Come iscriversi al RUNTS: procedura per gli Enti del Terzo Settore

L'iscrizione al RUNTS non è obbligatoria per tutti gli Enti del Terzo Settore, ma è fondamentale per ottenere certificazioni e agevolazioni utili. Vediamo qual è la procedura.

di Francesca Di Feo

Revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.

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  • Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è un organo centrale per la regolamentazione delle organizzazioni nel Terzo Settore, che unifica i registri preesistenti fornendo un sistema più trasparente e accessibile.
  • Offre numerosi vantaggi per le organizzazioni iscritte, come agevolazioni fiscali e accesso a finanziamenti, oltre a contribuire alla trasparenza per i cittadini che vogliono sostenere o collaborare con queste entità.
  • L’iscrizione al RUNTS è un processo altamente digitalizzato e regolato da criteri specifici, con il fine di garantire che gli enti iscritti perseguano obiettivi di natura civica, solidaristica e di utilità sociale.

Il RUNTS rappresenta un elemento cardine nel panorama italiano per quanto riguarda la regolamentazione e l’identificazione delle organizzazioni attive nel Terzo Settore.

Questa entità giuridica aggrega una vasta gamma di attori, inclusi enti di volontariato, associazioni di promozione sociale e altre realtà, fornendo un punto di riferimento per l’accesso a informazioni, agevolazioni fiscali e opportunità di finanziamento.

In alcuni casi l’iscrizione è obbligatoria, mentre in altre situazioni si tratta di una decisione facoltativa, che può portare a numerosi vantaggi.

Cos’è il RUNTS

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è un organismo istituito dal Codice del Terzo Settore, emanato con il Decreto Legislativo 117/2017 e svolge un ruolo chiave nel sistema italiano, agendo come punto di riferimento per la categorizzazione e la trasparenza delle organizzazioni che fanno parte del Terzo Settore.

Per comprendere appieno il suo significato, è utile inquadrare cosa si intende per Terzo Settore in Italia: questo rappresenta l’insieme degli enti e delle organizzazioni che non fanno parte né del primo settore, costituito da entità statali e pubbliche, né del secondo settore, che comprende le imprese commerciali con fini di lucro.

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Attivato il 23 novembre 2021, il RUNTS è diventato uno dei pilastri fondamentali della riforma del Terzo Settore. Questo registro telematico ha avuto il compito di unificare e sostituire i registri precedentemente esistenti, tra cui quelli delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e l’anagrafe delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).

L’obiettivo di questo processo di unificazione, iniziato con una fase di “trasmigrazione” pressoché automatica di talune categorie di enti, era di assicurare una maggiore trasparenza nell’operato degli enti del Terzo Settore.

L’implementazione del RUNTS punta quindi a centralizzare le informazioni e a facilitare l’accesso a dati e opportunità per tutte le organizzazioni coinvolte, promuovendo allo stesso tempo la trasparenza e la responsabilità nel Terzo Settore.

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Come funziona il RUNTS

Il RUNTS svolge un ruolo multifunzionale, mirando prima di tutto alla piena trasparenza degli Enti del Terzo Settore (ETS), attraverso la pubblicazione di vari elementi informativi riguardanti gli enti iscritti. L’importanza del registro è evidenziata dal fatto che la sua funzione va ben oltre la mera catalogazione: esso agisce come una piattaforma che facilita diversi aspetti operativi per gli ETS.

Per i cittadini, il RUNTS offre la possibilità di accedere a informazioni dettagliate sugli ETS, contribuendo a una maggiore trasparenza e permettendo una scelta più informata in merito a quale organizzazione sostenere o con cui collaborare.

Per le organizzazioni stesse, l’iscrizione al RUNTS apre la porta a una serie di agevolazioni normative, tra cui quelle fiscali, che possono facilitare e incentivare le loro attività.

Dal punto di vista giuridico, l’iscrizione al RUNTS è facoltativa per gli enti in generale, ma è obbligatoria per le ONLUS. In altre parole, l’iscrizione è un requisito per la produzione di effetti giuridici legati all’ente. Il Codice del Terzo Settore, infatti, impone alle ONLUS di iscriversi al RUNTS e di indicare gli estremi dell’iscrizione in tutti gli atti, corrispondenze e comunicazioni al pubblico.

Vantaggi dell’iscrizione al RUNTS

L’iscrizione al RUNTS offre numerosi vantaggi, tra cui:

  • l’acquisizione della qualifica di ETS o, in specifici casi, quella di ODV, APS, ente filantropico o rete associativa;
  • l’accesso a agevolazioni specifiche per il Terzo Settore, incluse quelle di natura fiscale;
  • la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per svolgere attività o servizi sociali di interesse generale;
  • l’accesso ai finanziamenti del 5 per mille e, per certi tipi di ETS, la possibilità di ricevere contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  • l’acquisizione della personalità giuridica, nei casi previsti dalla legge.

Al contrario, gli enti che non sono iscritti al RUNTS non possono utilizzare la denominazione di “Ente del Terzo Settore” o altre qualifiche specifiche.

Agevolazioni fiscali per gli iscritti al RUNTS

Facciamo una breve panoramica rispetto a quali possono essere le agevolazioni fiscali accessibili per gli Enti del Terzo Settore, tramite l’iscrizione al RUNTS. In base al caso specifico, è possibile individuare le seguenti agevolazioni:

  • riduzioni delle imposte dirette;
  • riduzioni dei tributi locali;
  • detrazioni e deduzioni per chi compie erogazioni liberali verso l’ente;
  • particolari bonus;
  • esenzioni che riguardano i redditi relativi agli immobili dell’ente.
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Requisiti per l’iscrizione al RUNTS

L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non è un processo aperto indiscriminatamente a tutte le organizzazioni, ma è regolato da specifici criteri che mirano a garantire che gli enti iscritti perseguano effettivamente obiettivi di natura civica, solidaristica e di utilità sociale.

Il Codice del Terzo Settore stabilisce in modo chiaro quali enti possono accedere al RUNTS. In generale, si tratta di enti di carattere privato che operano senza scopo di lucro e che si dedicano a una o più delle 26 attività di interesse generale elencate all’art. 5 del Codice del Terzo Settore1.

In linea generale, per iscriversi al RUNTS, è necessario che l’ente abbia uno statuto aggiornato, un IBAN specifico per la ricezione dei versamenti relativi al 5×1000, una PEC riferita all’ente, firma digitale e SPID.

Tipologie di enti ammissibili

Nel dettaglio vediamo le categorie di enti che possono richiedere l’iscrizione al RUNTS, che sono piuttosto diverse e includono:

  • organizzazioni di Volontariato (ODV);
  • associazioni di promozione sociale (APS);
  • enti filantropici;
  • reti associative;
  • associazioni riconosciute o non riconosciute;
  • società di mutuo soccorso escluse dall’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese;
  • fondazioni e altri enti di carattere privato, esclusi quelli di natura commerciale, che operano senza scopo di lucro e sono impegnati in attività di utilità sociale.

Ognuno di questi enti può svolgere attività di vario tipo, dall’azione volontaria all’erogazione gratuita di beni o servizi, fino alla produzione o scambio di beni e servizi in un contesto di mutualità.

Enti religiosi e adattabilità normativa

Un caso particolare è rappresentato dagli enti religiosi civilmente riconosciuti. Questi enti possono accedere ai benefici del RUNTS, ma per farlo devono adottare e depositare un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Tale regolamento deve essere in linea con le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore e dal decreto ministeriale attuativo.

Come iscriversi al RUNTS nel 2023

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La procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è altamente digitalizzata e richiede che gli enti rispettino determinate condizioni e utilizzino specifici strumenti digitali per la comunicazione con le autorità.

Gli enti possono infatti accedere alla piattaforma del RUNTS solo tramite:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE);

Per la gestione documentale è invece indispensabile, come abbiamo anticipato, disporre di:

  • Posta Elettronica Certificata (PEC);
  • Firma digitale (modalità CADES);

Inoltre, i documenti dovranno essere sempre inviati in formato PDF, firmati digitalmente dal referente che ha presentato la richiesta di iscrizione. La procedura di iscrizione consta di diversi passaggi:

  • accedere al portale Servizi.lavoro.gov.it/runts/;
  • cliccare su “accedi al registro” dopo aver selezionato la sezione dedicata al RUNTS;
  • accedere attraverso SPID o CIE;
  • compilare i campi obbligatori nel modulo online;
  • caricare i documenti richiesti in formato PDF;
  • attendere la ricevuta dall’ufficio, sempre in formato PDF;
  • firmare digitalmente la ricevuta;
  • re-inviare la ricevuta firmata all’ufficio;

Durante la procedura, l’ente dovrà scegliere in quale delle 7 sezioni disponibili iscriversi, in base al proprio modello organizzativo e all’attività svolta. Se i requisiti non corrispondono ad alcuna sezione, l’ufficio fornirà indicazioni per una corretta collocazione.

Documenti per l’iscrizione

Il modulo di iscrizione chiede una serie di informazioni che riguardano sia l’ente che i soggetti che ne fanno parte. Tra queste:

  • denominazione dell’ente;
  • forma giuridica (es. APS, ODV);
  • sede legale e eventuali sedi secondarie;
  • data di costituzione;
  • oggetto dell’attività di interesse generale;
  • codice fiscale o partita IVA;
  • possesso della personalità giuridica;
  • patrimonio minimo, se disponibile;
  • generalità del rappresentante legale e dei membri del direttivo
  • atto costitutivo e statuto aggiornati;
  • ultimo bilancio approvato.

La procedura completa deve essere portata a termine dal legale rappresentante dell’ente e al termine , viene inviata una PEC di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda L’ufficio ha 60 giorni per rispondere; in mancanza di una risposta entro questo termine, la richiesta si considera accolta.

Come iscriversi al RUNTS – Domande frequenti

Chi ha l’obbligo di iscrizione al RUNTS?

L’adesione al RUNTS è effettivamente mandatoria unicamente per le ONLUS. Tuttavia altre realtà possono decidere di iscriversi, per ottenere diversi vantaggi, che abbiamo elencato in questa guida.

Che cos’è il RUNTS?

Il RUNTS è l’acronimo di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ha lo scopo di fornire a ogni cittadino informazioni essenziali sugli Enti del Terzo Settore. Inoltre, le organizzazioni che vi sono registrate possono beneficiare delle varie facilitazioni stabilite dal Codice del Terzo Settore.

Quanto costa l’iscrizione al RUNTS?

L’atto di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non comporta di per sé alcun costo. Tuttavia, sono previste delle spese relative alle imposte di registro e di bollo per l’ufficializzazione dell’atto costitutivo e dello statuto, un passaggio che è mandatorio anche per gli enti che non possiedono personalità giuridica.

Come iscriversi al RUNTS in Sicilia?

Per l’iscrizione al RUNTS, le associazioni con sede in Sicilia devono fare riferimento all’Ufficio presso il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali. Il registro viene gestito tramite modalità telematiche dal sito ufficiale e bisogna seguire questi passaggi.

Come iscriversi al RUNTS in Lombardia?

Per iscriversi al RUNTS in Lombardia, gli enti del terzo settore tramite Ufficio regionale nella Struttura Volontariato e Terzo settore della DG Famiglia, politiche sociali, disabilità e pari opportunità. L’iscrizione può avvenire in modalità telematica secondo le normative.

Come iscriversi al RUNTS in Emilia-Romagna?

In questo caso l’ufficio di riferimento è l’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ma l’iscrizione deve essere svolta tramite procedura standard, dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  1. Art. 5, Codice del Terzo Settore, Gazzettaufficiale.it ↩︎
Autore
Classe 1994, immediatamente dopo gli studi ho scelto di intraprendere una carriera nel Project Management in ambito di progetti Erasmus+ per EPS. Questo mi ha portato ad approfondire in particolare le tematiche inerenti alla fiscalità delle PMI, anche se la mia area di expertise risulta oggi molto più ampia in questo ambito. Oggi sono copywriter freelance appassionata di scrittura e di innovazione per le piccole e medie imprese.
Fact-Checked
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Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 29 Aprile 2024
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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