Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha siglato il nuovo protocollo d’intesa mirato a ridurre, rendere più chiari, trasparenti e confrontabili i costi di accettazione dei pagamenti elettronici (POS) a carico degli esercenti. Il nuovo accordo interviene direttamente sull’impatto delle commissioni bancarie, introducendo tutele e promozioni differenziate in base al volume d’affari dell’attività .
Indice
Pagamenti POS, quali sono le nuove tariffe
Per i piccoli negozianti e gli esercenti con un fatturato annuo che non supera i 400.000 euro, il piano introduce tariffe promozionali che servono a ridurre l’impatto delle commissioni sulle transazioni più piccole, nello specifico quelle per importi fino a 30 euro (i cosiddetti micro-pagamenti), che spesso risultano le più penalizzanti per chi vende.
Per le imprese con fatturato superiore a 400.000 euro e fino a 750.000 euro, invece, sono previste formule commerciali dedicate. Non si parla in questo caso di agevolazioni specifiche sui micro-pagamenti, ma di pacchetti e condizioni su misura strutturati dalle banche e dai gestori dei servizi di pagamento per rispondere alle necessità di questa specifica categoria di aziende.
Le principali tipologie di formule commerciali dedicate a questa categoria includono, proposte da banche e prestatori di servizi di pagamento (come previsto dagli allegati tecnici ABI per la trasparenza), solitamente comprendono:
- canoni tutto compreso (FLAT), che prevedono un pagamento mensile fisso per un determinato volume di transazioni (ad esempio, fino a un certo ammontare di euro all’anno gestiti via POS). Le commissioni sulle singole vendite scattano solo se si supera quella soglia;
- commissioni ridotte sul volume totale, che invece di concentrarsi sul valore del singolo scontrino si applicano ricorrendo a una percentuale unica e generalmente più bassa rispetto a quella standard, calcolata sull’intera massa dei pagamenti elettronici mensili o annuali dell’azienda;
- tariffe differenziate per tipologia di carta, con condizioni ottimizzate a seconda che il cliente paghi con carte di debito nazionali (come il circuito PagoBancomat), carte di credito o carte aziendali, che offrono costi più competitivi sui circuiti maggiormente utilizzati dai clienti di quella specifica attività .
Arrivano i modelli standard sul sito del CNEL per le tariffe
Oltre alla riduzione economica, per facilitare la comparazione dei costi applicati per l’accettazione dei micro-pagamenti con carta, il protocollo impone agli operatori finanziari e ai prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di mostrare i costi delle proprie offerte commerciali utilizzando un formato uguale per tutti, chiaro e confrontabile.
Per garantire la massima uniformità , verranno impiegati dei modelli standard, che saranno liberamente consultabili e pubblicati online direttamente sul sito internet del CNEL (Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro). In questo modo, professionisti e PMI potranno confrontare le tariffe in modo immediato e scegliere l’opzione più conveniente senza zone d’ombra.
Chi ha firmato l’accordo?
L’intesa è il risultato di una forte sinergia tra le parti coinvolte nel mercato dei pagamenti digitali. Il documento è stato firmato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di schemi di pagamento insieme alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti.
Tuttavia, il ministero ha specificato che l’accordo resta aperto all’adesione successiva di ulteriori associazioni di categoria, così come di singoli operatori che non risultano iscritti ad alcuna associazione, ampliando così la portata e l’efficacia della misura su tutto il territorio nazionale.
Come recuperare le commissioni POS
In parallelo alle tariffe calmierate per i micro-pagamenti e ai pacchetti flat, la normativa conferma uno strumento di compensazione diretta: il tax credit del 30% sulle commissioni POS.
Questo incentivo consente di alleggerire ulteriormente il bilancio aziendale, trasformando una parte dei costi vivi legati all’accettazione delle carte in un vero e proprio credito fiscale da utilizzare per l’abbattimento di altre imposte. Il diritto all’agevolazione è però strettamente ancorato al volume d’affari dell’attività . Possono accedere al tax credit gli esercenti attività di impresa, arti e professioni che abbiano conseguito, nell’anno d’imposta precedente a quello di maturazione delle commissioni, ricavi o compensi di importo non superiore a 400.000 euro (art. 22, D.L. n. 124/2019).
La base di calcolo su cui applicare l’aliquota del 30% comprende esclusivamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate nei confronti di consumatori finali privati (operazioni B2C). Rimangono tassativamente esclusi dal computo i costi fissi legati all’installazione, alla manutenzione o al canone di noleggio del dispositivo hardware.
Come indicare il bonus nel modello redditi 2026
Per consolidare il diritto all’utilizzo del credito maturato nel corso del periodo d’imposta 2025, è obbligatorio inserire l’importo complessivo all’interno del quadro RU del modello redditi 2026 (PF, SP o SC, a seconda della natura giuridica della ditta o del professionista).
La compilazione richiede la compilazione specifica dei seguenti righi nella “sezione I” del quadro:
- rigo RU1, colonna 1 (Codice credito): Deve essere indicato il codice identificativo “H3”, associato specificamente al “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici”;
- rigo RU5, colonna 3 (Credito maturato nel periodo d’imposta): Va riportato il valore complessivo del credito spettante, calcolato sulla base dei rendiconti mensili certificati inviati dai prestatori dei servizi di pagamento;
- rigo RU6 (Credito utilizzato in compensazione): Accoglie la quota di credito già utilizzata tramite modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione stessa.
L’omissione del credito all’interno del quadro RU costituisce una delle principali anomalie rilevate dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo automatizzato, potendo causare il disconoscimento delle compensazioni già effettuate.
Regole di compensazione in F24 e codice tributo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale tramite il modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per le commissioni. L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF o IRES, né rileva ai fini del calcolo del valore della produzione netta IRAP.
La trasmissione del modello F24 deve avvenire obbligatoriamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Il quadro riassuntivo per l’utilizzo del codice tributo prevede la seguente configurazione:
| Codice Tributo | significato | anno di riferimento |
|---|---|---|
| 6916 | Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – art. 22, d.l. n. 124/2019 | 2025 (periodo di sostenimento dei costi) |
La conservazione della documentazione, rappresentata dai prospetti riepilogativi inviati mensilmente dagli istituti bancari via PEC o tramite l’home banking, è necessaria per l’intera durata dei termini di accertamento al fine di comprovare l’effettiva spettanza e la corretta quantificazione del beneficio fiscale in caso di verifiche.














Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it