Il ravvedimento speciale torna in campo. Chi aderisce al concordato preventivo biennale 2026-2027 potrebbe regolarizzare cinque annualità, dal 2020 al 2024, versando un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile determinata in modo forfettario, con uno sconto del 30% sugli anni della pandemia. In cambio, però, i termini di accertamento si allungano fino al 2029. La misura non è ancora legge: ecco cosa c’è sul tavolo per i titolari di partita IVA e cosa valutare prima di decidere.
Indice
- Chi ha proposto la misura e perché non è ancora legge
- Come si calcola la sanatoria: il doppio binario
- Lo sconto del 30% sugli anni Covid
- Quando e come si paga
- Lo scudo sul passato e quanto costa
- Chi può accedervi
- Come aderire: scadenza e procedura
- Le altre novità in discussione per chi rinnova
- Aderire o attendere?
- Domande frequenti (FAQ)
Chi ha proposto la misura e perché non è ancora legge
Non si tratta di una proposta del Governo. L’iniziativa si muove su due binari: il primo è il disegno di legge “Disposizioni in materia economica, fiscale, nonché in materia di tutela dei consumatori”, presentato dal senatore leghista Massimo Garavaglia, presidente della commissione Finanze e Tesoro del Senato; il secondo passa dai pareri espressi dalle commissioni Finanze di Camera e Senato sullo schema di decreto correttivo Omnibus, che chiedono di valutare il ripristino della sanatoria.
Garavaglia vorrebbe arrivare all’approvazione prima della scadenza per l’adesione al concordato. Ha anche precisato che si tratta di un provvedimento con cui il parlamento intende indicare una direzione, e che se il Governo dovesse recepire la misura per altra via, a partire dal decreto Omnibus, la proposta verrebbe volentieri stralciata.
In buona sostanza, la misura ha due percorsi possibili e sponsor istituzionali di peso, ma allo stato è una proposta emendativa. Prima di prendere una decisione, dunque, occorrerà attendere l’approvazione definitiva e la pubblicazione della norma.
Come si calcola la sanatoria: il doppio binario
Il meccanismo, già noto a chi ha aderito nelle edizioni precedenti, funziona su due livelli.
Primo livello: l’incremento della base imponibile
La base da regolarizzare non è il reddito realmente non dichiarato, ma un importo determinato in modo forfettario, incrementando il reddito già dichiarato di una percentuale legata al punteggio ISA, l’indice sintetico di affidabilità fiscale, ottenuto in quell’anno. Più è alta l’affidabilità fiscale, minore risulta l’incremento.
| Punteggio ISA dell’anno | Incremento della base imponibile |
|---|---|
| Pari a 10 | 5% |
| Pari o superiore a 8 e inferiore a 10 | 10% |
| Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 | 20% |
| Pari o superiore a 4 e inferiore a 6 | 30% |
| Pari o superiore a 3 e inferiore a 4 | 40% |
| Inferiore a 3 | 50% |
Per gli anni di esclusione dagli ISA dovuta al Covid e per le attività non ordinarie e le multiattività, l’incremento è fissato al 25%.
Secondo livello: la flat tax sull’importo così determinato
Sull’importo rideterminato si applica un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e relative addizionali, anch’essa graduata sul punteggio ISA. Per le annualità 2022, 2023 e 2024:
| Punteggio ISA dell’anno | Imposta sostitutiva IRPEF/IRES |
|---|---|
| Pari o superiore a 8 | 10% |
| Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 | 12% |
| Inferiore a 6 | 15% |
Ai fini IRAP la flat tax è invece pari al 3,9% fisso per tutti, indipendentemente dal punteggio. L’imposta non si applica più alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni dal 2022, ma la sanatoria la contempla perché il 2020 e il 2021 – proprio gli anni con lo sconto del 30% – sono anteriori a quell’abolizione: per quelle due annualità era ancora dovuta anche da professionisti e ditte individuali, oltre che da società di persone e associazioni professionali.
È previsto infine un versamento minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità da regolarizzare. Chi ha redditi contenuti e punteggi ISA elevati rischia di pagare il minimo di legge anziché l’importo calcolato: con un reddito dichiarato di 20.000 euro e un punteggio pari a 10, l’incremento forfettario della base è di 1.000 euro e l’imposta sostitutiva al 10% ammonta a 100 euro, ma il versamento dovuto resta di 1.000. Su cinque annualità significa un pavimento di 5.000 euro, a prescindere dal calcolo. La verifica va fatta anno per anno.
Lo sconto del 30% sugli anni Covid
È l’elemento più rilevante della proposta, e quello che le ricostruzioni sommarie tendono a perdere: per le annualità 2020 e 2021 le imposte risultanti dai calcoli sono scontate del 30%.
Nelle casistiche particolari già richiamate – anni di esclusione, attività non ordinarie, multiattività – l’aliquota IRPEF e IRES si attesta al 12,5%, mentre resta ferma al 3,9% la flat tax dovuta ai fini IRAP. Per chi ha attraversato la pandemia con conti irregolari o dichiarazioni approssimative, è la parte della misura che pesa di più nella valutazione di convenienza.
Quando e come si paga
Il disegno di legge in discussione fissa la finestra di pagamento tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, con possibilità di rateizzare in un massimo di dieci quote mensili di pari importo.
Ma occorre organizzarsi per tempo. Il versamento cade, infatti, nello stesso periodo in cui si stanno già gestendo gli acconti e la chiusura dell’esercizio; la dilazione, poi, non è lunga: la rateazione, se confermata nei termini indicati, si esaurisce nel corso del 2027.
Lo scudo sul passato e quanto costa
Il vantaggio più consistente non è tanto lo sconto sull’imposta, quanto la protezione che ne deriva. La norma all’esame del Senato prevede che, una volta effettuato il versamento unico o avviato regolarmente il piano rateale, per gli anni dal 2020 al 2024 non possano più essere effettuati accertamenti analitico-induttivi o presuntivi, ai sensi dell’articolo 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’articolo 54 del d.P.R. n. 633/1972 per l’IVA.
Lo scudo, però, si perde in una serie di casi: decadenza dal concordato preventivo per il biennio 2026-2027, procedimenti penali tributari gravi o reati finanziari e societari commessi nel quinquennio, mancato pagamento delle rate successive del ravvedimento, falsa dichiarazione sulle cause di esclusione dagli ISA. E soprattutto – questo è il punto che merita attenzione – lo scudo si paga con un allungamento dei termini. Per chi aderisce al concordato e attiva il ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità sanate sono prorogati al 31 dicembre 2029. Inoltre, per chi aderisce al concordato, i termini in scadenza al 31 dicembre 2026 slittano di un anno, al 31 dicembre 2027.
Chi può accedervi
La sanatoria non è aperta a tutte le partite IVA, ma è riservata ai soggetti che applicano gli ISA e che aderiscono al concordato preventivo biennale 2026-2027 entro i termini di legge. I forfettari sono esclusi dal periodo d’imposta 2025. Non fa differenza il passaggio a un regime diverso in corso d’opera: se nel 2025 si era forfettari, l’accesso al biennio 2026-2027 resta precluso. E chi ha già aderito al concordato per il 2025-2026 non può effettuare il rinnovo per il biennio 2026-2027. Il suo concordato, infatti, copre ancora il 2026; potrà semmai valutare la proposta per il biennio 2027-2028.
Altro ostacolo è quello dei debiti: la presenza di debiti fiscali o previdenziali definitivamente accertati pari o superiori a 5.000 euro al 31 dicembre 2025, non sospesi né inseriti in piani di rateazione regolari, impedisce l’accesso alla procedura. Resta fuori anche chi ha omesso la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, in presenza dell’obbligo, e chi ha riportato condanne per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 e per altri reati tributari e societari nei termini di legge.
Il rischio per i professionisti
C’è un motivo per cui il concordato pesa diversamente su un professionista e su un’impresa e riguarda il modo in cui si determina il reddito. Il reddito di lavoro autonomo segue il principio di cassa: rileva quando il compenso viene incassato, non quando la fattura viene emessa. Chi aderisce si impegna a dichiarare un reddito predeterminato per due anni e a pagarci le imposte, a prescindere da quando i soldi arrivano davvero. Per esempio, un cliente importante che salda a gennaio anziché a dicembre può spostare l’imponibile di un’annualità intera. Un’impresa in contabilità ordinaria, che ragiona per competenza, subisce lo stesso rischio in misura molto più attenuata.
Una valvola di sicurezza esiste, ma è stretta. L’articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 13/2024 prevede la cessazione del concordato solo al ricorrere di circostanze eccezionali, individuate dall’articolo 4 del decreto MEF del 14 giugno 2024, e a condizione che il reddito effettivo risulti inferiore di oltre il 30% rispetto a quello concordato.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il perimetro: una generica flessione di mercato o la perdita di clienti non bastano, perché rientrano nel fisiologico rischio d’impresa. La sospensione dell’esercizio professionale comunicata all’Ordine, invece, è una causa eccezionale valida a prescindere dalla durata, purché produca lo scostamento oltre il 30% (risposta a interpello n. 47 del 2026). La grave malattia o l’infortunio, di per sé, non figurano tra le circostanze eccezionali. Il decreto dell’11 maggio 2026 ne ha aggiunta una inedita: gli impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale, comprovati da un incremento annuo dell’indice dei prezzi superiore al 5%.
Fuori da questi casi, il conto resta quello pattuito. E in caso di decadenza dal concordato le imposte e i contributi restano dovuti sul reddito concordato, se maggiore di quello effettivamente conseguito. Per questo, prima di valutare la sanatoria, va valutato il concordato in sé. La proposta non può crescere oltre certi limiti rispetto al reddito 2025: 10% con punteggio ISA pari a 10, 15% da 9 a meno di 10, 25% da 8 a meno di 9, 30% da 6 a meno di 8, 35% da 1 a meno di 6. Le prime tre soglie sono previste dall’articolo 9, comma 3-bis, del d.lgs. n. 13/2024; le ultime due sono state introdotte in sede di conversione del decreto n. 38/2026.
Il limite non opera quando la proposta risulta comunque inferiore ai valori settoriali di riferimento. Sul maggior reddito concordato si può poi optare per un’imposta sostitutiva dal 10 al 15% a seconda del punteggio, ma solo fino a 85.000 euro di incremento: oltre quella soglia si applica il 43% per i soggetti IRPEF e il 24% per gli IRES.
Come aderire: scadenza e procedura
Il ravvedimento non esiste senza il concordato, quindi la data che conta è quella dell’adesione al patto. Il termine, originariamente fissato al 30 settembre, è stato prorogato al 31 ottobre 2026 con l’articolo 7-bis della legge n. 88 del 22 maggio 2026, di conversione del decreto fiscale n. 38/2026, che ha modificato l’articolo 9, comma 3-bis, del d.lgs. n. 13/2024. Poiché il 31 ottobre cade di sabato, la scadenza operativa slitta a lunedì 2 novembre 2026. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il termine è l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo.
L’adesione si perfeziona solo per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato: si può trasmettere il modello CPB insieme alla dichiarazione dei redditi, oppure in via autonoma, inviando il solo frontespizio del modello Redditi 2026 con la casella “Comunicazione CPB” valorizzata. Entro la stessa data va comunicata anche l’eventuale revoca.
Il modello CPB per il biennio 2026-2027 è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026; la metodologia con cui l’Agenzia elabora le proposte è stata definita con decreto del Ministero dell’Economia dell’11 maggio 2026.
Studi associati e STP: la decisione non può essere individuale
Per chi esercita anche in forma associata la decisione non è individuale. Se un contribuente ISA dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e allo stesso tempo partecipa a un’associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, a una società tra professionisti ex articolo 10 della legge n. 183/2011 o a una società tra avvocati, entrambi i soggetti devono aderire al concordato negli stessi periodi d’imposta.
Il vincolo funziona nei due sensi: se viene meno l’adesione dell’associazione o della società partecipata, cessa anche il concordato del singolo professionista, e viceversa. Significa che entro il 2 novembre la valutazione va fatta collegialmente, non studio per studio o testa per testa.
A questo si aggiunge un secondo limite: per le società di persone e le associazioni professionali, la modifica della compagine sociale è considerata evento straordinario e comporta la cessazione del concordato. Un ingresso o un’uscita nel corso del biennio fa saltare il patto per tutti.
Le altre novità in discussione per chi rinnova
Accanto alla sanatoria, le commissioni Finanze propongono una serie di misure destinate a chi aveva aderito alla prima edizione del concordato e valuta il rinnovo. Tra queste l’innalzamento delle soglie di esonero dal visto di conformità e dalla prestazione della garanzia, l’anticipazione dei termini di decadenza dell’attività di accertamento, la disapplicazione delle maggiorazioni degli acconti determinati con metodo storico e la possibilità di versare saldo e acconto a rate senza interessi.
C’è anche l’ipotesi che interessa direttamente studi associati e società di persone: consentire l’ingresso di nuovi soci o associati titolari di redditi di lavoro autonomo o d’impresa non superiori a 35.000 euro senza che questo costituisca causa di esclusione o di cessazione dal concordato.
Aderire o attendere?
Resta il problema che riguarda tutti. La decisione sull’adesione va presa entro il 2 novembre, ma le regole della sanatoria potrebbero essere approvate poco prima o non essere approvate affatto. Chi aderirà a settembre lo farà senza sapere se avrà accesso alla regolarizzazione del pregresso; chi attenderà l’esito parlamentare comprimerà i tempi per valutare la proposta di reddito. L’unico modo per uscirne è tenere separate le due valutazioni: il concordato conviene o non conviene di per sé, sulla base dei propri dati storici e della sostenibilità del carico fiscale su due anni. Così la sanatoria, se arriverà, sarà soltanto un beneficio aggiuntivo.
Domande frequenti (FAQ)
Le annualità dal 2020 al 2024, versando un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali e IRAP su una base imponibile determinata forfettariamente.
Dal 10% al 15% per IRPEF e IRES a seconda del punteggio ISA, 3,9% fisso per l’IRAP, con un minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità. Per il 2020 e il 2021 le imposte sono scontate del 30%.
No. Il concordato è riservato ai soggetti ISA dal periodo d’imposta 2025 e la sanatoria è collegata all’adesione al concordato.
No, l’adesione al nuovo biennio è preclusa a chi aveva già sottoscritto il patto per il biennio precedente.
Il 31 ottobre 2026, termine che slitta a lunedì 2 novembre perché il 31 cade di sabato.
Tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, con rateizzazione fino a dieci quote mensili di pari importo.
No. È contenuta in un disegno di legge all’esame del Senato e nei pareri delle commissioni Finanze sullo schema di decreto correttivo Omnibus.















Ivana Zimbone
Direttrice responsabile