 86% |
| 69 – 75 | Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, finanziarie e assicurative | 78% |
| 77 – 82 | Altre attività economiche | 67% |
Il risultato fiscale varia quindi a seconda dell’attività esercitata. Su 50.000 euro di ricavi, per esempio, un coefficiente del 40% porta a un reddito forfettario di 20.000 euro, mentre con un coefficiente del 78% il reddito sale a 39.000 euro. Con un coefficiente dell’86%, arriverebbe invece a 43.000 euro.
Una volta determinato il reddito applicando il coefficiente, su quel reddito si calcola l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%, dopo la deduzione dei contributi previdenziali versati.
I coefficienti fanno ancora riferimento alla classificazione ATECO 2007, mentre dal 2025 le attività utilizzano i nuovi codici ATECO 2025. Per individuare la percentuale corretta occorre quindi verificare la corrispondenza tra il nuovo codice e quello previsto dalla normativa sul regime forfettario.
ATECO 2025, come verificare il codice e il coefficiente di redditività corretto
La scelta del codice ATECO rappresenta uno dei passaggi iniziali nell’avvio di un’attività e può incidere sia sugli adempimenti necessari per esercitarla sia sulla determinazione del reddito nel regime forfettario. Sul rapporto tra corretta classificazione dell’attività e coefficiente di redditività interviene la commercialista Rossella Bomparola, che richiama anche gli errori più frequenti nell’individuazione del codice.
“Quando si decide di avviare un’attività in proprio il primo passo che bisogna fare è quello di scegliere correttamente il codice ATECO – spiega l’esperta -. Ma cos’è esattamente il codice ATECO? Il codice ATECO è il codice che identifica in maniera univoca l’attività economica che si va a svolgere; si tratta di un codice alfanumerico stabilito dall’Agenzia delle Entrate e dall’Istat, con una sequenza di 6 numeri che permette di classificare la propria attività”.
“La scelta di un corretto codice ATECO è alla base dell’avvio dell’attività, dalla sua scelta dipendono sia gli adempimenti burocratici per esercitare quel tipo di attività sia la corretta tassazione, soprattutto se si sceglie il regime forfettario -prosegue Bomparola -.Mentre nel regime ordinario/semplificato la base imponibile viene determinata come differenza tra ricavi e costi, nel regime forfettario la base imponibile viene determinata applicando ai ricavi/fatturato il giusto coefficiente di redditività”.
Come individuarlo
La verifica parte dall’attività effettivamente esercitata. Il codice ATECO 2025 identifica l’attività secondo la classificazione oggi vigente; per individuare il coefficiente di redditività occorre invece risalire al corrispondente riferimento nella classificazione precedente, perché i nuovi coefficienti basati su ATECO 2025 non sono ancora entrati in vigore.
L’ISTAT mette a disposizione le tavole di raccordo tra ATECO 2025 e ATECO 2022, che consentono di individuare le corrispondenze tra i codici. Il raccordo non sempre è univoco: in questi casi occorre considerare anche la descrizione dell’attività esercitata.
ATECO 2025, come verificare il coefficiente associato
Per le attività che hanno cambiato codice con ATECO 2025, il titolare di partita IVA deve quindi distinguere tra il codice oggi attribuito all’attività e il riferimento utilizzato dalla normativa del forfettario per determinare il coefficiente. Fino all’approvazione dei nuovi coefficienti, il calcolo continua a utilizzare il sistema previsto dalla normativa vigente.
Come si calcola il reddito nel regime forfettario
Prosegue l’esperta: “Il coefficiente di redditività individua la percentuale di ricavi che deve essere soggetta a tassazione; si va da un minimo del 40%, come nel caso del commercio, ad un massimo del 78%, come nel caso dei professionisti”. E riporta un esempio pratico. “Se esercito commercio on-line ed ho 30.000 euro di ricavi all’anno X la mia imposta sostitutiva sarà calcolata come segue:
- 30.000,00 × 40% (coeff. Redditività) = 12.000, su questi applicherò il 5% o il 15% a seconda della mia condizione.
Se invece sono un social media manager freelance che lavora online ed ho un fatturato di 30.000 euro di ricavi incassati nell’anno la mia imposta sostitutiva sarà calcolata su:
- 30.000,00 × 78% (coeff. Redditività) = 23.400,00, su questi applicherò il 5% o il 15% a seconda della mia condizione.
Il fatto di lavorare online potrebbe portare il SMM a pensare di essere soggetto al coefficiente di redditività del 40%, inducendolo in forte errore in quanto svolge un’attività da libero professionista con un codice ATECO specifico e un coefficiente di redditività ben diverso”.
Sbagliare il codice ATECO implica una errata determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta. “In fase di apertura della partita IVA è bene valutare in maniera corretta quale sia il codice ATECO corretto e pertinente all’attività che si deve svolgere, al fine di evitare problemi ed accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate oppure con gli enti previdenziali, laddove si dovesse verificare il non corretto inquadramento previdenziale”, precisa.
Più attività con la stessa partita IVA: come funziona l’ATECO e il limite degli 85.000 euro
“La legislazione fiscale prevede la possibilità di associare ad un’unica partita IVA più codici ATECO in base alle attività effettivamente svolte. È bene tuttavia attivare i codici ATECO quando l’attività viene esercitata, questo al fine di evitare accertamenti per presunzione d’incassi – chiarisce l’esperta -. Ci sono due le regole fondamentali da tenere presenti. La numero 1: il limite degli 85.000 euro di fatturato è cumulativo di tutte le attività esercitate; questo significa che se svolgo due attività la somma dei ricavi totali non deve superare gli 85.000 euro. La numero 2: ad ogni attività si applica il coefficiente di redditività previsto dal proprio codice ATECO; non vi è dunque un coefficiente di redditività che prevale”.
La commercialista sottolinea che, nel caso di più Codici ATECO ogni attività sarà tassata in base al proprio coefficiente: “Quindi, se vendo on line, applicherò ai ricavi derivanti dalla vendita il coefficiente del 40% e se contemporaneamente sono un libero professionista applicherò al fatturato da libera professione il coefficiente del 78%. Per tale motivazione è bene avere una fatturazione separata per ogni attività che si svolge, in questo modo i ricavi possono essere imputati in maniera inequivocabile all’attività e di conseguenza saranno tassati correttamente”.
Cosa succede se il codice ATECO non è coerente con l’attività svolta
Se l’attività indicata non corrisponde a quella realmente esercitata, quindi, il contribuente deve regolarizzare il proprio inquadramento. La verifica riguarda sia il codice fiscale dell’attività sia la posizione contributiva collegata.
Il problema può emergere anche quando l’attività cambia nel tempo. Un professionista che amplia o modifica in modo significativo i servizi offerti deve verificare se il codice ATECO continua a descrivere correttamente la propria attività.
L’INPS ha previsto una procedura specifica anche per contestare eventuali attribuzioni ATECO non corrette nelle posizioni aziendali. Il messaggio n. 1471 del 13 maggio 2025 indica come comunicare all’Istituto una diversa attività prevalente e come documentarla.
Codice ATECO e posizione previdenziale: cosa controllare
Il passaggio ad ATECO 2025 ha coinvolto anche la classificazione previdenziale utilizzata dall’INPS. Con la circolare n. 71 del 31 marzo 2025, l’Istituto ha adottato la nuova classificazione nei propri sistemi e ha aggiornato la procedura di iscrizione e variazione azienda. Dal 1° aprile 2025 le nuove matricole aziendali con dipendenti possono utilizzare il codice ATECO 2025 relativo all’attività esercitata.
Per l’INPS, però, il codice ATECO non rappresenta da solo il criterio di inquadramento previdenziale. La classificazione dell’attività concorre all’individuazione della posizione insieme agli altri elementi previsti dal sistema previdenziale. Per i datori di lavoro, l’istituto utilizza in particolare il Codice Statistico Contributivo (CSC) e gli eventuali Codici di Autorizzazione (CA). La circolare n. 71/2025 ha aggiornato proprio il manuale che disciplina questo sistema e ha introdotto, tra l’altro, un nuovo CSC per le attività di consulenza.
La distinzione conta anche per i lavoratori autonomi. Nel 2026 l’INPS continua a distinguere, sul piano contributivo, tra artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata. La circolare n. 62 del 27 maggio 2026, dedicata al Quadro RR del modello Redditi 2026, disciplina infatti separatamente i contributi dovuti dalle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e quelli dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata.













Natalia Piemontese
Giornalista