- Tra le cause di esclusione dal regime forfettario, previste dalle legge 145/2018, vi è il possesso di quote di una SRL.
- L’essere socio di una SRL è incompatibile con il regime agevolato, se possiedi una quota maggioritaria e la tua attività forfettaria è riconducibile a quella della società di capitali.
- Le SRL e il regime forfettario sono due sistemi che non possono coesistere, indipendentemente dal numero di soci e dalla forma della società.
I regimi agevolati sono sistemi fiscali nati per incentivare l’apertura di nuove attività d’impresa, semplificandone la gestione e riducendone i costi. L’esempio più utilizzato è quello del regime forfettario, introdotto con la Legge di Stabilità 2015 e negli ultimi anni sottoposto a diverse modifiche.
In particolare, in base alla legge 145/2018, è stato ribadito che solo le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, arti o professioni, possono aderire a questa forma di sistema agevolato.
Quindi, le SRL e il regime forfettario non possono coesistere. Tuttavia, vi sono dei casi in cui si deroga a questa norma, come nell’eventualità in cui sei detentore di una partita IVA con regime agevolato e al contempo socio di una SRL. In questa guida scoprirai quando questa convivenza è possibile, e quando sarai obbligato a modificare il sistema fiscale della tua partita IVA nel regime ordinario o semplificato.
SRL e regime forfettario: incompatibilità
Il regime forfettario è per adesso l’unica tipologia di sistema agevolato previsto in Italia. Con questo concetto si identificano delle regole fiscali semplificate dal punto di vista dell’applicazione dell’IVA, nell’emissione della fatturazione elettronica e ai fini contabili.
Il fine di questo sistema fiscale è stato sin dall’inizio quello di permettere alle persone fisiche di aprire una partita IVA in modo più veloce e con costi iniziali ridotti.
Per rientrare nel regime agevolato sono necessari dei requisiti. Di seguito andremo a indicare quali sono le condizioni di incompatibilità con questo sistema agevolatolo previste dalla legge 145/18:
- non essere residente in Italia;
- utilizzare altre forme di sistemi agevolati, anche se abrogati, come quello del regime dei minimi;
- partecipazione a più società o associazioni;
- aver percepito un reddito di lavoro dipendente nell’anno precedente, superiore ai 30.000€;
- svolgere la propria attività di lavoro autonomo nei confronti del proprio datore di lavoro;
- partecipazione in una SRL o in una società di persone;
- superare la soglia attuale di ricavi, ovvero 85.000 euro, o superare 20.000 euro di compensi a collaboratori.

Socio SRL e regime forfettario: è possibile?
Se vuoi attivare il regime forfettario per la tua partita IVA come socio di una SRL, dovrai porre attenzione a due aspetti:
- percentuale di quote detenute;
- svolgere un’attività economica differente da quella della società di capitali.
Prendiamo come riferimento la circolare 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, la quale è andata a chiarire alcuni degli aspetti di incompatibilità previsti per il regime forfettario. Tra questi vi è proprio quella di essere socio di una SRL. Tuttavia, il semplice possesso delle quote non basta per obbligarti a cambiare la tipologia di regime agevolato in quello ordinario o semplificato.
Infatti, devi distinguere se sei un socio con quote minoritarie, oppure uno a maggioranza. Nel primo caso, se non detieni quote di controllo, puoi operare liberamente con la partita IVA in regime agevolato, anche nel momento in cui l’attività svolta è simile a quella della società a responsabilità limitata. Invece, la situazione è più complessa nel caso in cui hai un controllo diretto o indiretto.
Socio con controllo diretto e indiretto
In base all’art 2359 del Codice civile, il controllo diretto su una società si verifica quando si ha il possesso del 50% delle quote, da parte di un singolo scio, oppure di un’altra società. Tuttavia, questa condizione si verifica anche quando vi è:
- un’influenza dominante;
- presenza di vincoli contrattuali.
Nel primo caso, anche se possiedi una quota minoritaria, ma hai un peso decisionale all’interno dell’assemblea dei soci, si andrà a configurare il caso di controllo. Lo stesso vale se sei in possesso di un contratto, con cui puoi influenzare l’attività economica d’impresa: ad esempio, sei l’unico fornitore della società.
Invece, il controllo indiretto si verifica quando, anche se non hai la maggioranza, raggiungerai il controllo della società grazie ai voti di interposte persone. Con questo termine si considerano il coniuge, i familiari e i parenti fino al terzo grado. Prendi il caso in cui possiedi un 30% delle quote, mentre tuo figlio ha la disponibilità di un altro 20%.
Tuttavia, il requisito di controllo non è sufficiente per determinare l’incompatibilità. Sarà necessario anche il verificarsi della seconda causa di esclusione: la tua partita IVA deve svolgere un’attività riconducibile a quella della SRL.
SRL e regime forfettario: l’attività economica riconducibile
Riprendendo la circolare 9/E/2019, le attività esercitabili dalla SRL e dalla partita IVA agevolata non devono essere riconducibili da punto di vista diretto o indiretto. Anche in questa circostanza vengono presi alcuni parametri che andranno a indentificare l’eventuale condizione di incompatibilità tra la SRL e il regime forfettario. Ecco cosa devi considerare:
- codice ATECO;
- tipologia di cessione di beni o prestazione di servizi.
Si prenderà come riferimento la categoria del codice ATECO. Quindi se la SRL e la partita IVA forfettaria rientrano nella stessa tipologia, questo requisito non implica subito l’incompatibilità, ma sarà necessario passare al parametro successivo, ovvero quello dell’attività concretamente svolta.
Riprendendo le direttive indicate dalla circolare 9/E/2019, la causa di incompatibilità si determina se vengono effettuate, tra le due attività, prestazioni di vendita, acquisto o di servizi, tassabili e con l’applicazione di un’imposta sostitutiva per le SRL.
Ad esempio, se sei un socio di una SRL che svolge attività di consulenza finanziaria, con codice ATECO appartenente alla sezione K, e hai un negozio di abbigliamento con codice ATECO della sezione S, le due attività possono coesistere. Ben diverso è se sei un commercialista con regime forfettario e al contempo fai parte di una SRL specializzata in attività contabili. In questo caso, fatturando alla società, si andrà a verificare la condizione di incompatibilità.

Amministratore SRL e regime forfettario
Se hai la carica di amministratore della SRL, puoi attivare una partita IVA con regime forfettario? Per rispondere a questo quesito devi prendere come riferimento i due parametri che abbiamo indicato:
- possesso di quote sociali di controllo;
- attività economica riconducibile.
Non avrai problemi di compatibilità nel momento in cui non possiedi quote all’interno della società o se queste non ti permettono di acquisire il controllo sia in maniera diretta o indiretta.
Invece, se hai comunque una maggioranza all’interno dell’assemblea dei soci, dovrai valutare l’altro parametro, ovvero la tipologia di attività. In questo caso diventa condizione di incompatibilità se fatturi alla SRL più del 50% delle tue entrate fiscali come partita IVA forfettaria.
SRL unipersonale e regime forfettario
La SRL unipersonale è una forma di società composta da un solo socio, ma che ti garantisce una responsabilità limitata sulle obbligazioni contratte, salvaguardando il tuo patrimonio.
Per questo è oggi tra le forme più impiegate, basta considerare che il 30% delle società a responsabilità limitata sono SRL Unipersonali. Anche se è presente un unico socio, la struttura è quella di una società di capitali.
Come tale si rientra in quelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge 145/2018, in base alle quali solo le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni possono aderire al regime forfettario.
Questa regola si applica qualunque sia il numero dei soci, e quindi si escludono dal regime forfettario le SRL Unipersonali, o altre forme della società, come nel caso della SRL semplificata o di quelle inattive.
SRL inattiva e regime forfettario
Andiamo ad analizzare un altro caso che ha portato all’interpello 121/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, riguardante la SRL inattiva.
In questa circostanza, se svolgi la funzione di liquidatore di una SRL, possedendo anche la maggioranza delle quote, e al contempo hai una partita IVA con regime agevolato, non si viene comunque a definire la condizione di incompatibilità.
Il motivo è strettamente connesso al fatto che una SRL inattiva viene considerata dall’Agenzia delle Entrate come un’attività non economica. Per questo hai la possibilità di operare anche con la partita IVA forfettaria.
SRL e regime forfettario – Domande frequenti
Sono presenti diverse clausole di esclusione del regime forfettario previste dalla legge 145/18. Scoprile leggendo la nostra guida.
Una SRL non può adottare il regime forfettario, dato che solo le persone fisiche possono aderirvi. Tuttavia, in quanto socio di una società, vi sono dei casi in cui il regime agevolato coesiste con le SRL. Ecco quali.
La SRL e il regime forfettario sono compatibili solo in alcune particolari condizioni, ovvero bisogna verificare qual è il settore in cui si opera, e quali sono le quote possedute.
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