L’INPS sblocca il bonus under 35, via libera all’esonero di 500 euro per le stabilizzazioni: come fare domanda nel 2026

Esclusi gli aiuti di Stato e sbloccate le assunzioni: fino a 12.000 euro di sgravi per i contratti a tempo indeterminato

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L’INPS ha definito le regole operative per accedere al bonus under 35, l’incentivo istituito dal decreto Lavoro 2026 volto a favorire la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Il documento emanato dall’Istituto di Previdenza scioglie finalmente il nodo burocratico che ne aveva finora bloccato l’applicazione, dando il via libera alle operazioni.

Come funziona il bonus under 35 per le stabilizzazioni dei contratti

L’agevolazione prevede un esonero contributivo totale (pari al 100%) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL. Viene riconosciuto per 24 mesi, ma fino a un massimo di 500 euro per ciascun lavoratore. Quindi, lo sgravio può raggiungere un valore complessivo di 12.000 euro per l’intero biennio (pari a un massimo di 6.000 euro su base annua).

Per i rapporti di lavoro che iniziano o cessano nel corso del mese, la soglia massima viene riproporzionata a 16,12 euro al giorno. In ogni caso, lo sgravio non incide in alcun modo sull’aliquota di computo della futura pensione del dipendente.

I chiarimenti INPS

Sebbene l’articolo 4, comma 5, del decreto Lavoro 2026 subordinasse l’efficacia dello sgravio all’autorizzazione della Commissione europea, l’INPS ha chiarito che, poiché si tratta di una misura che si rivolge alla generalità dei datori di lavoro privati senza distinzioni di settore o di area geografica, l’incentivo non va considerato un aiuto di Stato. Di conseguenza può essere utilizzato senza attendere il vaglio di Bruxelles.

La circolare esprime un orientamento amministrativo ma non annulla la condizione di efficacia posta originariamente dalla legge. Pertanto, le aziende possono utilizzare il bonus secondo i dettami dell’Istituto, ma devono essere consapevoli che l’operazione poggia su un’impostazione amministrativa non ancora sancita da una decisione formale della Commissione UE. Si tratta di fatto di un fattore di rischio da considerare per contratti che vincolano l’impresa.

Per quali lavoratori spetta

Al momento della trasformazione del contratto, il lavoratore deve avere un’età inferiore ai 35 anni (ovvero fino a 34 anni e 364 giorni) e non essere mai stato occupato a tempo indeterminato nell’arco della sua intera vita lavorativa.

Come chiarito dalla circolare, non sono ostativi i precedenti periodi svolti in apprendistato, i contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato o il lavoro domestico a tempo indeterminato. Al contrario, fanno perdere il diritto al bonus i pregressi rapporti stabili a scopo di somministrazione, nonché i rapporti a tempo indeterminato risolti precocemente per dimissioni o per mancato superamento del periodo di prova.

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Requisiti contratto

Il precedente rapporto a tempo determinato, prima della trasformazione, deve essere stato stipulato entro il 30 aprile 2026 e avere una durata complessiva non superiore a 12 mesi. Inoltre, deve essere convertito a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 e la trasformazione deve avvenire senza soluzione di continuità (qualsiasi interruzione temporale tra i due contratti invalida il diritto all’agevolazione).

Esclusi

Sono esclusi dal beneficio i contratti relativi a dirigenti, lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente. La misura è destinata a tutti i datori di lavoro privati (incluso il comparto agricolo), mentre resta esclusa la Pubblica Amministrazione.

Obblighi per le imprese

Le imprese e i professionisti che applicano l’esonero contributivo devono sottostare a precisi vincoli occupazionali e gestionali, pena la revoca delle somme.

Prima di tutto, la trasformazione deve generare un aumento netto dell’organico rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Il calcolo si effettua in unità di lavoro annuo (ULA) su base aziendale complessiva, includendo eventuali società controllate o collegate. L’incremento non è richiesto se il posto si è reso vacante a causa di dimissioni volontarie, pensionamento di vecchiaia, invalidità, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Il datore di lavoro deve garantire l’applicazione di un trattamento economico non inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ovvero il cosiddetto salario giusto.

Il bonus non spetta se l’azienda, nei 6 mesi antecedenti la trasformazione, ha effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO) o licenziamenti collettivi (L. 223/1991) nella medesima unità produttiva.

Qualora l’azienda licenzi per GMO il lavoratore agevolato, o un collega con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, nei sei mesi successivi alla conversione del contratto, l’esonero verrà revocato e l’INPS procederà al totale recupero delle somme già fruite. Non incidono sul divieto i licenziamenti per superamento del periodo di comporto o per sopravvenuta inidoneità assoluta.

Regime di cumulabilità con altri sgravi

L’incentivo alla stabilizzazione under 35 non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote applicati sul medesimo rapporto di lavoro (risultano quindi incompatibili misure come la decontribuzione Sud o gli sgravi per l’assunzione di lavoratori disabili).

Tuttavia, agendo su piani differenti rispetto alla contribuzione datoriale, il bonus risulta compatibile con:

  • la maggiorazione del costo in deduzione fiscale per le nuove assunzioni (art. 1, commi 399-400, legge 207/2024);
  • l’esonero dell’1% per le aziende in possesso della certificazione della parità di genere (legge 162/2021);
  • l’esonero IVS a favore delle lavoratrici madri (legge 213/2023), che riduce la quota a carico della dipendente.

    Come presentare la domanda

    Le risorse stanziate dal legislatore per il 2026 ammontano a soli 18,2 milioni di euro. Trattandosi di un tetto di spesa limitato, le istanze saranno elaborate secondo una logica a sportello e accolte fino a capienza dei fondi.

    La domanda andrà trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso il portale delle agevolazioni sul sito dell’INPS. Il modulo non è ancora attivo: l’Istituto ne comunicherà la disponibilità e le modalità d’accesso con un successivo messaggio interno.

    Il meccanismo di prenotazione

    Per le trasformazioni contrattuali non ancora formalizzate, l’INPS calcolerà l’importo spettante e accantonerà la cifra associata, inviando una comunicazione all’azienda tramite PEC. Da quel momento, l’impresa disporrà di un termine perentorio di 10 giorni per completare la trasformazione e inoltrare i modelli di comunicazione obbligatoria (UNILAV o UNISOMM). Il mancato rispetto di questa tempistica comporterà la perdita delle risorse prenotate.

    Infine, l’INPS ricorda che trattandosi di trasformazioni di contratti già in essere (e non di ex novo inserimenti), non sussiste l’obbligo di pubblicazione della vacancy sul portale SIISL.

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