Il 30 novembre è noto come la scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi. Per chi è iscritto alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti o alla Gestione separata, però, quel giorno si versa anche altro: la seconda rata di acconto dei contributi previdenziali.
Il motivo è nella norma. L’articolo 18, comma 4 del decreto legislativo 241 del 1997 prevede che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Le due scadenze coincidono, ma le regole non sono identiche. E a novembre non è l’unico appuntamento contributivo del mese.
Secondo acconto contributi INPS artigiani e commerciali e Gestione separata: chi deve pagare
L’INPS, con la circolare n. 62 del 27 maggio 2026, ha precisato che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Per l’anno in corso significa entro il 30 giugno 2026, ovvero entro il 30 luglio per chi si avvale della rateazione, per il saldo 2025 e il primo acconto 2026, ed entro il 30 novembre 2026 per il secondo acconto.
La distinzione per artigiani e commercianti è importante: a novembre si versa l’acconto solo sulla parte di reddito che eccede il minimale. I contributi calcolati sul minimale seguono invece il proprio calendario, con quattro rate fisse fissate per il 18 maggio 2026, il 20 agosto 2026, il 16 novembre 2026 e il 16 febbraio 2027. Per gli iscritti alla Gestione separata, invece, non esiste un minimale: l’intera contribuzione segue le scadenze fiscali.
Quanto vale il contributo sul minimale
Per il 2026 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo è pari a 18.808 euro, determinato applicando la variazione ISTAT dell’1,4% comunicata per il 2025.
Su quella base il contributo annuo è di 4.521,36 euro per gli artigiani (di cui 4.513,92 euro per invalidità, vecchiaia e superstiti e 7,44 euro per la maternità) e di 4.611,64 euro per i commercianti (di cui 4.604,20 euro per IVS e finanziamento dell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale e 7,44 euro per la maternità). Gli importi si riferiscono a titolari, coadiuvanti e coadiutori e vanno riferiti al reddito attribuito a ciascun soggetto operante nell’impresa.
Per i periodi inferiori all’anno solare il contributo rapportato al mese è di 376,78 euro per gli artigiani e di 384,31 euro per i commercianti. Diviso in quattro rate, significa poco più di 1.130 euro a scadenza per un artigiano e circa 1.153 euro per un commerciante, a cui il 30 novembre si aggiunge l’acconto sulla quota eccedente.
Le aliquote per artigiani e commercianti
Sul reddito d’impresa che supera il minimale si applicano aliquote differenziate per gestione e per scaglione.
| Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti |
|---|---|---|
| Fino a 56.224 euro | 24% | 24,48% |
| Oltre 56.224 euro | 25% | 25,48% |
L’aumento di un punto percentuale oltre la prima fascia di retribuzione annua pensionabile è disposto dall’articolo 3-ter del decreto legge 384 del 1992.
Il contributo così determinato, denominato contributo a conguaglio, sommato a quello sul minimale, è considerato acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nell’anno.
Lo sconto per gli over 65
Esiste inoltre una riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Le aliquote per la Gestione separata
Per i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata, non assicurati ad altre gestioni previdenziali e non pensionati, l’aliquota complessiva è del 26,07%, risultante dalla somma di tre componenti: il 25% per invalidità, vecchiaia e superstiti; lo 0,72% per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale; lo 0,35% destinato a finanziare l’ISCRO.
Per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l’aliquota è del 24%.
Il contributo si calcola fino al raggiungimento del massimale annuo, fissato per il 2026 in 122.295 euro, sempre che nel corso dell’anno quel limite non sia già stato raggiunto per effetto di altri redditi soggetti a contribuzione nella stessa gestione, per esempio una collaborazione coordinata e continuativa. Per il 2025 il massimale era di 120.607 euro.
Per i magistrati onorari obbligati al versamento alla Gestione separata che hanno iniziato il rapporto dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 116 del 2017 l’aliquota è del 25,72%.
Cosa cambia per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico
Per i lavoratori sportivi il calcolo segue una regola propria. Per il 2026, e fino all’anno di imposta 2027, l’aliquota totale è pari al 26,07%, ma l’acconto si determina sommando due componenti calcolate su basi diverse: il contributo a titolo di invalidità, vecchiaia e superstiti, calcolato sul 50% dell’imponibile determinato per il 2025 applicando l’aliquota del 25%; il contributo a titolo di contribuzione minore, calcolato sul 100% dell’imponibile applicando le aliquote aggiuntive dell’1,07%.
Il secondo acconto non è rateizzabile
La circolare stabilisce che per commercianti e artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026, con esclusione dei contributi dovuti sul minimale stesso, ancorché risultanti a debito nel quadro RR.
Per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi dello sport la rateizzazione può riguardare sia il contributo a saldo per il 2025 sia il primo acconto 2026. In entrambi i casi il secondo acconto di novembre resta fuori: va versato in unica soluzione.
Il pagamento rateale avviato a giugno deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione, con scadenze unificate al giorno 16 di ciascun mese sia per i titolari di partita IVA sia per chi ne è privo.
Le causali da indicare in F24
La circolare elenca le causali da utilizzare, e la distinzione fra contributi e interessi è una fonte frequente di errori. Per il pagamento dei soli contributi si utilizzano le causali CP, CPR, AP e APR per le gestioni speciali di artigiani e commercianti, e P10, P10R, PXX e PXXR per gli iscritti alla Gestione separata.
Per il pagamento degli interessi, compresa l’eventuale maggiorazione dello 0,40% applicata a chi ha versato fra il 30 giugno e il 30 luglio, si utilizzano invece le causali API per gli artigiani, CPI per i commercianti e DPPI per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi dello sport. Gli interessi vanno sempre esposti separatamente dai contributi.
Domande frequenti
Il 30 novembre, in coincidenza con il secondo acconto delle imposte sui redditi.
Perché la legge prevede che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi siano effettuati entro gli stessi termini previsti per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
No. In quella data si versa l’acconto sulla quota di reddito eccedente il minimale. I contributi sul minimale seguono quattro rate fisse, con scadenze al 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell’anno successivo.
Il reddito minimale è di 18.808 euro e il contributo annuo è di 4.521,36 euro per gli artigiani e di 4.611,64 euro per i commercianti, suddiviso in quattro rate.
Il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti fino a 56.224 euro di reddito, il 25% e il 25,48% sulla parte eccedente.
Il 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale e non è pensionato, il 24% per i titolari di pensione o di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Sì. Per la Gestione separata il massimale annuo è di 122.295 euro per il 2026.
No. La rateizzazione riguarda il saldo dell’anno precedente e il primo acconto.














Ivana Zimbone
Direttrice responsabile