Chi applica il regime forfettario e si trova vicino alla soglia ha, nei mesi che restano del 2026, un margine che a gennaio non avrà più. Non perché possa fatturare meno, ma perché per il regime conta il momento in cui il denaro entra, non quello in cui la fattura esce. È il principio di cassa e da lì discende tutto il resto: ecco quali verifiche fare adesso, quali condizioni si possono ancora correggere e quali invece sono già cristallizzate.
Regime forfettario, i due requisiti di accesso
La disciplina è contenuta nei commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della legge n.190/2014. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime se, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro.
Esiste però un secondo requisito, meno noto e altrettanto vincolante: nello stesso anno le spese per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro, non devono superare complessivamente 20.000 euro lordi.
Due precisazioni sul calcolo della soglia principale. Non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati in dichiarazione ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale. E in caso di esercizio contemporaneo di attività con codici ATECO diversi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi di tutte le attività: non si valuta ciascuna separatamente.
Le due soglie di uscita nel primo e nel secondo anno
Il regime cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso o si verifica una causa ostativa. Chi supera gli 85.000 euro, restando sotto i 100.000, resta quindi nel forfettario per tutto l’anno in corso ed esce da quello seguente.
Il regime cessa invece dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano i 100.000 euro. In quel caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite.
La differenza, dunque, è che nel primo caso si ha un anno di transizione, nel secondo ci si ritrova retroattivamente in regime ordinario, con l’IVA da applicare sulle operazioni che hanno fatto scattare il superamento.
Cosa si può ancora fare per non uscire dal forfettario nel 2026
Cosa si può fare in questo periodo dell’anno? Tutto ciò che il principio di cassa consente. Poiché rileva quanto viene percepito nell’anno solare, una prestazione fatturata a dicembre e incassata a gennaio concorre al periodo d’imposta successivo. Un professionista che si trovi a ridosso di una delle due soglie può, quindi, valutare la tempistica delle richieste di pagamento e degli acconti.
Il confine della liceità, però, va tenuto presente. Concordare con il cliente un termine di pagamento che cade nell’anno successivo è una scelta contrattuale legittima. Retrodatare o postdatare una fattura rispetto all’operazione, o simulare un ritardo di incasso su somme già disponibili, è altra cosa.
Ci sono poi condizioni che a questo punto dell’anno non sono più modificabili, perché si misurano su situazioni già consolidate: sono le cause ostative.
Le cause ostative
Il comma 57 della legge 190 individua i soggetti esclusi dal regime. Alcune ipotesi sono di scarso interesse pratico per la generalità dei professionisti, altre invece ricorrono con frequenza.
Non possono avvalersi del regime le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito. Sono esclusi i soggetti non residenti, salvo quelli residenti in uno Stato dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Sono esclusi i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.
Le due ipotesi che riguardano più da vicino i professionisti sono però altre:
- le partecipazioni societarie. Sono esclusi gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, quando queste esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente;
- il lavoro prevalente verso l’ex datore. Sono escluse le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a quei datori. Sono esclusi da questa causa ostativa coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni.
Esiste inoltre un’eccezione specifica, introdotta nel 2024 e poco conosciuta: la causa ostativa non si applica alle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali in favore di datori di lavoro con più di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di contestuale assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con orario compreso fra il 40 e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo applicato. È la disciplina dei cosiddetti contratti misti.
Il reddito da lavoro dipendente: il limite di 35.000 euro
La causa ostativa esclude dal regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti una determinata soglia. Il limite strutturale previsto dalla legge 190 è di 30.000 euro.
Per il solo 2025 la legge di Bilancio 2025 lo aveva innalzato a 35.000 euro e la legge di Bilancio 2026 lo ha esteso anche per quest’anno. Il valore applicabile al 2026 è quindi 35.000 euro, riferito ai redditi percepiti nel 2025. Ma si tratta di una misura temporanea: salvo nuovi interventi, dal 2027 tornerebbe applicabile la soglia di 30.000 euro. Chi si colloca stabilmente in quella fascia non può considerare la posizione acquisita.
La verifica della soglia, tuttavia, è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente, a condizione che nello stesso anno non siano stati percepiti redditi di pensione o redditi derivanti da un altro rapporto di lavoro dipendente. Chi ha lasciato un impiego nel 2025 per mettersi in proprio può quindi accedere al regime nel 2026 anche avendo superato i 35.000 euro.
Regime forfettario, chi esce non paga due volte
La norma disciplina espressamente il passaggio di regime per evitare salti o duplicazioni di imposizione. I ricavi e i compensi che, secondo le regole del forfettario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza negli anni successivi, ancorché di competenza di quei periodi. Viceversa, i ricavi e i compensi di competenza del periodo forfettario che non hanno concorso a formare il reddito imponibile assumono rilevanza nei periodi successivi in cui vengono percepiti.
In buona sostanza, una fattura emessa durante il regime forfettario e incassata dopo l’uscita viene tassata nell’anno dell’incasso secondo le regole ordinarie, ma non viene tassata due volte. Sono invece regolate anche le spese: quelle sostenute nel periodo di applicazione del forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Il conto da fare
Come orientarsi nella pratica? Per esempio, un professionista che a fine ottobre ha incassato 78.000 euro e ha fatture da incassare per altri 12.000 si trova davanti a due scenari: se incassa tutto entro dicembre, chiude l’anno a 90.000 euro (sopra gli 85.000, ma sotto i 100.000). In questo caso, resta nel forfettario per il 2026 ed esce dal 2027, con un anno di preavviso per organizzarsi.
Se, invece, lo stesso professionista concorda con i clienti pagamenti a gennaio per 6.000 euro, chiude il 2026 a 84.000: resta nel regime anche per il 2027, fermo restando che quei 6.000 euro concorreranno al limite dell’anno prossimo. Il calcolo cambia radicalmente se la cifra in gioco porta oltre i 100.000 euro, perché in quel caso la fuoriuscita è immediata e retroagisce sull’anno in corso.
Domande frequenti
L’incassato. Rilevano i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’anno solare.
85.000 euro di ricavi o compensi. Fino a 100.000 euro la fuoriuscita decorre dall’anno successivo; oltre 100.000 è immediata, con IVA dovuta dalle operazioni che determinano il superamento.
Sì. Le spese per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori non devono superare complessivamente 20.000 euro lordi.
35.000 euro, riferiti ai redditi percepiti nel 2025. È una proroga temporanea: la soglia strutturale è 30.000 euro.
Sì. La verifica della soglia è irrilevante se il rapporto è cessato nell’anno precedente, purché nello stesso anno non siano stati percepiti redditi di pensione o di altro lavoro dipendente.
No. La norma prevede espressamente che non si verifichino salti o duplicazioni di imposizione nel passaggio di regime.













Ivana Zimbone
Direttrice responsabile