Regime ordinario: quando conviene ai professionisti

Costi, IVA e detrazioni IRPEF: i criteri per capire se conviene uscire dal forfettario o partire già in regime ordinario.

Adv

regime forfettario infrazione
partitaiva.it fonti google

Aggiungi Partitaiva.it

alle tue fonti preferite su Google

Il regime forfettario viene spesso considerato la scelta di default per chi apre partita IVA, ma non è sempre la più conveniente. Chi ha costi operativi elevati, lavora soprattutto con aziende che detraggono l’IVA o vuole sfruttare detrazioni IRPEF personali può trovare nel regime ordinario un vantaggio concreto. Ecco i criteri da guardare per capire quando convenga davvero passare all’ordinario, con le aliquote aggiornate.

blank business

Cos’è il regime ordinario e chi è obbligato ad applicarlo

Il regime ordinario, o il semplificato nella sua versione con adempimenti contabili ridotti, è il regime fiscale di base per chi non rientra nel forfettario o ne è escluso. A differenza del forfettario prevede:

  • l’applicazione dell’IVA su fatture e acquisti, con relativa liquidazione periodica;
  • la deduzione analitica dei costi realmente sostenuti, e non tramite un coefficiente di redditività fisso;
  • il calcolo dell’imposta secondo gli scaglioni IRPEF progressivi, anziché con un’imposta sostitutiva unica;
  • una contabilità più articolata, con registri IVA acquisti, IVA vendite e, nel caso dell’ordinario pieno, la partita doppia.

Sono obbligati al regime ordinario, indipendentemente dal fatturato, i professionisti privi dei requisiti di accesso al forfettario.

Vi rientra chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre la soglia di legge: per il 2026 il limite è di 35.000 euro, ma si tratta di una proroga temporanea disposta dalla legge di bilancio, e in assenza di un nuovo intervento dal 2027 tornerà applicabile il limite strutturale di 30.000 euro. Il tema è approfondito nella guida sulle verifiche di fine anno per i forfettari.

Vi rientra inoltre chi ha partecipazioni in società di persone o associazioni, o controlla società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili alla propria, e chi ha sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori per un importo complessivamente superiore a 20.000 euro lordi. Applicano infine l’ordinario le società di persone e di capitali, dato che il forfettario è riservato alle persone fisiche.

blank business

Il criterio dei costi: quando il forfettario perde convenienza

Il regime forfettario calcola il reddito imponibile applicando al fatturato un coefficiente di redditività fisso, diverso per ogni codice ATECO. La parte di fatturato che eccede il coefficiente viene considerata forfettariamente come spesa, a prescindere da quanto si sia effettivamente speso.

Per un professionista con coefficiente al 78%, quindi, il 22% del fatturato è già coperto come spesa forfettaria. Se le spese reali sono inferiori a quella percentuale, il forfettario resta vantaggioso. Se invece i costi effettivi la superano, ogni euro speso in più non trova alcuna deduzione nel forfettario, mentre nell’ordinario verrebbe dedotto per intero.

“Il punto di pareggio tra i due regimi non è uguale per tutti – spiega Luca Vargiu, esperto contabile e analista fiscale –. Dipende dal coefficiente ATECO, dall’aliquota IRPEF marginale del professionista e dall’effettiva incidenza dei costi sul fatturato. Come orientamento generale, con costi inferiori al 30-40% dei ricavi il forfettario resta più conveniente; con costi superiori al 45-50% il regime ordinario può risultare più favorevole grazie alla deduzione analitica delle spese”.

Il vantaggio dell’IVA con clienti aziendali

Un secondo criterio riguarda il tipo di clientela. Il regime forfettario non prevede l’addebito dell’IVA in fattura: è un vantaggio quando si lavora con privati, che non possono detrarla, ma un limite quando la clientela è composta soprattutto da aziende o altri professionisti.

Nel regime ordinario l’IVA sugli acquisti diventa detraibile, e quella addebitata ai clienti titolari di partita IVA non incide sul prezzo finale percepito da chi acquista, perché la recupera a sua volta. Per un professionista che sostiene spese consistenti soggette a IVA, dalla strumentazione ai software fino all’affitto dello studio, la possibilità di detrarla riduce il costo effettivo degli acquisti: un beneficio che il forfettario non consente.

Le detrazioni IRPEF che il forfettario non permette

Il regime forfettario applica un’imposta sostitutiva che, come dice il nome, sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali. Chi è in forfettario non può quindi utilizzare le detrazioni IRPEF ordinarie: spese mediche, interessi sul mutuo per la prima casa, spese per ristrutturazioni edilizie e gli altri oneri detraibili previsti in dichiarazione.

Per un professionista che sostiene ogni anno spese detraibili significative, questo aspetto pesa nel calcolo di convenienza complessivo, anche a parità di reddito imponibile. Ed è un elemento spesso trascurato rispetto al confronto, più immediato, tra aliquote e coefficienti.

Va precisato che la detrazione produce effetto solo in presenza di un’imposta da cui scomputarla: chi ha un reddito imponibile basso e detrazioni elevate potrebbe non riuscire a utilizzarle per intero nemmeno in regime ordinario.

Cosa succede quando si superano le soglie del forfettario

Il passaggio dal forfettario all’ordinario non è sempre una scelta volontaria: può essere imposto dal superamento delle soglie di fatturato previste dalla norma. Il limite per restare nel forfettario è di 85.000 euro annui e le conseguenze del superamento dipendono da quanto lo si supera.

Chi supera gli 85.000 euro restando sotto i 100.000 esce dal regime a partire dall’anno successivo. Per l’anno in corso continua quindi ad applicare il forfettario, senza alcun obbligo di addebitare l’IVA sulle fatture emesse.

Chi supera i 100.000 euro esce invece dal forfettario con effetto immediato, nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che ha determinato il superamento.

Va ricordato che nel forfettario rileva quanto viene incassato nell’anno solare, non quanto viene fatturato: una prestazione fatturata a dicembre e pagata a gennaio concorre al periodo d’imposta successivo.

“Chi si avvicina a queste soglie dovrebbe valutare per tempo un passaggio volontario all’ordinario – suggerisce ancora Vargiu –. Gestire una transizione pianificata è molto più semplice che adattare la contabilità a metà anno, magari a ridosso di una fattura importante”.

hype business

Le aliquote IRPEF 2026 e un esempio di calcolo

La legge di bilancio 2026 ha modificato l’articolo 11, comma 1, lettera b) del TUIR sostituendo l’aliquota del 35% con quella del 33%. Dal 1° gennaio 2026 l’IRPEF si applica quindi su tre scaglioni:

  • 23% fino a 28.000 euro di reddito;
  • 33% sulla parte compresa tra 28.001 e 50.000 euro;
  • 43% sulla parte che eccede i 50.000 euro.

L’imposta si calcola per scaglioni progressivi: ogni aliquota si applica solo alla quota di reddito che rientra nella relativa fascia, non all’intero importo percepito. Un professionista con un reddito imponibile di 35.000 euro paga quindi il 23% sui primi 28.000 euro e il 33% sui restanti 7.000, a cui vanno sommate le addizionali regionali e comunali e sottratte le detrazioni spettanti.

Rispetto al regime forfettario, dove l’imposta sostitutiva è fissa al 15%, ridotta al 5% nei primi cinque anni in presenza dei requisiti per le nuove attività, l’ordinario diventa comparativamente più oneroso man mano che il reddito imponibile cresce, salvo che le deduzioni analitiche dei costi non riducano in modo significativo la base imponibile su cui si applicano gli scaglioni.

È proprio qui che il confronto va fatto sui numeri e non sulle aliquote: un reddito imponibile abbattuto dai costi reali può collocarsi in uno scaglione più basso di quanto il fatturato lordo lascerebbe supporre.

Adempimenti e costi di gestione più elevati

Il passaggio all’ordinario comporta anche un aggravio degli adempimenti contabili e delle scadenze fiscali. Servono la tenuta dei registri IVA acquisti e vendite, le liquidazioni periodiche dell’imposta, la gestione della fatturazione con addebito IVA e, per l’ordinario pieno, la partita doppia con bilancio.

Tutto questo si riflette sui costi di gestione: la parcella del commercialista per un regime ordinario è generalmente più alta rispetto a quella richiesta per il forfettario, proprio per la maggiore mole di adempimenti da seguire durante l’anno. È un aspetto da mettere in conto nel calcolo complessivo, insieme ai benefici in termini di detrazioni e deduzioni.

“Non basta guardare solo l’aliquota – conclude l’analista –. Bisogna considerare anche il tempo e i costi che la gestione contabile ordinaria richiede rispetto alla semplicità del forfettario, soprattutto per chi lavora da solo. La scelta tra i due regimi, in definitiva, richiede un confronto puntuale tra reddito netto atteso nei due scenari, tenendo conto di fatturato, costi reali, tipologia di clientela e prospettive di crescita nei successivi due o tre anni”.

Domande frequenti

Quando conviene passare al regime ordinario?

Quando i costi effettivi superano in misura rilevante la quota coperta dal coefficiente di redditività, quando la clientela è composta prevalentemente da soggetti titolari di partita IVA e quando si sostengono spese detraibili ai fini IRPEF significative.

Qual è il limite di fatturato del forfettario?

85.000 euro annui. Fino a 100.000 euro la fuoriuscita decorre dall’anno successivo; oltre 100.000 è immediata.

Chi è obbligato al regime ordinario?

Chi non possiede i requisiti del forfettario, comprese le società di persone e di capitali, oltre a chi supera il limite di 20.000 euro di spese per lavoro dipendente e collaboratori o la soglia di reddito da lavoro dipendente prevista per l’anno.

Quali sono le aliquote IRPEF nel 2026?

Il 23% fino a 28.000 euro, il 33% tra 28.001 e 50.000 euro e il 43% oltre i 50.000 euro.

Nel forfettario si possono usare le detrazioni IRPEF?

No. L’imposta sostitutiva sostituisce IRPEF e addizionali, quindi le detrazioni ordinarie non sono utilizzabili.

Il passaggio all’ordinario è reversibile?

Chi torna a possedere i requisiti può rientrare nel forfettario, fermo restando che la scelta del regime va valutata anche in funzione della stabilità del fatturato negli anni successivi.

Autore
Foto dell'autore

Roberto Rais

Giornalista e autore

Giornalista e autore, consulente e coordinatore editoriale, collabora con agenzie di stampe e società editoriali italiane ed estere specializzate in economia e finanza, gestione di impresa e organizzazione aziendale.

Lascia un commento

Continua a leggere

Iscriviti alla Newsletter

Il meglio delle notizie di Partitaiva.it, per ricevere sempre le novità e i consigli su fisco, tasse, lavoro, economia, fintech e molto altro.

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.