Pignoramento presso terzi: cos’è, come funziona e novità con la riforma Cartabia

Con il pignoramento in conto terzi, il creditore agisce nei confronti di crediti e di beni su cui il debitore ha diritto, ma non ancora il possesso. Scopri come funziona e quali sono le novità della riforma Cartabia per il 2023

di Gennaro Ottaviano

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  • Il pignoramento presso terzi è un’azione forzata che può fare il creditore nei confronti di crediti e beni, non ancora in possesso del debitore, ma che sono presso soggetti terzi.
  • Per effettuare l’esecuzione forzata è previsto un iter procedurale con una serie di obblighi da parte del creditore.
  • È possibile difendersi dal pignoramento, sia estinguendo il debito, sia con una serie di procedure finalizzate a chiudere la posizione di insolvenza.

Tra le azioni più utilizzate dal creditore per recuperare un’eventuale somma insoluta di uno o più debitori vi è il pignoramento presso terzi. Conosciuto anche come pignoramento in conto terzi, permette all’avente diritto di agire su crediti o beni non ancora in possesso del debitore, ottenendo così la restituzione di quanto dovuto.

L’esempio tipico è il pignoramento del conto corrente, o quello dello stipendio o della pensione. Tuttavia, è un’operazione che prevede precise regole procedurali, che variano se a richiederlo è un privato, persona fisica o società, oppure l’Agenzia delle Entrate.

Di seguito siamo andati ad analizzare come funziona, cosa può essere pignorato e quali sono le soluzioni per evitare l’esecuzione forzata.

Cos’è il pignoramento presso terzi

Il pignoramento è una forma di espropriazione forzata messa in atto dal creditore al fine di ottenere la restituzione di quanto dovuto in base a un titolo esecutivo. L’operazione può avvenire su immobili, beni mobili, oppure in conto terzi. In questo caso in particolare il creditore potrà agire su:

  • crediti di proprietà come conti correnti, conti deposito, titoli mobiliari, pensione e stipendio;
  • beni del debitore presenti presso terzi o di cui il debitore non ha un possesso diretto.

Quindi, nel pignoramento presso terzi, si prevedono tre figure che vengono chiamate in causa:

  1. creditore: è colui che ha diritto ad avere una somma precisa in base a un titolo esecutivo;
  2. debitore: è il soggetto passivo obbligato ad adempiere al pagamento dell’importo spettante al creditore;
  3. soggetto terzo: colui verso il quale si procede ad eseguire il pignoramento della somma di denaro o di un bene mobile, in quanto ha la momentanea disponibilità del bene.
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Pignoramento presso terzi con la riforma Cartabia

Cos'è il pignoramento presso terzi

La procedura di pignoramento in conto terzi è regolata dall’articolo 543 e 544 del Codice di Procedura Civile, a cui si aggiungono gli articoli 474 e 512 c.p.c. per quanto riguarda i principi generali e le fasi esecutive. Inoltre, dal 22 giugno 2022, con l’entrata in vigore della Riforma della Ministra Cartabia sul processo civile, si sono inserite anche delle novità procedurali a carico del creditore.

In particolare, quest’ultimo sarà obbligato a notificare sia al debitore, sia al soggetto terzo l’iscrizione al ruolo del pignoramento. Inoltre, è stato aggiunto anche un secondo elemento a carico del creditore: depositare l’atto di notifica nell’apposito fascicolo, permettendo quindi un più semplice accesso al debitore.

Se questa procedura non viene effettuata, l’azione di pignoramento sarà considerata nulla. Si tratta di una serie di iniziative che in un certo qual modo tendono a rafforzare la trasparenza nelle varie fasi di istruttoria, oltre a definire una tempistica precisa entro il quale il debitore potrà agire per evitare il pignoramento.

Come funziona il pignoramento in conto terzi

Vediamo come funziona dal punto di vista procedurale un pignoramento verso terzi. Devi distinguere due tipologie di azioni:

  1. quella da parte di un privato, persona fisica o società;
  2. quella dell’Agenzia delle Entrate.

Iniziamo con l’attività che può essere svolta da un creditore privato. Quest’ultimo non può agire direttamente con il pignoramento presso terzi. Alcuni requisiti devono essere rispettati, e si deve svolgere un iter normativo e temporale ben definito. Ecco cosa considerare:

  • il creditore deve avere un diritto nei confronti del debitore;
  • è necessaria la presenza di un titolo esecutivo;
  • vi sono dei limiti per ciò che concerne cosa si può pignorare;

La procedura di pignoramento inizia con un diritto di credito che deve essere dimostrato: un contratto, una fattura, una cambiale, un assegno o un finanziamento. Quindi il debitore si deve trovare in uno stato di insolvenza, ovvero nell’incapacità di adempiere ai suoi obblighi contrattuali. ln questo modo il creditore potrà ottenere un titolo esecutivo. Questo può essere:

  • un decreto ingiuntivo;
  • una sentenza passata in giudicato.

A questo punto il creditore deve richiedere al debitore, attraverso l’atto di precetto, l’adempimento della somma stabilita in fase giudiziale. Quest’ultimo ha 10 giorni di tempo per pagare quanto dovuto.

Terminato questo periodo, il creditore può agire con il pignoramento verso terzi, che sarà consegnato all’ufficiale giudiziario, che lo consegnerà al soggetto terzo e ai debitori, effettuando successivamente l’iscrizione al ruolo.

Quali sono gli obblighi del soggetto terzo

Il soggetto terzo nel momento in cui riceve l’atto di pignoramento, sarà obbligato a rendere indisponile il bene al debitore. Ad esempio, nel pignoramento di un conto corrente, le somme spettanti al creditore, entro i limiti previsti dalla legge, verranno congelate sul conto.

Invece, in caso di beni materiali mobili, saranno messi sotto custodia. Inoltre, il terzo sarà obbligato a presentare una dichiarazione nella quale dovrà indicare le seguenti informazioni:

  • le somme o gli oggetti di cui è in possesso nei confronti del debitore;
  • la tempistica in cui verrà effettata la consegna;
  • eventuale presenza di altri sequestri o pignoramenti.

Iscrizione al ruolo del pignoramento

Una volta eseguita la notifica al debitore e al soggetto terzo, l’ufficiale giudiziario procederà a consegnare l’atto al creditore. Da questo momento quest’ultimo avrà 30 giorni di tempo per iscrivere al ruolo il pignoramento.

Se ciò non avviene, la procedura si considererà nulla. Inoltre, come abbiamo specificato, tra le novità della riforma Cartabia, si obbliga anche il creditore a comunicare l’avvenuta iscrizione al debitore e al soggetto terzo, con un avviso al cui interno deve essere presente il numero di ruolo della procedura.

Infine, verrà fissata l’udienza dal giudice nel quale verrà stabilita l’assegnazione del bene con eventuale vendita all’asta o e le somme che possono essere pignorate sui conti.

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Pignoramento presso terzi per stipendio e conto corrente

Negli articoli 514, 515 e 516 c.p.c. si distinguono tre tipologie di beni soggetti all’esecuzione forzata:

  • assolutamente impignorabili;
  • beni relativamente pignorabili;
  • beni pignorabili in particolari circostanze di tempo (si fa riferimento ai prodotti agricoli).

Quindi, non tutti i crediti del debitore verso terzi sono soggetti ad esecuzione forzata. Infatti, nella categoria dei beni impignorabili rientrano i crediti alimentari, come gli assegni familiari, i sussidi statali per il sostegno alla povertà e alle famiglie, ad esempio la carta RCD o l’Assegno Unico, i trattamenti di maternità e quelli per malattia.

Invece, nei beni limitatamente pignorabili si includono:

  • pignoramento dello stipendio: fino al massimo di 1/5;
  • pignoramento della pensione: l’ammontare viene calcolato in base alla misura massima dell’assegno sociale aumentato della metà;
  • conti correnti bancari e postali: entro determinati limiti.

In quest’ultima situazione devi distinguere tra le somme già presenti sul conto, al momento del pignoramento e quelle che vengono successivamente depositate. Nel primo caso l’importo soggetto a pignoramento è pari al massimo del triplo dell’assegno sociale.

Invece, per gli importi che vengono trasferiti dopo l’atto di pignoramento, sarà il giudice a stabilire l’importo prelevabile entro un massimo di 1/5. Inoltre, il pignoramento segue delle regole precise in caso di:

  • un conto cointestato;
  • conto aziendale di una partita IVA professionale.

Pignoramento conti cointestati

Per i conti cointestati, l’azione di pignoramento presso terzi, non segue le regole previste per quanto riguarda la spettanza delle quote al 50%. Infatti, in base all’art 599 comma 1 del c.p.c. per i beni indivisi, come il denaro su un conto cointestato, è possibile pignorare l’intera somma richiesta dal creditore.

Quest’ultimo dovrà quindi notificare, pena la nullità, l’atto anche agli altri aventi diritto. Quindi, la banca andrà a bloccare l’importo previsto ai fini del pignoramento entro i limiti stabiliti per legge.

Pignoramento crediti professionali

Infine, se per i dipendenti pubblici e privati sono previste delle limitazioni all’importo pignorabile, ciò non vale per i proventi e i conti corrente collegati a una partita IVA. Ciò significa che, come professionista, il conto aziendale potrà essere pignorato fino all’importo dovuto al creditore, così come gli eventuali incassi collegati al pagamento di una fattura.

Tuttavia, il debitore potrà richiedere al giudice di ridurre la somma pignorata se il denaro preveniente dall’attività professionale è l’unica forma di sostentamento personale e familiare. In questo caso, sarà il Tribunale a stabilire le quote che dovranno essere pagate a titolo di restituzione.

Modello per il pignoramento presso terzi

Pignoramento in conto terzi

L’atto di pignoramento presso terzi per essere valido dovrà avere una forma specifica. Infatti, al suo interno devono essere presenti:

  • titolo esecutivo che attesta il diritto del creditore e l’importo spettante;
  • elezione di domicilio legale con riferimento al tribulane competente;
  • somme, anche se indicative, richieste al soggetto terzo;
  • citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente;
  • l’invito al terzo di effettuare la dichiarazione entro i 10 giorni consecutivi;
  • l’avvertimento al debitore di poter chiudere la procedura di pignoramento, con il versamento dell’importo di quanto dovuto;
  • l’indicazione di inammissibilità di opposizione in caso di vendita o assegnazione dei beni.
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Pignoramento in conto terzi dall’Agenzia delle Entrate

La procedura di pignoramento in conto terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate deroga da quella ordinaria. Infatti, l’azione di esecuzione forzata è più rapida nei confronti del debitore.

Tuttavia, anche in questo caso sono previsti dei passaggi obbligati:

  • presso la residenza fiscale del soggetto si riceverà la notifica di pagamento con gli importi dovuti;
  • il debitore avrà 180 giorni per effettuare il pagamento oppure fare opposizione;
  • trascorsi i 180 giorni si effettua l’iscrizione al ruolo della cartella esattoriale, attraverso cui l’ente creditore incarica l’Agente di riscossione di procedere con la richiesta delle somme dovute;
  • a questo punto se non vi è stata risposta del debitore, o eventuale azione di opposizione, l’Agente procede con l’atto di pignoramento;
  • verrà rilasciata una notifica con l’avviso di intimazione al debitore, il quale avrà 5 giorni per effettuare il versamento di quanto dovuto;
  • successivamente si passerà all’azione forzata di pignoramento verso terzi.

Tuttavia, rispetto alle azioni dei privati, per il pignoramento presso terzi di stipendi, pensioni o altri proventi generati dai rapporti di lavoro, sono previsti una serie di limiti. L’ Agenzia delle Entrate potrà pignorare fino a:

  • 1/10: per gli importi inferiori ai 2.500€;
  • 1/7: per gli stipendi o pensioni tra i 2.500€ e i 5.000€;
  • 1/5: per le indennità superiori ai 5.000€.

Come bloccare un pignoramento in conto terzi

Il pignoramento presso terzi non deve essere sottovalutato. Infatti, oltre a prevedere delle conseguenze economiche e finanziarie sul bilancio familiare e quello aziendale, si potranno anche deteriorare gli eventuali rapporti nei confronti proprio del soggetto terzo. Si pensi alla propria cronistoria creditizia con una banca che potrà limitare in futuro la richiesta di un prestito aziendale o di una carta di credito.

Lo stesso vale nei confronti di un datore di lavoro. In questa prospettiva, la legge prevede diverse azioni stragiudiziali e giudiziali finalizzate a bloccare o ritardare il pignoramento e permette al debitore di adempiere a quanto dovuto. Ecco quali sono alcune soluzioni:

  • accordo con il creditore: si proporrà al creditore un piano di rientro attraverso cui restituire la somma;
  • saldo e stralcio: è una proposta del debitore di chiudere la sua posizione, versando un importo ridotto, ma in un’unica soluzione;
  • procedura di esdebitazione: è una procedura giudiziale che può essere richiesta davanti al giudice, attraverso cui si presenta un piano di restituzione del debito e che blocca il pignoramento;
  • opposizione al pignoramento: permette di contestare da parte del debitore il diritto del creditore, anche se spetta la giudice stabilire eventuale sospensione del pignoramento;
  • adempimento nelle mani dell’ufficiale giudiziario: il debitore potrà versare nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma dovuta, evitando così il pignoramento.

Pignoramento presso terzi – Domande frequenti

Cosa vuol dire pignoramento presso terzi?

Il pignoramento presso terzi è un’esecuzione forzata che viene fatta dal creditore, in base a un titolo esecutivo nei confronti di crediti a favore del debitore o di beni che sono di sua proprietà, ma in possesso di terzi.

Cosa succede dopo l’atto di pignoramento per conto terzi?

Dopo l’atto di pignoramento, verranno prelevate le somme di denaro in base ai limiti previsti per la legge o venduti e assegnati i beni di proprietà del debitore, ma in possesso di terzi.

Cosa si può pignorare presso terzi?

Nel pignoramento presso terzi vi sono dei limiti a cosa può essere soggetto ad esecuzione forzata. Scoprili nella nostra guida.

Autore
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Gennaro Ottaviano

Esperto di economia aziendale e gestionale

Laurea in Economia Aziendale presso il Politecnico di Lugano, appassionato di borse, mercati e investimenti finanziari. Ho competenze di diritto e gestione societaria, con esperienze amministrative. Scrivo di diritto, economia, finanza, marketing e gestione delle imprese.

5 commenti su “Pignoramento presso terzi: cos’è, come funziona e novità con la riforma Cartabia”

  1. Dott. Ottaviano articolo molto utile, trovo cosi’ riscontro esauriente ed aggiornato alle tante notizie che i vari professionisti, Commercialisti, Avvocati etc. mi hanno indicato sull’argomento.
    Molto gradito, grazie.

    Alessandro Montuori
    Agente in Attivita’ Finanziaria

    Rispondi
  2. L’agenzia delle entrate riscossione può pignorare presso i clienti ( terzi) del procacciatore d’affari anche se è stata emessa una sola fattura del debitore ?
    Il debitore è un ditta individuale che svolge la propria attività di procacciatore d’affari nei confronti di terzi, senza vincoli di mandato esclusivo.

    Rispondi
    • Buongiorno,
      in linea di principio crediamo sia possibile pignorare anche nel caso prospettato. Sarebbe necessario, tuttavia, un approfondimento con un commercialista.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi

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