Bollo fatture elettroniche terzo trimestre 2026, entro sabato 31 si può correggere il calcolo dell’Agenzia: come fare

L’Agenzia delle Entrate integra le fatture per le quali ritiene dovuto il bollo. Chi non interviene entro sabato conferma quel calcolo, anche se errato.

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Entro sabato 31 ottobre scade il termine per variare i dati del bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre, che influiscono sul pagamento previsto a novembre, assieme alle altre scadenze mensili.

Il meccanismo è automatico. L’Agenzia delle Entrate individua le fatture transitate dal Sistema di interscambio che non riportano l’assolvimento dell’imposta ma per le quali ritiene che il bollo sia dovuto, le integra e mette l’informazione a disposizione del contribuente. Se quest’ultimo non interviene, l’integrazione si considera confermata.

Riguarda in modo particolare i contribuenti in regime forfettario, che emettono fatture senza addebito dell’IVA e sono quindi fra i principali soggetti interessati dall’imposta.

Bollo fatture elettroniche: come funziona il calcolo automatico

La disciplina è contenuta nell’articolo 6 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, nel testo sostituito dal decreto del 4 dicembre 2020, in attuazione dell’articolo 12-novies del decreto legge 34 del 2019.

La norma stabilisce che l’Agenzia, sulla base dei dati in suo possesso, provvede per ciascun trimestre all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Per il terzo trimestre, quindi, i dati sono stati resi disponibili entro il 15 ottobre. A quel punto il contribuente ha una possibilità: se ritiene che, in relazione a una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, può procedere alla variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Per il terzo trimestre quel termine è il 31 ottobre. La norma è esplicita sulle conseguenze dell’inerzia: in assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

A monte dell’intero meccanismo resta l’adempimento formale: le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta devono riportare specifica annotazione di assolvimento. L’integrazione dell’Agenzia interviene proprio sulle fatture che quella annotazione non la riportano.

Il silenzio assenso

L’integrazione dell’Agenzia è una presunzione basata sui dati del Sistema di interscambio. Può essere corretta, ma può anche non esserlo: il calcolo si fonda su elementi formali, non sulla conoscenza della singola operazione.

Fra le situazioni in cui può risultare un bollo non dovuto rientrano, ad esempio, documenti per i quali l’imposta è stata assolta diversamente, operazioni che non integrano il presupposto impositivo, o errori nella trasmissione del dato. Chi non verifica e non interviene si trova quindi a versare a fine novembre un importo che l’Agenzia ha calcolato e che il silenzio ha reso definitivo.

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Il calendario del terzo trimestre

Le date sono scandite dalla norma e si incastrano una nell’altra:

  • entro il 15 ottobre l’Agenzia ha reso disponibili le fatture integrate;
  • entro il 31 ottobre il contribuente o l’intermediario delegato possono variare i dati comunicati;
  • entro il 15 novembre, cioè il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia rende noto l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta, calcolato sulla base delle fatture per le quali il contribuente ha indicato l’assolvimento e delle integrazioni, come eventualmente variate;
  • entro il 30 novembre, cioè l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, va effettuato il pagamento.

Quest’ultima data coincide con il secondo acconto delle imposte sui redditi e con quello dei contributi INPS: tre versamenti nello stesso giorno.

Le altre scadenze dell’anno

Il decreto fissa termini diversi per ciascun trimestre e il secondo fa eccezione. Per le fatture del primo, terzo e quarto trimestre il pagamento avviene entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Per quelle del secondo trimestre il termine è l’ultimo giorno del terzo mese successivo. Per quel trimestre la variazione dei dati può essere effettuata entro il 10 settembre e la comunicazione dell’importo dovuto arriva entro il 20 settembre.

Quando si può rinviare il pagamento del bollo delle fatture elettroniche

Il decreto prevede due ipotesi di differimento per gli importi contenuti, introdotte per ridurre gli adempimenti. Se l’imposta complessivamente dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre.

Se l’imposta dovuta sui primi due trimestri, considerati complessivamente, non supera 250 euro, il pagamento dell’importo cumulato può essere effettuato entro il termine previsto per il terzo trimestre.

Significa che chi si è avvalso di entrambe le facoltà si trova a versare a fine novembre l’imposta di tre trimestri in una sola volta: una ragione in più per verificare il calcolo prima di sabato.

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Come si paga

Il pagamento dell’imposta dovuta sulle fatture inviate tramite il Sistema di interscambio può essere effettuato per l’ammontare calcolato dall’Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia stessa, nell’area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale.

Resta salva la possibilità di effettuare il versamento con il modello F24, secondo le modalità ordinarie previste per il versamento unitario delle imposte.

Cosa succede se si paga tardi o in misura insufficiente

Quando l’Agenzia, avvalendosi di procedure automatizzate, rileva il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta sulle fatture inviate tramite il Sistema di interscambio, comunica al contribuente per via telematica l’ammontare dell’imposta, la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 471 del 1997 ridotta a un terzo, e gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti da lui forniti, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi.

Va infine ricordato che quando i dati indicati nelle fatture non sono sufficienti ai fini dell’integrazione automatica, resta ferma la possibilità per l’Agenzia di procedere alla verifica dell’imposta secondo le regole ordinarie del DPR 642 del 1972. Il calcolo automatico, quindi, non esaurisce i poteri di controllo.

Le verifiche da effettuare

Prima di sabato 31 ottobre, i contribuenti dovrebbero:

  • accedere all’area riservata del portale e consultare l’elenco delle fatture integrate dall’Agenzia per il terzo trimestre. È il passaggio che molti saltano, perché non arriva alcuna comunicazione a sollecitarlo;
  • controllare che per ciascuna di quelle fatture il presupposto dell’imposta sussista effettivamente. Dove non sussiste, la variazione va effettuata entro il 31 ottobre, perché dopo quella data l’integrazione è confermata e l’importo diventa quello calcolato dall’Agenzia.

Vale infine la pena ricordare che l’imposta di bollo è un tributo erariale minore e che, per effetto del riordino della normativa tributaria, dal 1° gennaio 2027 la relativa disciplina confluirà nel testo unico approvato con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

Domande frequenti

Entro quando si possono variare i dati del terzo trimestre?

Entro il 31 ottobre, ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Cosa succede se non si interviene?

In assenza di variazioni le integrazioni effettuate dall’Agenzia si intendono confermate.

Quando si conosce l’importo da pagare?

Entro il 15 novembre l’Agenzia rende noto l’ammontare complessivamente dovuto.

Quando scade il pagamento del terzo trimestre?

Il 30 novembre, ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il secondo trimestre segue le stesse regole?

No. Per quel trimestre il pagamento avviene entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo, la variazione entro il 10 settembre e la comunicazione dell’importo entro il 20 settembre.

Si può rinviare il pagamento se l’importo è basso?

Sì. Sotto i 250 euro il bollo del primo trimestre si può versare con il secondo, e quello dei primi due trimestri con il terzo.

Come si effettua il versamento?

Con addebito su conto corrente tramite il servizio presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia, oppure con modello F24.

Cosa succede se il bollo viene versato in ritardo?

L’Agenzia comunica per via telematica imposta, sanzione ridotta a un terzo e interessi. Se il pagamento non avviene entro trenta giorni dalla comunicazione, si procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Il calcolo automatico esclude altri controlli?

No. Quando i dati delle fatture non bastano per l’integrazione, l’Agenzia può procedere alla verifica dell’imposta secondo le regole ordinarie.

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Ivana Zimbone

Direttrice responsabile

Direttrice responsabile di Partitaiva.it e della rivista filosofica "Vita Pensata". Giornalista pubblicista, SEO copywriter e consulente di comunicazione, mi sono laureata in Filosofia - con una tesi sul panorama dell'informazione nell'era digitale - e in Filologia moderna. Ho cominciato a muovere i primi passi nel giornalismo nel 2018, lavorando per la carta stampata e l'online. Mi occupo principalmente di inchieste e approfondimenti di economia, impresa, temi sociali e condizione femminile. Nel 2024 ho aperto un blog dedicato alla comunicazione e al giornalismo digitale.

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