Slitta il termine per il versamento dell’IVA a maggio 2026. Poiché il 16 cade di sabato, la scadenza è stata rimandata, offrendo a professionisti e imprese qualche giorno in più per mettersi in regola ed evitare errori che potrebbero costare caro. Nonostante il posticipo, il consiglio resta quello di predisporre i modelli F24 in anticipo, così da prevenire errori di calcolo dovuti alla fretta, mettendosi al riparo da sanzioni che potrebbero rivelarsi onerose.
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Quando slittano i versamenti IVA a maggio
Come previsto dalla normativa generale, quando una scadenza fiscale coincide con un giorno festivo o prefestivo, il termine per adempiere slitta al primo giorno lavorativo successivo, in questo caso lunedì 18 maggio. Il posticipo riguarda chi è tenuto a procedere con la liquidazione IVA mensile (relativa al mese di aprile) e con la liquidazione IVA trimestrale relativa al primo trimestre dell’anno (I trimestre 2026).
Cumulo con i contributi INPS
La scadenza del 18 maggio non si esaurisce tuttavia con gli adempimenti fiscali legati all’IVA. A rendere questo lunedì particolarmente delicato per la liquidità delle piccole e medie imprese è la concomitanza con la scadenza dei contributi fissi INPS per artigiani e commercianti, anch’essi relativi al primo trimestre del 2026.
Il sovrapporsi dei versamenti IVA e previdenziali nello stesso giorno rappresenta un doppio binario di spesa che rischia di appesantire notevolmente i flussi di cassa aziendali, richiedendo un’attenta pianificazione finanziaria per evitare tensioni di liquidità .
Come evitare i controlli
Il tempo extra concesso dallo slittamento della scadenza offre un’ottima opportunità per effettuare un controllo accurato sui dati da inviare. L’Agenzia delle Entrate utilizza infatti sistemi di controllo automatizzati sempre più avanzati, capaci di rilevare immediatamente anche le minime incongruenze.
Uno degli sbagli più comuni riguarda il versamento dell’IVA del primo trimestre, quando ci si dimentica di applicare la maggiorazione fissa dell’1%. Questa non si applica a chi versa l’IVA mensilmente, ma esclusivamente ai contribuenti trimestrali per opzione (ovvero imprese e professionisti che scelgono di liquidare l’IVA ogni tre mesi anziché ogni mese, beneficiando di un volume d’affari contenuto). Si tratta di un interesse fisso previsto dalla legge per compensare il fisco del fatto che l’imposta viene versata in differita rispetto a chi la versa ogni mese. Quindi chi effettua la liquidazione del primo trimestre (gennaio, febbraio e marzo) calcola normalmente l’IVA a debito accumulata in quei mesi. Prima di compilare il modello F24, a tale importo deve essere aggiunto l’1% a titolo di interesse.
Un altro errore di calcolo frequente nella gestione della contabilità aziendale riguarda la determinazione della ritenuta d’acconto sulle fatture emesse dai professionisti. Molte imprese, infatti, applicano la ritenuta del 20% sull’intero importo della fattura, includendo erroneamente anche il contributo dovuto alla Cassa di previdenza della categoria (che solitamente varia tra il 2% e il 4%).
La ritenuta d’acconto va invece calcolata esclusivamente sul compenso base (l’onorario) e sull’eventuale rivalsa INPS del 4%, escludendo tassativamente il contributo integrativo per le casse di previdenza professionali. Commettere questo errore comporta il versamento di una ritenuta superiore al dovuto, costringendo poi l’azienda o il professionista a complesse procedure di correzione per regolarizzare la posizione fiscale.
L’uso scorretto dell’home banking per le compensazioni
Infine, quando si utilizzano crediti d’imposta per compensare il debito IVA, il modello F24 non può essere pagato tramite la propria banca online. In questi casi, la legge prevede l’obbligo di inviare il modello esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Utilizzare il canale bancario errato è una delle cause principali di scarto del modello e di conseguenti sanzioni.
Il rischio sanzioni: i costi dell’inadempimento
Il mancato rispetto della scadenza del 18 maggio comporta l’applicazione di una sanzione ordinaria pari al 30% dell’importo non versato. Tuttavia, l’ordinamento fiscale offre ai contribuenti la possibilità di sanare spontaneamente l’omissione o il ritardo a costi ridotti, prima che l’Agenzia delle Entrate avvii formali attività di controllo. Questo strumento, noto come ravvedimento operoso, permette di regolarizzare la propria posizione pagando l’imposta dovuta, gli interessi legali calcolati sui giorni di effettivo ritardo e una sanzione notevolmente ridotta.
La misura della sanzione è proporzionale alla tempestività del pagamento, infatti per chi regolarizza il versamento entro i primi 14 giorni successivi alla scadenza la sanzione viene ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Ad esempio, un ritardo di tre giorni comporterà una sanzione dello 0,3%, rendendo il costo dell’errore estremamente contenuto. Quando invece il pagamento viene effettuato tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza originaria, la sanzione del 15% viene ridotta a 1/10 dell’imposta dovuta.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it