L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo che consente alle imprese del Mezzogiorno di utilizzare in compensazione il credito d’imposta aggiuntivo (o integrativo) per gli investimenti effettuati nella ZES unica, introdotto dalla legge di bilancio 2026. Data la rigidità dei controlli automatici dell’Anagrafe Tributaria, un errore nella compilazione del modello F24 comporta lo scarto immediato del modello o la successiva contestazione per indebita compensazione. Per poter usufruire del bonus extra, infatti, bisogna rispettare specifici requisiti e condizioni.
Indice
Cos’è il credito d’imposta aggiuntivo ZES unica?
La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 448-452 della L. 199/2025), è destinata a potenziare il beneficio già previsto per le imprese che hanno investito nella zona economica speciale unica. Nello specifico, il credito si divide in due componenti:
- quota base pari al 60,38% degli investimenti effettuati;
- bonus extra pari al 14,61% dell’ammontare del credito già richiesto con la comunicazione integrativa di fine 2025.
Sommando queste due percentuali, le imprese idonee possono arrivare a godere di un beneficio complessivo pari al 75% del valore degli investimenti realizzati. Ciascun beneficiario può verificare l’esatto importo fruibile direttamente all’interno del proprio cassetto fiscale.
Chi può accedere al bonus del 75% e come
Per beneficiare dell’ulteriore quota del 14,61%, le imprese devono soddisfare un requisito temporale preciso: aver presentato validamente la comunicazione integrativa per il credito ZES unica 2025 nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025.
Prima di predisporre il modello F24, il commercialista o l’imprenditore deve accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate per consultare il proprio cassetto fiscale. Lì sarà visibile l’esatta cifra approvata e spendibile in compensazione. Inserire in F24 anche un solo euro in più rispetto a quanto indicato nel cassetto fiscale provoca lo scarto immediato della delega.
Compensazione in F24
Ottenuto il semaforo verde dal cassetto fiscale, l’impresa può procedere alla compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi. Il codice tributo 7041 va inserito nella sezione “Erario” (indicando come anno di riferimento il 2025).
Il credito si può utilizzare a partire dal 26 maggio 2026 e fino alla scadenza tassativa del 31 dicembre 2026. Il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). L’invio tramite l’home banking della propria banca (CBI) non è ammesso e causa il rifiuto del pagamento.
Scadenze e modalità di invio: il calendario 2026
La finestra per l’invio telematico si è aperta il 15 aprile 2026 e si è chiusa definitivamente il 15 maggio 2026.
L’invio doveva avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il software dedicato “AGGIUNTIVO ZES UNICA”, disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione può essere effettuata direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.
Limitazioni e incompatibilità (Transizione 5.0)
Per quanto riguarda il cumulo dei benefici, il credito d’imposta aggiuntivo del 14,61% non spetta se, per gli stessi investimenti, l’impresa ha già usufruito del credito d’imposta Transizione 5.0 (art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19). È dunque necessaria un’attenta valutazione preventiva per evitare revoche o sanzioni.
Uno sguardo al futuro: proroga ZES unica 2026-2028
Si ricorda che la legge di Bilancio 2026 non si è limitata a integrare i fondi per il 2025, ma ha prorogato il credito d’imposta ZES unica anche per il triennio 2026-2028.
Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026, sono già stati approvati nuovi modelli di comunicazione (iniziale ed integrativa) con il provvedimento AdE n. 3882 del 30 gennaio 2026, confermando la centralità di questa misura per lo sviluppo economico del Sud Italia.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it