ISCRO, domande aperte fino al 31 ottobre: cosa succede se non si rispettano gli obblighi formativi

Si attende il decreto che collega i percorsi di aggiornamento alla piattaforma SIISL. Ma la legge non lega più l'indennità alla formazione, e c'è una ragione concreta per non aspettare la scadenza.

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Mancano sei settimane alla chiusura delle domande per l’ISCRO, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa destinata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata. Il termine è il 31 ottobre e la piattaforma INPS è aperta dal 15 giugno, come comunicato dall’istituto con il messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026.

Nel frattempo, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, i ministri del Lavoro e dell’Economia, Marina Calderone e Giancarlo Giorgetti, avrebbero firmato il decreto interministeriale che ridisegna i percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari, collegandoli alla piattaforma SIISL. Il provvedimento non risulta al momento pubblicato in Gazzetta ufficiale e il testo non è ancora disponibile.

Diverse ricostruzioni parlano di un obbligo formativo diventato vincolante e di formazione come condizione per ottenere il sostegno. La norma primaria, che è invece consultabile, dice un’altra cosa.

Erogazione accompagnata, non condizionata, dalla formazione: la differenza

La legge di Bilancio 2024, che ha portato l’ISCRO a regime, prevedeva originariamente che l’erogazione fosse condizionata alla partecipazione ai percorsi formativi. Quella formulazione è durata pochi mesi. L’articolo 17-bis del decreto legge 60/2024, il decreto Coesione, ha modificato il comma 155 sostituendo le parole “l’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale” con “l’erogazione dell’ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale“.

Si tratta, in buona sostanza, del ripristino dell’impostazione già prevista per l’ISCRO sperimentale. La stessa circolare INPS n. 84 del 23 luglio 2024 recepisce la modifica e parla di erogazione accompagnata dalla partecipazione ai percorsi.

La conseguenza pratica è che, qualunque sia il contenuto del decreto, la mancata partecipazione ai percorsi non può comportare di per sé la perdita dell’indennità: un provvedimento attuativo non può reintrodurre una condizione che il legislatore ha espressamente rimosso dalla norma primaria. Le cause di decadenza restano quelle fissate dalla legge.

ISCRO: le vere cause di decadenza

Secondo la circolare n. 84/2024 il beneficiario decade dal diritto quando:

  • diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto;
  • si iscrive ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • diventa titolare dell’Assegno di inclusione;
  • cessa la partita IVA nel corso dell’erogazione.

I primi tre requisiti devono permanere per l’intero periodo di fruizione, non solo al momento della domanda.

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Cosa si sa del nuovo decreto

Secondo le prime anticipazioni della stampa, la gestione dei percorsi verrebbe automatizzata attraverso il SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, con iscrizione d’ufficio del beneficiario al momento dell’accoglimento della domanda. La piattaforma precompilerebbe curriculum e Patto di attivazione digitale incrociando i dati di INPS, anagrafe e Camere di commercio, lasciando all’interessato la possibilità di correggerli prima della sottoscrizione. Il PAD è lo stesso strumento già previsto per i beneficiari di NASpI e DIS-COLL.

Dopo la firma del patto verrebbero proposti percorsi di aggiornamento. Trascorsi tre mesi senza che risulti avviato un corso certificato, il nominativo sarebbe segnalato al Centro per l’impiego per la convocazione. I corsi dovrebbero essere erogati da enti accreditati dalle Regioni e riferiti agli standard del repertorio nazionale, con attestazioni digitali conservate sulla piattaforma e monitoraggio ministeriale tramite bollettino annuale.

Va chiarito che un decreto in materia già esiste: quello interministeriale del 24 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 20 aprile 2022 e adottato previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, riferito però alla fase sperimentale dell’indennità. Quello atteso è il provvedimento previsto dalla legge di Bilancio 2024, che avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge e non lo è mai stato.

Anche per il nuovo decreto il comma 155 richiede l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome. Fino alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, nulla di quanto riportato può dunque considerarsi definitivo.

Conviene muoversi prima della scadenza

Ma c’è una ragione per non aspettare la fine di ottobre che riguarda le risorse. L’indennità è riconosciuta entro un limite di spesa fissato dalla legge, pari a 20,8 milioni di euro per il 2026. L’INPS monitora il rispetto del tetto e, qualora emergano scostamenti anche solo in via prospettica, non vengono adottati altri provvedimenti di concessione.

Il plafond, in altre parole, può esaurirsi prima del termine. E poiché la prestazione decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, presentarla in anticipo significa anche iniziare prima a percepirla. Va segnalato inoltre che il differimento del termine è previsto soltanto nel caso in cui il 31 ottobre cada di domenica. Nel 2026 cade di sabato, quindi non ci sarà nessuno slittamento.

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Chi può chiedere l’ISCRO

L’indennità è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR: liberi professionisti, compresi i partecipanti a studi associati o società semplici con reddito da lavoro autonomo. I requisiti previsti dall’articolo 1, comma 144, della legge 213/2023 sono sei:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari dell’Assegno di inclusione;
  • aver prodotto, nell’anno precedente alla domanda, un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi dei due anni precedenti;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria, verificata tramite DURC online;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione.

Un chiarimento utile sull’iscrizione alla Gestione separata: con il messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026 l’INPS ha precisato che la mancata formalizzazione non pregiudica la liquidazione dell’indennità quando sia stato assolto l’obbligo di versamento contributivo, ferma restando la necessità di regolarizzare l’adempimento. Un’apertura rilevante per chi versa da anni senza aver mai formalizzato l’iscrizione.

Quale reddito si considera

Ai fini del calcolo del beneficio, rilevano soltanto i redditi prodotti nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, come esposti nella dichiarazione dei redditi: quadro RE per l’attività professionale individuale, quadro RH per la partecipazione a studi associati o società semplici, quadro LM per chi applica il regime forfettario. Restano fuori le altre tipologie di reddito, dal lavoro dipendente al parasubordinato fino alla partecipazione all’impresa.

Quanto spetta

L’importo è pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti quello anteriore alla domanda, calcolato su base semestrale.

L’esempio contenuto nella circolare chiarisce il meccanismo: con redditi di 6.000 e 5.000 euro nei due anni di riferimento, la media è 5.500 euro; divisa su base semestrale dà 2.750 euro; il 25% di quell’importo determina una prestazione di 687,50 euro mensili.

Il valore mensile non può essere inferiore a 250 euro né superiore a 800 euro, importi anch’essi rivalutati annualmente secondo l’indice ISTAT. L’erogazione copre sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

Sul piano fiscale l’indennità concorre alla formazione del reddito e sconta la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’articolo 25 del DPR 600/1973, che però non viene applicata a chi dichiara di operare in regime forfettario.

Con cosa è incompatibile

L’ISCRO non è cumulabile con le pensioni dirette, con l’APE sociale, con l’Assegno di inclusione, né con NASpI, DIS-COLL, ALAS e indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.

Nel caso in cui venga riconosciuta l’APE sociale, l’ISCRO in godimento che si sovrapponga a essa è considerata prestazione indebita e viene recuperata dall’Istituto. È invece compatibile con l’assegno ordinario di invalidità. Quanto alle cariche elettive o politiche, la compatibilità sussiste solo dove il compenso consista nel solo gettone di presenza.

Il vincolo del biennio

L’ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione, per effetto dell’articolo 1, comma 150, della legge 213/2023. Non possono quindi accedere alla prestazione per il 2026 coloro che ne hanno già beneficiato negli anni 2024 o 2025: l’INPS precisa che le domande eventualmente presentate saranno rigettate.

Il vincolo opera anche in caso di decadenza: chi non ha percepito tutte e sei le mensilità non può comunque ripresentare domanda nel biennio successivo all’anno di inizio della prestazione decaduta. Possono invece presentare istanza coloro che non hanno fatto domanda per il 2024 e il 2025 e chi l’ha presentata senza ottenere la prestazione perché respinta o revocata dall’origine.

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Chi paga l’ISCRO

A coprire gli oneri dell’indennità è un aumento di 0,35 punti percentuali dell’aliquota contributiva della Gestione separata, in vigore dal 2024 e applicato sul reddito di lavoro autonomo. Quella frazione è dentro l’aliquota complessiva del 26,07% che versano nel 2026 i professionisti senza cassa di previdenza. La pagano tutti, compresi i molti che l’indennità non la chiederanno mai.

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Come si presenta la domanda

L’istanza va trasmessa all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre, dalla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del portale dell’istituto, oppure tramite patronati o il contact center multicanale, ai numeri 803 164 da rete fissa e 06 164164 da rete mobile.

Le identità digitali ammesse sono SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS. In sede di domanda l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che siano già a disposizione dell’istituto, e autorizzare la trasmissione dei propri dati di contatto alle Regioni tramite SIISL, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Un avvertimento che conviene tenere presente: l’istruttoria è automatizzata e le domande accolte vengono riprocessate una volta consolidati presso l’Agenzia delle Entrate i redditi di tutti gli anni di osservazione. In caso di scostamenti, l’istituto procede con le azioni correttive e con l’eventuale recupero delle somme erogate. Contro i provvedimenti in materia è possibile presentare ricorso amministrativo entro novanta giorni al Comitato amministratore del Fondo per la gestione separata.

Domande frequenti

Chi non fa il corso perde l’ISCRO?

No. La legge stabilisce che l’erogazione è accompagnata, non condizionata, dalla partecipazione ai percorsi di aggiornamento. Le cause di decadenza sono tassative e non comprendono la mancata formazione.

Il nuovo decreto sulla formazione è già in vigore?

Non risulta pubblicato in Gazzetta ufficiale. Fino a quel momento le regole operative restano quelle vigenti.

Quando si inizia a percepire l’indennità?

Dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, per sei mensilità.

Conviene aspettare il 31 ottobre?

No. L’indennità è riconosciuta entro un limite di spesa e, in caso di scostamenti, l’INPS non adotta ulteriori provvedimenti di concessione.

Quali redditi si considerano?

Solo quelli da lavoro autonomo esposti nei quadri RE, RH o LM della dichiarazione. Restano esclusi lavoro dipendente, parasubordinato e partecipazione a impresa.

Chi versa alla Gestione separata senza aver formalizzato l’iscrizione può fare domanda?

Sì. L’INPS ha chiarito che la mancata formalizzazione non pregiudica la liquidazione se l’obbligo contributivo è stato assolto, fermo restando l’onere di regolarizzare l’iscrizione.

Chi ha avuto l’ISCRO nel 2024 o nel 2025 può richiederla quest’anno?

No. L’indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.

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Ivana Zimbone

Direttrice responsabile

Direttrice responsabile di Partitaiva.it e della rivista filosofica "Vita Pensata". Giornalista pubblicista, SEO copywriter e consulente di comunicazione, mi sono laureata in Filosofia - con una tesi sul panorama dell'informazione nell'era digitale - e in Filologia moderna. Ho cominciato a muovere i primi passi nel giornalismo nel 2018, lavorando per la carta stampata e l'online. Mi occupo principalmente di inchieste e approfondimenti di economia, impresa, temi sociali e condizione femminile. Nel 2024 ho aperto un blog dedicato alla comunicazione e al giornalismo digitale.

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