La sanatoria 2020-2023 è legge: chi rinnova il concordato preventivo biennale 2026-2027 chiude quattro anni con flat tax

La misura è diventata legge con il decreto correttivo Omnibus. Riguarda quattro annualità e non cinque, ed è riservata a chi rinnova l'adesione: chi entra nel concordato per la prima volta resta fuori.

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concordato preventivo biennale 2026-2027
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Il ravvedimento speciale non è più un’ipotesi. Chi rinnova l’adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027 può regolarizzare quattro annualità, dal 2020 al 2023, versando un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile determinata in modo forfettario, con uno sconto del 30% sugli anni della pandemia. In cambio, i termini di accertamento si allungano fino al 2029.

La norma è l’articolo 29 del decreto legislativo n.148/2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 185 dell’11 agosto ed entrato in vigore il 12 agosto. La misura è più stringente di quella discussa in parlamento nelle settimane precedenti: le annualità sanabili sono quattro e non cinque e la platea è limitata ai rinnovi.

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Chi può accedere alla sanatoria

Possono adottare il regime i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che rinnovano l’adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027 entro i termini di legge. Non basta quindi aderire: occorre averlo già fatto in precedenza. Chi entra nel concordato per la prima volta con il biennio 2026-2027 non ha accesso alla regolarizzazione del pregresso.

Restano fuori i forfettari, esclusi dal concordato a partire dal periodo d’imposta 2025. Non fa differenza il passaggio successivo a un regime diverso: se nel 2025 si era forfettari, l’accesso al biennio resta precluso. Va poi ricordato che chi ha aderito al concordato per il biennio 2025-2026 non può rinnovare adesso, perché il suo patto copre ancora il 2026; potrà semmai valutare la proposta per il biennio 2027-2028.

Come si calcola la sanatoria: il doppio binario

Il meccanismo, già noto a chi ha aderito nelle edizioni precedenti, funziona su due livelli.

Primo livello: l’incremento della base imponibile

La base da regolarizzare non è il reddito realmente non dichiarato, ma un importo determinato in modo forfettario, incrementando il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato di una percentuale legata al punteggio ISA, l’indice sintetico di affidabilità fiscale, ottenuto in quell’anno. Più è alta l’affidabilità fiscale, minore risulta l’incremento.

Punteggio ISA dell’annoIncremento della base imponibile
Pari a 105%
Pari o superiore a 8 e inferiore a 1010%
Pari o superiore a 6 e inferiore a 820%
Pari o superiore a 4 e inferiore a 630%
Pari o superiore a 3 e inferiore a 440%
Inferiore a 350%

Il riferimento è il reddito dichiarato alla data di entrata in vigore della norma, quindi al 12 agosto 2026. Ai fini IRAP la base è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato e lo stesso valore incrementato nella medesima misura.

Secondo livello: l’imposta sostitutiva

Sull’incremento così determinato si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, anch’essa adeguata sul punteggio ISA. Le aliquote valgono per le annualità 2022 e 2023.

Punteggio ISA dell’annoImposta sostitutiva IRPEF/IRES
Pari o superiore a 810%
Pari o superiore a 6 e inferiore a 812%
Inferiore a 615%

Ai fini IRAP la flat tax è invece pari al 3,9% fisso per tutti, indipendentemente dal punteggio. L’imposta non si applica più alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni dal 2022, ma la sanatoria la contempla perché il 2020 e il 2021 sono anteriori a quell’abolizione: per quelle due annualità era ancora dovuta anche da professionisti e ditte individuali, oltre che da società di persone e associazioni professionali.

È previsto un minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità oggetto dell’opzione. La soglia riguarda l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, non l’IRAP, che si calcola a parte. Chi ha redditi contenuti e punteggi ISA elevati rischia di pagare il minimo di legge anziché l’importo calcolato: con un reddito dichiarato di 20.000 euro e un punteggio pari a 10, l’incremento forfettario della base è di 1.000 euro e l’imposta sostitutiva al 10% ammonta a 100 euro, ma il versamento dovuto resta di 1.000. Su quattro annualità significa un pavimento di 4.000 euro, a prescindere dal calcolo. La verifica va fatta anno per anno.

Lo sconto del 30% sugli anni Covid

Per i soli periodi d’imposta 2020 e 2021 le imposte sostitutive risultanti dai calcoli sono diminuite del 30%. Per chi ha attraversato la pandemia con conti irregolari o dichiarazioni approssimative, è la parte che pesa di più nella valutazione di convenienza.

Le casistiche particolari

Esiste un canale alternativo per chi, in una o più annualità fra il 2020 e il 2023, si è trovato in situazioni che hanno impedito l’applicazione ordinaria degli ISA. È riservato ai soggetti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro che non determinano il reddito con criteri forfetari e riguarda tre circostanze:

  • aver dichiarato una causa di esclusione dagli ISA correlata alla pandemia;
  • aver dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
  • aver dichiarato una causa di esclusione legata all’esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA, quando i ricavi delle attività non considerate dall’ISA prevalente superano il 30% del totale.

Per queste annualità l’incremento della base è fissato al 25%, l’aliquota sui redditi al 12,5% e quella IRAP al 3,9%. Anche in questo caso si applica la riduzione del 30%, con un’eccezione: non spetta nell’ipotesi della multiattività.

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Quando e come si paga

Il versamento va effettuato in un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027.

In caso di pagamento rateale l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona soltanto con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di quella successiva non comporta decadenza. In ipotesi di decadenza, non è comunque previsto il rimborso delle somme già versate.

Per i redditi prodotti in forma associata e imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell’imposta sostitutiva può essere eseguito dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli.

Un limite temporale va tenuto presente: il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti. I termini e le modalità di comunicazione dell’opzione saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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Lo scudo sul passato e quanto costa

Il vantaggio maggiore non è lo sconto sull’imposta, ma la protezione che ne deriva. Eseguito il versamento in unica soluzione o nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 non possono essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo previste dall’articolo 39 del d.P.R. n. 600/1973, né quelle dell’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972 ai fini IVA.

Lo scudo si perde in quattro casi:

  • decadenza dal concordato preventivo per il biennio 2026-2027;
  • applicazione di una misura cautelare personale o reale, o notifica di rinvio a giudizio per determinati delitti tributari, societari e di riciclaggio commessi negli anni dal 2020 al 2023;
  • mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione; dichiarazione infedele di una causa di esclusione.

Nell’ipotesi della misura cautelare o del rinvio a giudizio e in caso di mancato pagamento di una rata, la decadenza riguarda però unicamente l’annualità di riferimento: le altre restano coperte, i pagamenti già effettuati restano validi e non è previsto rimborso.

Lo scudo si paga con un allungamento dei termini. Per le annualità oggetto di ravvedimento i termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per tutti i soggetti ISA che rinnovano l’adesione, i termini in scadenza al 31 dicembre 2026 slittano al 31 dicembre 2027. Restano validi i ravvedimenti già effettuati prima dell’entrata in vigore della norma, sia quelli ordinari sia quelli della precedente sanatoria, senza diritto a rimborso.

Cosa cambia per chi rinnova, al di là della sanatoria

L’articolo 28 dello stesso decreto introduce, per chi rinnova l’adesione, un pacchetto di benefici che si applicano a decorrere dal biennio 2026-2027.

Vengono riconosciuti l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 100.000 euro annui per l’IVA e fino a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP; l’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui; l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Sui versamenti rateali delle imposte relative al biennio 2026-2027, per chi rinnova, non sono dovuti gli interessi. Non si applicano inoltre le regole di calcolo dell’acconto previste per il primo periodo d’imposta di adesione: cadono quindi la maggiorazione del 10% sulla differenza fra reddito concordato e reddito dichiarato per il periodo precedente, quella del 3% sulla stessa differenza ai fini IRAP e il meccanismo di ricalcolo della seconda rata per chi determina l’acconto con il metodo previsionale.

Un’altra novità riguarda chi commette errori: in caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi per rimuovere errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della proposta, il reddito concordato viene rideterminato sui dati corretti e le relative sanzioni possono essere definite con il ravvedimento operoso, anziché far decadere il patto.

Studi associati e STP: il vincolo si allenta

Nella disciplina precedente, il contribuente che dichiarava individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipava a un’associazione professionale, a una società tra professionisti o a una società tra avvocati era tenuto ad aderire al concordato negli stessi periodi d’imposta della struttura partecipata, e viceversa.

Il decreto aggiunge una clausola importante: il vincolo opera soltanto se l’associazione o la società esercitano attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal socio o dall’associato. Se gli ISA sono diversi, la decisione torna individuale.

Cambia anche il regime della compagine sociale. Fino a oggi una modifica dei soci era un evento straordinario che comportava la cessazione del concordato. In ipotesi di rinnovo dell’adesione sono ora fatte salve le modifiche derivanti dall’ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure hanno conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro.

Resta comunque il principio, adesso esplicito, per cui l’adesione al concordato in assenza dei requisiti o in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti.

Il rischio che resta per i professionisti

Il concordato pesa diversamente su un professionista e su un’impresa e la ragione sta nel modo in cui si determina il reddito. Il reddito di lavoro autonomo segue il principio di cassa: rileva quando il compenso viene incassato, non quando la fattura viene emessa. Chi aderisce si impegna a dichiarare un reddito predeterminato per due anni e a pagarci le imposte, a prescindere da quando i soldi arrivano davvero. Un cliente importante che salda a gennaio anziché a dicembre può spostare l’imponibile di un’annualità intera. Un’impresa in contabilità ordinaria, che ragiona per competenza, subisce lo stesso rischio in misura molto più attenuata.

Una valvola di sicurezza esiste, ma è stretta. L’articolo 19 del d.lgs. n. 13/2024 prevede la cessazione del concordato solo al ricorrere di circostanze eccezionali, individuate dal decreto MEF del 14 giugno 2024, e a condizione che il reddito effettivo risulti inferiore di oltre il 30% rispetto a quello concordato.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una generica flessione di mercato o la perdita di clienti non bastano, perché rientrano nel fisiologico rischio d’impresa. La sospensione dell’esercizio professionale comunicata all’Ordine è invece una causa eccezionale valida a prescindere dalla durata, purché produca lo scostamento oltre il 30% (risposta a interpello n. 47 del 2026). La grave malattia o l’infortunio non figurano tra le circostanze eccezionali. Il decreto dell’11 maggio 2026 ne ha aggiunta una inedita: gli impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale, comprovati da un incremento annuo dell’indice dei prezzi superiore al 5%.

Fuori da questi casi il conto resta quello pattuito e, in caso di decadenza dal concordato, imposte e contributi restano dovuti sul reddito concordato, se maggiore di quello effettivamente conseguito.

Cosa valutare

Prima di valutare la sanatoria, dunque, va valutato il concordato in sé. La proposta non può crescere oltre certi limiti rispetto al reddito 2025: 10% con punteggio ISA pari a 10, 15% da 9 a meno di 10, 25% da 8 a meno di 9, 30% da 6 a meno di 8, 35% da 1 a meno di 6. Le prime tre soglie sono previste dall’articolo 9 del d.lgs. n. 13/2024; le ultime due sono state introdotte in sede di conversione del decreto n. 38/2026. Il limite non opera quando la proposta risulta comunque inferiore ai valori settoriali di riferimento.

Sul maggior reddito concordato si può poi optare per un’imposta sostitutiva del 10, 12 o 15% a seconda del livello di affidabilità fiscale del periodo precedente, ma solo fino a 85.000 euro di eccedenza: oltre quella soglia, e limitatamente alla parte eccedente, si applica il 43% per i soggetti IRPEF e il 24% per gli IRES.

Per chi rinnova c’è una regola specifica che conviene tenere presente nel calcolo: l’eccedenza da assoggettare a imposta sostitutiva non si misura sul reddito concordato del biennio scaduto, ma sul reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente al biennio di rinnovo, rettificato secondo gli articoli 15 e 16 del d.lgs. n. 13/2024.

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Come aderire: scadenza e procedura

Il ravvedimento non esiste senza il rinnovo del concordato, quindi la data che conta è quella dell’adesione al patto. Il termine, originariamente fissato al 30 settembre, è stato prorogato al 31 ottobre 2026 dalla legge n. 88/2026. Poiché il 31 ottobre cade di sabato, la scadenza slitta a lunedì 2 novembre 2026. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo.

L’adesione si perfeziona solo per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato: si può trasmettere il modello CPB insieme alla dichiarazione dei redditi, oppure in via autonoma, inviando il solo frontespizio del modello Redditi 2026 con la casella “Comunicazione CPB” valorizzata. Entro la stessa data va comunicata anche l’eventuale revoca.

Il modello CPB per il biennio 2026-2027 è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026; la metodologia con cui l’Agenzia elabora le proposte è stata definita con decreto del ministero dell’Economia dell’11 maggio 2026.

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Domande frequenti (FAQ)

Cosa si può sanare con il ravvedimento speciale in discussione?

Le annualità dal 2020 al 2023, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell’IRAP su una base imponibile determinata forfettariamente.

Quanto costa?

Dal 10% al 15% per IRPEF e IRES a seconda del punteggio ISA, 3,9% fisso per l’IRAP, con un minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità. Per il 2020 e il 2021 le imposte sono scontate del 30%.

Chi può accedervi?

Solo i soggetti ISA che rinnovano l’adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027. Chi aderisce per la prima volta non ha accesso alla sanatoria.

I forfettari possono accedere alla sanatoria?

No. Il concordato è riservato ai soggetti ISA dal periodo d’imposta 2025 e la sanatoria è collegata all’adesione al concordato.

Chi ha aderito al concordato 2025-2026 può aderire anche al 2026-2027?

No, il suo concordato copre ancora il 2026. Potrà valutare la proposta per il biennio 2027-2028.

Quando scade l’adesione al concordato 2026-2027?

Il 31 ottobre 2026, termine che slitta a lunedì 2 novembre perché il 31 cade di sabato.

Quando si paga la sanatoria?

Tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in dieci rate mensili di pari importo con interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027.

La misura è già legge?

Sì. È l’articolo 29 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026.

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Ivana Zimbone

Direttrice responsabile

Direttrice responsabile di Partitaiva.it e della rivista filosofica "Vita Pensata". Giornalista pubblicista, SEO copywriter e consulente di comunicazione, mi sono laureata in Filosofia - con una tesi sul panorama dell'informazione nell'era digitale - e in Filologia moderna. Ho cominciato a muovere i primi passi nel giornalismo nel 2018, lavorando per la carta stampata e l'online. Mi occupo principalmente di inchieste e approfondimenti di economia, impresa, temi sociali e condizione femminile. Nel 2024 ho aperto un blog dedicato alla comunicazione e al giornalismo digitale.

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