Il 30 novembre scade il secondo acconto delle imposte: per i forfettari la rata è del 50%, non del 60%

Entro il 30 novembre si versa la seconda rata dell’acconto: IRPEF per chi è in regime ordinario, imposta sostitutiva per i forfettari. A differenza della rata di giugno, non si può rateizzare.

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Il 30 novembre scade la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. Riguarda l’IRPEF per i contribuenti in regime ordinario e l’imposta sostitutiva per chi applica il regime forfettario, oltre alla cedolare secca e alle imposte sulle attività detenute all’estero, che seguono le stesse regole.

Per i titolari di partita IVA è l’ultimo versamento rilevante dell’anno, e presenta due caratteristiche che lo distinguono dalla rata di giugno: non si può rateizzare e, per una parte consistente dei contribuenti, non vale lo schema 40-60 che circola nella maggior parte delle guide.

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Imposte sui redditi: due rate, ma non sempre nella stessa proporzione

La regola generale è contenuta nell’articolo 17, comma 3 del DPR 435 del 2001 e viene riepilogata dalle istruzioni al modello Redditi persone fisiche: il 40% dell’acconto dovuto, ovvero il 50% per i soggetti ISA, è versato alla scadenza della prima rata, mentre il residuo importo alla scadenza della seconda.

La ripartizione paritaria discende dall’articolo 58 del decreto legge 124 del 2019, convertito dalla legge 157 del 2019, secondo cui per determinati soggetti i versamenti di acconto dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del cinquanta per cento.

Tipologia di contribuentePrima rata, 30 giugnoSeconda rata, 30 novembre
Contribuente ordinario40%60%
Soggetti ISA e assimilati50%50%

Chi rientra nel secondo gruppo ha quindi già versato a giugno metà dell’acconto, e a novembre ne versa l’altra metà.

Chi rientra nelle rate paritarie

L’articolo 58 non elenca direttamente i destinatari: rinvia ai soggetti indicati dall’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4 del decreto legge 34 del 2019. A sciogliere il rinvio è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019, che individua i contribuenti i quali contestualmente esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA, e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Il criterio, dunque, non è l’applicazione degli indici ma l’esercizio di un’attività per la quale gli indici sono stati approvati, entro la soglia di ricavi.

La stessa risoluzione precisa che, ricorrendo quelle condizioni, la disciplina si applica anche ai contribuenti che applicano il regime forfetario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a quelli in regime di vantaggio, a chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e a chi ricade nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Quali imposte riguarda

Quanto all’ambito oggettivo, la risoluzione chiarisce che la rimodulazione si applica, oltre alle imposte individuate espressamente dall’articolo 58, cioè IRPEF, IRES e IRAP, anche all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, alla cedolare secca sul canone di locazione e alle imposte sul valore degli immobili e delle attività finanziarie detenuti all’estero.

Rientrano quindi nello stesso meccanismo anche l’IVIE e l’IVAFE, che interessano chi ha compilato il quadro dedicato al monitoraggio fiscale.

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Quando l’acconto si versa in unica soluzione

Le istruzioni al modello Redditi fissano una soglia sotto la quale la prima rata non è dovuta. L’acconto va versato in unica soluzione entro il 30 novembre se l’importo dovuto è di ammontare inferiore a 257,52 euro, il cui 40% corrisponde a 103 euro.

Si versa invece in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore a quella cifra: la prima entro il 30 giugno, ovvero entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, la seconda entro il 30 novembre.

Determinazione dell’importo dell’imposta sui redditi: metodo storico o previsionale

Il contribuente può scegliere fra due criteri di determinazione:

  • con il metodo storico l’acconto si calcola sull’imposta risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente. È il criterio ordinario e non espone a rischi;
  • con il metodo previsionale si guarda invece all’anno in corso. Le istruzioni ammettano espressamente che qualora il contribuente preveda, per esempio per effetto di oneri da sostenere o di minori redditi da percepire, una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, possa determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. È la scelta che interessa chi ha avuto un anno peggiore del precedente e la seconda rata è il momento naturale per farla. Perché se a novembre i conti dell’anno sono quasi completi, a giugno la previsione sarebbe stata un azzardo.

Il rischio resta a carico di chi sceglie. Se l’imposta effettivamente dovuta risulterà superiore a quanto versato, la differenza andrà regolarizzata con sanzioni e interessi. Conviene quindi applicarlo solo con i dati dell’anno sotto mano e con un margine di prudenza.

Attenzione: anche quando si versa meno, nel modello Redditi vanno indicati gli importi determinati con le regole ordinarie, non quelli effettivamente versati.

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L’impossibilità di rateizzazione

Le istruzioni stabiliscono che tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto, compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale. Il pagamento rateale deve in ogni caso essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Il secondo acconto resta fuori da quella facoltà: va versato in unica soluzione entro il 30 novembre.

Per completezza, sulle somme rateizzate a giugno gli interessi sono dovuti nella misura del quattro per cento annuo, calcolati secondo il metodo commerciale, e i versamenti rateali si effettuano entro il giorno 16 di ciascun mese. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi: è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo, o viceversa.

I codici tributo

Le istruzioni riportano i codici da indicare nel modello F24.

ImpostaPrima rataSeconda rata o unica soluzione
IRPEF40334034
Imposta sostitutiva regime forfetario17901791
Cedolare secca locazioni18401841

Per l’addizionale comunale all’IRPEF l’acconto si versa con il codice 3843.

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Cosa conviene fare adesso

Le partite IVA soggette a imposta sui redditi, adesso devono:

  • verificare la proporzione applicabile. Chi rientra fra i soggetti indicati dalla norma ha già versato a giugno metà dell’acconto, non il 40%;
  • valutare la convenienza del metodo previsionale. Chi ha chiuso un anno in flessione rispetto al precedente ha interesse a rifare il calcolo prima della scadenza, perché a novembre i dati sono ormai consolidati e il margine di errore è contenuto;
  • controllare la liquidità. Poiché la rateazione non è ammessa, l’importo va reso disponibile per intero entro il 30 novembre. Chi prevede difficoltà farebbe bene ad accorgersene adesso e non a ridosso della scadenza.
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Domande frequenti

Quando scade il secondo acconto?

Il 30 novembre.

Le rate sono sempre 40% e 60%?

No. Per i soggetti ISA e per quelli a essi equiparati dalla norma le due rate sono ciascuna del cinquanta per cento.

I forfettari rientrano nelle rate paritarie?

Sì. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 93/E del 2019, a condizione che siano rispettati i requisiti sull’attività esercitata e sul limite di ricavi.

Quando l’acconto si versa in una sola rata?

Quando l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro: in quel caso il versamento è unico ed entro il 30 novembre.

Si può versare meno di quanto risulta dall’anno precedente?

Sì, con il metodo previsionale, se si prevede una minore imposta. La differenza eventualmente non versata andrà però regolarizzata con sanzioni e interessi.

Il secondo acconto è rateizzabile?

No. La rateazione riguarda le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto.

Qual è il codice tributo per i forfettari?

Il 1791, relativo alla seconda rata o unica soluzione dell’imposta sostitutiva del regime forfetario.

Quali imposte rientrano nelle rate paritarie?

IRPEF, IRES e IRAP, l’imposta sostitutiva dei regimi forfetari, la cedolare secca e le imposte sul valore degli immobili e delle attività finanziarie detenuti all’estero.

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Ivana Zimbone

Direttrice responsabile

Direttrice responsabile di Partitaiva.it e della rivista filosofica "Vita Pensata". Giornalista pubblicista, SEO copywriter e consulente di comunicazione, mi sono laureata in Filosofia - con una tesi sul panorama dell'informazione nell'era digitale - e in Filologia moderna. Ho cominciato a muovere i primi passi nel giornalismo nel 2018, lavorando per la carta stampata e l'online. Mi occupo principalmente di inchieste e approfondimenti di economia, impresa, temi sociali e condizione femminile. Nel 2024 ho aperto un blog dedicato alla comunicazione e al giornalismo digitale.

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