- Avere un domicilio digitale in Italia è obbligatorio per diversi soggetti.
- Il domicilio digitale può essere costituito da una casella PEC.
- Per professionisti e privati le regole per il domicilio digitale sono differenti.
Ad oggi la digital transformation è un passaggio obbligatorio per ogni imprenditore. È indispensabile per sfruttare le nuove tecnologie e soprattutto per l’ottimizzazione della gestione delle comunicazioni.
In questo contesto, di vitale importanza è anche il domicilio digitale, che viene definito dal Codice Amministrazione Digitale (il testo unico che organizza tutta la normativa relativa all’informatizzazione delle Pubblica Amministrazione) con la seguente definizione:
un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD.
Semplificando al massimo, il domicilio digitale può essere costituito da una casella pec o da un servizio di recapito certificato qualificato, così come prevede l’articolo 44 del Regolamento Ue n. 910/2014.
Domicili digitali: come funzionano
In che cosa consistono i domicili digitali? Sostanzialmente stiamo parlando di un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, più comunemente conosciuta come Pec.
In alternativa il domicilio digitale può essere eletto presso un servizio elettronico di recapito certificato qualificato: quest’ultimo dev’essere definito come tale ai sensi del Regolamento eIDAS e deve essere valido per le comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
Per poter far entrare la propria Pec nell’elenco dei domicili digitali è necessario essere un professionista iscritto all’ordine o un’impresa: in questo caso si viene registrati automaticamente nell’elenco INI-PEC. In alternativa, se non si è un’impresa o un professionista, i diretti interessati hanno la possibilità di entrare nell’elenco dei domicili digitali attraverso l’Inad. In questo caso è necessario essere:
- persone fisiche, che abbiano compiuto almeno diciotto anni;
- professionisti, che svolgono la propria attività e non siano iscritti in ordini, albi o collegi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD;
- enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.
I soggetti che abbiano l’intenzione di essere iscritti nell’indice dei domicili digitali, devono necessariamente registrarsi preventivamente all’Inad, accendendo al relativo portale identificandosi con il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta d’identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS).

La registrazione dei professionisti
Nel caso in cui un professionista abbia intenzione di entrare nell’indice degli indirizzi digitali passando attraverso l’Inad, la sua registrazione è soggetta alla verifica dell’assenza dello stesso soggetto all’interno dell’INI-PEC.
Nel caso in cui il professionista risulti già iscritto in questo elenco, non potrà proseguire con la registrazione all’Inad e, quindi, non potrà eleggere tramite questo sistema il domicilio digitale in qualità di professionista. Potrà, comunque, registrarsi come persona fisica.
I professionisti hanno la possibilità di eleggere presso l’Inad il proprio domicilio digitale professionale e quello personale. La differenza tra i due domicili digitali, benché appartengano alla stessa persona, è resa evidente all’interno dell’Inad sia al diretto interessato che agli altri utenti che dovessero consultare l’elenco.
Domicili digitali: la dismissione
Il diretto interessato ha la piena facoltà di smettere di utilizzare il domicilio digitale, senza necessariamente sceglierne uno nuovo.
Non sempre, però, risulta possibile farlo, perché le imprese ed i professionisti, che sono iscritti nell’INI-PEC, devono necessariamente essere in possesso di un domicilio digitale, così come prevede l’articolo 6-quater, comma 2 del CAD.
Il professionista, comunque, ha piena facoltà di modificare o eliminare la propria attività professionale, che viene indicata all’interno dell’Inad.
Nel caso in cui il professionista non svolga più alcuna attività professionale e proceda all’eliminazione di tale indicazione, l’Inad provvederà alla cessazione del domicilio digitale e della posizione associata al professionista, mantenendo quella della persona fisica.
Le operazioni sul domicilio digitale
Tutte le operazioni di elezione, modifica e cessazione del domicilio digitale vengono tracciate, mediante registrazione su supporto informatico. Questo ha valore probatorio. Le registrazioni su supporto informatico riportano:
- la modalità di identificazione dell’utente per le operazioni richieste;
- data e ora di accesso all’Inad;
- data, ora e tipo di operazione effettuata (elezione, modifica, conferimento e revoca della delega, cessazione volontaria e cessazione in casi particolari) e domicilio digitale a cui è riferita l’azione;
- data e ora di validazione o annullamento della richiesta telematica al Gestore Inad.
Professionisti già iscritti nell’INI-PEC
Nel caso in cui l’indirizzo digitale di un professionista sia già iscritto nell’INI-PEC, verrà inserito anche nell’Inad come domicilio digitale in qualità di persona fisica. Il diretto interessato avrà diritto ad eleggerne uno diverso come persona fisica.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, avvalendosi del Gestore di INI-PEC, renderà disponibili al Gestore dell’INAD gli indirizzi e i nominativi dei professionisti presenti nell’INI-PEC, tramite servizi informatici le cui specifiche tecniche sono definite in fase di sviluppo dell’Inad.
Indice dei domicili digitali – Domande frequenti
Nel primo vengono registrati d’ufficio gli indirizzi digitali di imprese e professionisti. L’Inad è riservato alle persone fisiche ed ai professionisti senza albo. Trovi qui tutte le informazioni.
Per le imprese non è possibile. Ma per i professionisti sì: nel primo come persona fisica, nel secondo come professionista. La doppia registrazione può essere effettuata con la stessa Pec.
No, non è necessario. I dati vengono trasferiti automaticamente: chi è già presente su INI-PEC verrà registrato come persona fisica su Inad, utilizzando gli stessi dati già presenti nel primo elenco.