A seguito dell’incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Adolfo Urso, e il presidente di Federazione ANIE, Filippo Girardi, sono stati sbloccati i fondi per il piano Transizione 5.0. Di conseguenza, le imprese possono avviare le procedure per le pratiche tecnicamente ammissibili sul portale del GSE e vedersi riconosciuto il credito d’imposta per la realizzazione di progetti di innovazione e riqualificazione energetica. Tuttavia, per poter completare l’iter e blindare le risorse, devono essere rispettate precise condizioni e procedure.
Molte imprese, pur avendo investito in nuove tecnologie e risparmio energetico, rischiano infatti di non riuscire a utilizzare i bonus fiscali promessi a causa di tempi stretti e regole rigide.
Indice
Quali investimenti rientrano nel piano Transizione 5.0
Il piano Transizione 5.0 finanzia i progetti di innovazione avviati dalle imprese che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Per accedere all’incentivo, la struttura degli investimenti prevede una categoria principale di beni (cosiddetti “trainanti“) a cui possono essere abbinate altre due tipologie di spese (cosiddette “trainate“).
Sono considerati trainanti i beni strumentali materiali e immateriali, quali:
- macchine e impianti per la trasformazione dei materiali o delle materie prime, macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione, la saldatura, il confezionamento e l’imballaggio, robotica avanzata e sistemi IoT di campo per il monitoraggio dei processi;
- software, sistemi e applicazioni per il monitoraggio dei consumi energetici, l’integrazione gestionale, la progettazione, la simulazione (digital twin) e le infrastrutture di calcolo per l’intelligenza artificiale.
In ogni caso, l’inserimento di questi beni digitali deve generare una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale pari ad almeno il 3%, oppure, in alternativa, una riduzione pari ad almeno il 5% del processo interessato dall’investimento.
Se viene soddisfatto il requisito di efficienza energetica tramite i beni trainanti, è possibile includere nel piano i beni trainati, ovvero:
- gli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo, tra cui impianti fotovoltaici, eolici o biomasse e sistemi per lo stoccaggio (accumulo) dell’energia prodotta;
- la formazione del personale dipendente finalizzata all’acquisizione di competenze rilevanti per la transizione verde e digitale dei processi produttivi. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e fino a un massimo di 300.000 euro.
Ogni progetto deve comunque rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente.
Il vincolo del made in UE
Per quanto riguarda il fotovoltaico, sono incentivati specificamente i moduli prodotti all’interno dell’Unione europea dotati di elevati standard di efficienza (celle con efficienza pari ad almeno il 23,5% o moduli bifacciali ad eterogiunzione/tandem con efficienza pari ad almeno il 24%).
Spese accessorie e di certificazione
Per supportare le imprese nell’assolvimento degli obblighi burocratici, il piano prevede poi per le PMI il riconoscimento di una quota aggiuntiva di credito d’imposta per le spese sostenute al fine di ottenere le certificazioni energetiche ex ante ed ex post fino a un massimo di 10.000 euro. Inoltre, per le imprese non obbligate per legge alla revisione dei conti, le spese sostenute per certificare la documentazione contabile sono ammissibili in aumento del credito d’imposta fino a un massimo di 5.000 euro.
Credito di imposta, quanto spetta
Il credito d’imposta massimo concedibile può raggiungere il 45% della spesa ammissibile, per investimenti fino a un tetto massimo di 50 milioni di euro all’anno per ciascuna impresa beneficiaria.
La ripartizione delle percentuali segue lo schema ufficiale riportato nella tabella sottostante.
| Scaglione di investimento | Livello minimo (risparmio struttura: 3-6% o processo: 5-10%) | Livello medio (risparmio struttura: 6-10% o processo: 10-15%) | Livello massimo (risparmio struttura: >10% o processo: >15%) |
| Fino a 2,5 milioni € | 35% | 40% | 45% |
| Oltre 2,5 e fino a 10 milioni € | 15% | 20% | 25% |
| Oltre 10 e fino a 50 milioni € | 5% | 10% | 15% |
Il credito non si applica con un’aliquota unica sull’intero valore, ma viene calcolato in modo progressivo sulle porzioni di investimento che rientrano nei rispettivi scaglioni.
Maggiorazioni per il fotovoltaico
Per gli impianti di autoproduzione da fonte solare, il piano prevede un incentivo addizionale che non agisce sull’aliquota finale, bensì incrementa la base di calcolo (il costo del bene su cui calcolare il credito) a seconda dell’efficienza dei moduli impiegati. Nel dettaglio:
- per i moduli con efficienza pari ad almeno il 21,5% non è prevista nessuna maggiorazione e il costo è computato al 100% (ma tali moduli devono comunque essere iscritti al registro ENEA previsto dal decreto Energia per essere ammissibili);
- per i moduli con celle prodotte in UE (efficienza cella ≥ 23,5%) la base di calcolo del costo dell’impianto viene maggiorata al 120%;
- per i moduli bifacciali ad eterogiunzione o tandem (efficienza cella ≥ 24%) la base di calcolo viene maggiorata al 140%.
Nel caso si opti per i moduli a massima efficienza (maggiorazione del 140%), il beneficio reale sul costo d’acquisto del fotovoltaico può tradursi in un credito d’imposta effettivo fino al 63% dello scaglione iniziale.
Come ottenere il credito di imposta
L’ottenimento del credito d’imposta avviene interamente in modalità digitale attraverso una specifica procedura a sportello gestita dal GSE (Gestore dei servizi energetici), accessibile tramite SPID dall’area clienti del sito istituzionale. Prima dell’avvio effettivo del progetto, l’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva diretta a prenotare l’importo del credito d’imposta stimato, che deve includere:
- i dati del progetto di innovazione e gli investimenti previsti;
- la Certificazione ex-ante redatta da un valutatore indipendente (es. ESCo o EGE certificati), che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti nei beni trainanti.
Il GSE, previa verifica della correttezza documentale e della disponibilità dei fondi, rilascia una ricevuta di conferma della prenotazione del credito.
Fase di avanzamento
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della conferma del credito prenotato, l’impresa ha l’obbligo di trasmettere una seconda comunicazione telematica. Questa comunicazione serve a dimostrare l’effettuazione degli ordini relativi ai beni strumentali 4.0 e deve essere presentata insieme alla documentazione che attesti il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo totale degli investimenti previsti.
Fase di completamento e rendicontazione
Una volta concluso il progetto di innovazione, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento. Questa fase richiede il caricamento sulla piattaforma dei seguenti documenti:
- la certificazione ex-post, rilasciata anch’essa da un valutatore indipendente, che verifichi l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità con quanto programmato e l’effettivo raggiungimento della riduzione dei consumi energetici previsti;
- la perizia tecnica asseverata (o attestazione di conformità) che attesti le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione ai sistemi gestionali aziendali;
- la certificazione contabile, rilasciata da un revisore legale dei conti, che attesti il sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dell’impresa.
Requisiti dicitura nelle fatture
Per non perdere il diritto al beneficio, tutte le fatture, i documenti di trasporto (DDT) e gli altri atti di acquisto relativi ai beni agevolati devono riportare espressamente il riferimento normativo istituzionale: “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19”.
Modalità di utilizzo del credito
A seguito della conclusione positiva delle verifiche, il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo può avvenire decorsi 10 giorni dalla comunicazione di conferma del credito spettante rilasciata dal GSE, inserendo l’apposito codice tributo istituito per la misura (Codice 7079).
Cosa deve fare chi è in attesa
Chi ha già fatto domanda di accesso al beneficio – ma non ha ricevuto il credito – non deve presentare una nuova richiesta per essere riammesso. Le istanze già inviate e rimaste in lista d’attesa per mancanza di fondi nel 2025 verranno infatti recuperate automaticamente dal sistema, mantenendo l’ordine cronologico di presentazione originale.
Quello che devono fare le imprese, quindi, è accedere alla propria area riservata sul portale GSE per verificare la comunicazione di rideterminazione del credito. Una volta confermato l’importo, il credito sarà utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Scadenze
Il 30 giugno 2026 è la data entro la quale tutti i progetti di innovazione devono essere conclusi, interconnessi e rendicontati. Trattandosi della scadenza finale del PNRR, non sono previste proroghe per la presentazione della documentazione ex-post. Questa scadenza vale per le PMI che hanno portato a termine gli investimenti entro il 31 dicembre 2025 e hanno versato un acconto del 20% entro la stessa scadenza (necessario per prenotare il beneficio per la coda del 2026). Tra queste rientrano anche quelle in lista d’attesa che entro il 28 Febbraio 2026 hanno inviato le comunicazioni di completamento.
Nuovi investimenti 2026: il passaggio all’iper-ammortamento
Per i progetti avviati a partire dal 2026, lo strumento di riferimento non è più il credito d’imposta immediato in compensazione, bensì il ritorno a una formula potenziata di iperammortamento.
La finestra temporale per accedere a questo incentivo nazionale va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La principale novità riguarda i criteri di accesso: per ottenere le aliquote massime dell’agevolazione, che possono raggiungere il 220%, è stato introdotto il vincolo del “Made in UE”. I requisiti sulla provenienza europea dei componenti tecnologici e ambientali sono quindi molto più stringenti rispetto al passato.
Chi rischia di perdere il credito di imposta
Il rischio di perdere i benefici del piano Transizione 5.0 riguarda principalmente le imprese che, pur non avendo evaso le regole, che si sono trovate schiacciate tra l’evoluzione normativa e le tempistiche tecniche. Per questo si parla di “esodati” riferendosi a quegli imprenditori o professionisti che si trovano bloccati in un limbo burocratico.
Una delle situazioni più frequenti riguarda le realtà che hanno avviato progetti di ammodernamento in un momento di transizione tra il vecchio regime 4.0 e il nuovo 5.0. Si tratta di chi ha ordinato macchinari o software quando le regole erano basate esclusivamente sulla digitalizzazione, per poi trovarsi a concludere l’investimento sotto la nuova disciplina che mette al centro il risparmio energetico. In questo caso, senza una netta separazione delle rendicontazioni e una corretta classificazione dei beni, il rischio è che l’investimento finisca in un vuoto normativo, dove non risponde pienamente né ai requisiti del vecchio né a quelli del nuovo piano.
Un secondo gruppo a rischio è composto da chi ha agito correttamente sul piano tecnico, ma è in ritardo su quello formale. Per sbloccare i fondi della Transizione 5.0, infatti, non basta che i macchinari siano installati e interconnessi; è indispensabile ottenere le certificazioni energetiche (sia quella preventiva che quella finale). Molte imprese si trovano oggi con i lavori conclusi ma prive della firma di un certificatore indipendente che attesti l’effettivo risparmio energetico. Poiché la richiesta di questi professionisti è in forte aumento, il rischio concreto è quello di non riuscire a ottenere i documenti necessari entro i termini stabiliti, rendendo il credito inutilizzabile nonostante l’investimento sia stato realizzato.
Infine, esiste una criticità legata alla natura stessa del bilancio aziendale. Il credito d’imposta non è un bonifico che arriva sul conto corrente, ma uno sconto sulle tasse future (IVA, contributi INPS, ritenute) da utilizzare tramite il modello F24. Il problema sorge per quelle piccole medie imprese che, pur avendo diritto a cifre importanti, non generano abbastanza debiti fiscali entro la scadenza del 31 dicembre 2026 per assorbire l’intero bonus. In questo scenario, se l’impresa ha meno tasse da pagare rispetto al credito maturato, la parte eccedente rischia di svanire, poiché la normativa legata ai fondi PNRR non prevede meccanismi di rimborso o di trascinamento elastico negli anni successivi simili a quelli del passato.
Come salvare il bonus
Per evitare il declassamento dell’investimento a mero costo aziendale, la gestione della Transizione 5.0 deve seguire una roadmap rigorosa che integri l’area tecnica con quella fiscale:
1. Distinzione delle rendicontazioni
È necessaria una netta separazione contabile per i progetti scavallati. Qualora un investimento non soddisfi i requisiti energetici della 5.0 (risparmio del 3% sull’unità produttiva o del 5% sul processo), deve essere correttamente rendicontato nel perimetro della 4.0, ove possibile, per evitare il vuoto normativo.
2. Contrattualizzazione anticipata dei certificatori
Data l’alta richiesta di figure professionali abilitate, la tempestività nell’ottenimento della certificazione ex-ante è il primo passo per la prenotazione delle risorse presso il GSE. Il monitoraggio deve restare costante fino al rilascio della certificazione ex-post.
3. Monitoraggio della capienza fiscale
Le imprese devono procedere a una simulazione dei flussi fiscali da qui al termine del 2026. La pianificazione dei pagamenti tramite F24 diventa lo strumento principale per garantire che l’intero credito d’imposta venga consumato nei tempi previsti dalla legge.
Riepilogo scadenze e requisiti
| Requisito | Valore soglia | Termine ultimo |
| Risparmio energetico (unità) | 3% | Al completamento |
| Risparmio energetico (processo) | 5% | Al completamento |
| Compensazione F24 | Totale del credito | 31/12/2026 |














Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it