La fattura del fornitore che arriva con mesi di ritardo o che si materializza a gennaio, ma è riferita a un’operazione di novembre, è uno dei rischi ricorrenti nella gestione della contabilità dei professionisti. Da otto anni quel ritardo può costare caro, perché il termine per detrarre l’imposta è stretto e non ammette recuperi.
Il decreto correttivo Omnibus, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, interviene proprio su questo punto: il diritto alla detrazione potrà essere esercitato fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto e non più entro quella dell’anno stesso.
Indice
Le tre situazioni ricorrenti che producono contenziosi
L’articolo 19 del d.P.R. n. 633/1972 stabilisce che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile e va esercitato, al massimo, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto. L’articolo 25 disciplina in parallelo l’annotazione delle fatture di acquisto nel registro IVA.
Questa formulazione deriva dall’articolo 2 del decreto legge n. 50/2017, che ha dimezzato un termine in precedenza biennale. Il risultato pratico è che l’imposta assolta su un acquisto del 2026 va recuperata entro il 30 aprile 2027, senza possibilità di rimedio successivo.
Questa compressione ha prodotto diversi contenziosi, alimentati da tre situazioni ricorrenti: la fattura che il fornitore trasmette in ritardo, l’errore di registrazione scoperto oltre il termine, la contestazione sull’imputazione temporale dell’operazione. In tutti e tre i casi la perdita del diritto alla detrazione è una sanzione sproporzionata rispetto all’irregolarità.
Cosa cambia con il correttivo Omnibus
Il legislatore è allora intervenuto su due fronti paralleli. Con l’articolo 19 del decreto IVA il termine finale per l’esercizio della detrazione si sposta alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Con l’articolo 25 viene esteso in modo speculare il termine per l’annotazione delle fatture e delle bollette doganali nel registro degli acquisti, in modo che registrazione e detrazione tornino ad avere la stessa finestra temporale.
Si tratta, nella sostanza, di un ritorno alla disciplina anteriore al 2017. Adesso, per esempio, per un acquisto la cui imposta diventa esigibile nel 2026, il termine ultimo passa dal 30 aprile 2027 al 30 aprile 2029.
La fattura tardiva torna all’anno di competenza
Accanto all’allungamento del termine c’è una seconda modifica, meno commentata ma di impatto quotidiano maggiore per chi gestisce una contabilità: la possibilità di imputare la detrazione all’anno in cui il diritto è sorto, anche quando la fattura arriva l’anno successivo.
La condizione è che il documento pervenga prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno precedente e che venga annotato in una sezione apposita del registro degli acquisti, dedicata alle fatture ricevute in un anno per le quali il diritto alla detrazione è sorto in quello precedente.
Un esempio concreto
| Situazione | Regola attuale | Con il correttivo |
|---|---|---|
| Fattura di novembre 2026, ricevuta a novembre 2026 | Detrazione entro il 30 aprile 2027 | Detrazione entro il 30 aprile 2029 |
| Fattura di novembre 2026, ricevuta a febbraio 2027 | Detrazione nell’anno 2027 | Detrazione imputabile al 2026, con annotazione nella sezione dedicata |
| Errore di registrazione scoperto nel 2028 su fattura 2026 | Diritto perduto | Recuperabile entro il 30 aprile 2029 |
L’effetto riflesso sulle note di variazione
C’è una conseguenza indiretta. L’allungamento del termine di detrazione si riflette automaticamente sul recupero dell’imposta risultante dalle note di variazione in diminuzione emesse ai sensi dell’articolo 26 del decreto IVA, che a quel termine è ancorato. Chi emette una nota di credito per fatture inesatte, nullità, annullamento o risoluzione del contratto guadagna quindi la stessa finestra biennale.
Resta però ferma l’altra regola dello stesso articolo: quando la riduzione dell’imponibile dipende da un accordo sopravvenuto tra le parti, oppure si tratta di rettificare un’imposta addebitata per operazioni inesistenti o in misura superiore al dovuto, la nota di variazione va emessa entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. Su quel fronte nulla cambia.
Cosa resta irrisolto
Resta aperto il coordinamento con la disciplina delle liquidazioni periodiche del d.P.R. n. 100/1998, che consente di far concorrere alla liquidazione di un mese le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo, con l’eccezione delle operazioni a cavallo d’anno. Come questa regola dialoghi con la nuova finestra biennale è sicuramente una questione che meriterà un chiarimento di prassi.
Il nodo della disciplina transitoria
C’è poi un problema segnalato da Assonime nelle osservazioni allo schema di decreto: il provvedimento non dice cosa accada alle fatture ricevute prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.
La lacuna riguarda i contribuenti che, confidando nel termine più stretto, hanno gestito registrazioni tardive in un certo modo e che potrebbero trovarsi esposti a contestazioni in assenza di una regola di raccordo.
Assonime ha indicato due possibili vie d’uscita. La prima è una disciplina transitoria esplicita. La seconda è applicare il nuovo regime all’imposta per la quale il diritto alla detrazione è sorto dal 1° gennaio 2024, ammettendo comunque il recupero, per le operazioni anteriori, quando la fattura sia stata registrata entro il termine previsto per la dichiarazione integrativa relativa all’anno di ricezione. In entrambe le ipotesi resterebbero salve le situazioni consolidate da accertamenti divenuti definitivi.
In assenza di una scelta del legislatore, servirà un documento di prassi dell’amministrazione finanziaria.
Da quando si applica
Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, trasmesso alle Camere il 21 luglio, ha ricevuto il parere delle commissioni parlamentari competenti e l’intesa in sede di Conferenza unificata il 28 luglio ed è stato approvato in via definitiva il 4 agosto.
Il testo è però ancora in attesa di numerazione e di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e produrrà effetti solo dal giorno successivo. Fino ad allora il termine applicabile resta quello attuale.
Va aggiunto un secondo livello di complessità. Le modifiche non intervengono soltanto sul decreto IVA del 1972, ma anche sulle corrispondenti disposizioni del Testo unico IVA approvato con d.lgs. n. 10 del 2026, applicabile dal 1° gennaio 2027. La disciplina viene così già coordinata con il quadro destinato a subentrare, ma per un periodo occorrerà tenere presenti entrambi i riferimenti normativi.
Vale anche per i liberi professionisti
La misura riguarda pure i liberi professionisti. L’articolo 25 del decreto IVA disciplina l’annotazione delle fatture relative a beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, e l’articolo 19 opera sullo stesso perimetro. Avvocati, architetti, consulenti e in generale i titolari di partita IVA in regime ordinario si trovano nella medesima posizione di una società di capitali.
Per il professionista senza struttura amministrativa interna la novità pesa anzi di più, per due ragioni concrete: la prima è che il ritardo del fornitore nell’emissione della fattura è un evento su cui non si ha alcun controllo e il termine stretto trasformava un disguido altrui in una perdita definitiva; la seconda è che la contabilità di uno studio tende a concentrarsi nei giorni della liquidazione o della dichiarazione, il che rende frequente lo scenario del documento di dicembre che emerge mesi dopo.
Restano fuori i contribuenti in regime forfettario, che non esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti e per i quali il tema della finestra temporale non si pone. Incide poco anche sui professionisti che svolgono esclusivamente operazioni esenti, per esempio in ambito sanitario, dove la detrazione è comunque preclusa o limitata a monte.
Domande frequenti
Passa dalla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto a quella relativa al secondo anno successivo. Per un’imposta divenuta esigibile nel 2026, il termine slitta dal 30 aprile 2027 al 30 aprile 2029.
Sì. L’intervento sull’articolo 25 allinea il termine di annotazione nel registro acquisti a quello previsto per la detrazione.
Secondo il correttivo sì, purché arrivi prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2026 e venga annotata in una sezione apposita del registro degli acquisti.
No. Il decreto è stato approvato in via definitiva il 4 agosto 2026 ma non risulta ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Sì. Gli articoli 19 e 25 del decreto IVA si riferiscono agli acquisti effettuati nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione: i titolari di partita IVA in regime ordinario sono pienamente interessati.
No. Il regime forfettario non prevede la detrazione dell’IVA sugli acquisti.













Ivana Zimbone
Direttrice responsabile