Il settore del fitness e del benessere è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, soprattutto nel periodo successivo alla pandemia, di pari passo con la crescente attenzione delle persone verso l’alimentazione, l’allenamento e il proprio benessere fisico.
In base ai dati del FIF (Federazione Italiana Fitness), in Italia ci sono circa 70.000 istruttori di fitness e personal trainer qualificati. A questi si aggiungono tutti coloro che svolgono attività di istruttore senza disporre di diploma, portando il numero totale stimato a circa 100 mila unità. Per svolgere questo lavoro in libera professione, però, ci sono diversi aspetti fiscali e previdenziali da considerare. Tra questi, l’apertura della partita IVA come personal trainer, la scelta del corretto codice ATECO, l’eventuale accesso al regime forfettario e l’iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento.
Come diventare personal trainer in Italia
In Italia la professione del personal trainer non è regolamentata da un albo professionale. Per svolgere l’attività sportiva, tuttavia, occorre possedere le qualifiche previste dalla normativa e, a seconda del contesto in cui si opera, rispettare gli specifici requisiti richiesti dal settore sportivo.
Per diventare personal trainer la laurea in Scienze Motorie non è obbligatoria. Secondo la legge n. 205 del 27 dicembre 2017, infatti, i tecnici sportivi (cioè istruttori, allenatori e maestri) devono essere in possesso di una certificazione che attesti la loro qualifica e il percorso formativo svolto. La certificazione deve essere rilasciata da un ente riconosciuto dal CONI.
Questa qualifica, però, non è permanente ma richiede lo svolgimento di corsi di aggiornamento periodico professionale. Dall’inizio del 2023 è obbligatorio svolgere almeno 5 ore di formazione annuali.
I liberi professionisti che intendono svolgere la professione in autonomia, collaborando con studi o centri fitness, devono aprire la partita IVA come personal trainer per non incorrere in sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Aprire partita IVA per personal trainer: cosa serve
La prima cosa da fare prima di avviare la propria attività è aprire la partita IVA compilando l’apposito modello AA9/12 e inviandolo all’Agenzia delle Entrate sfruttando il portale online, utilizzando la raccomandata o recandosi presso uno degli uffici territoriali.
All’interno del modello occorre specificare la tipologia di attività che si andrà a svolgere, il codice ATECO che meglio la identifica, scegliere il regime fiscale di appartenenza (in base al quale si pagheranno le tasse) e inserire tutte le altre informazioni richieste.
Per non commettere errori può essere utile affidarsi a un commercialista o un consulente abilitato a questi servizi. Ciò comporta un costo aggiuntivo, ma è garanzia di sicurezza nella procedura.
Codice ATECO personal trainer: quale scegliere
Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che ha modificato anche l’inquadramento delle attività legate alla formazione sportiva. Il precedente codice 85.51.00 – Attività di istruttori e preparatori fisici è stato sostituito da classificazioni più specifiche.
Per il personal trainer che svolge la propria attività in autonomia, il riferimento è generalmente il codice ATECO 85.51.09, relativo alle attività di formazione sportiva e ricreativa non altrimenti classificate.
“Per il personal trainer ‘classico’ il riferimento è l’85.51.09, ma non è un automatismo: il codice deve sempre riflettere l’attività effettivamente svolta”, spiega a Partitaiva.it Gian Andrea Turnaturi, commercialista sportivo, tax e strategic advisor. Nel codice possono rientrare, tra le altre attività, la progettazione di programmi di allenamento personalizzati, gli allenamenti individuali, anche a domicilio o a distanza, e il coaching legato all’attività fisica.

La nuova classificazione tiene quindi conto anche dell’evoluzione del lavoro del personal trainer e della diffusione dei servizi online. “Finché parliamo di formazione e allenamento, individuale o di gruppo, in presenza o a distanza, restiamo nel perimetro dell’85.51.09”, chiarisce l’esperto. Il codice ATECO può invece cambiare quando l’attività svolta presenta caratteristiche differenti. Chi insegna una disciplina con una classificazione specifica, ad esempio il pilates, può rientrare in un altro codice, così come chi opera nell’ambito dei centri per il benessere fisico.
Anche chi aveva già una partita IVA con il precedente codice 85.51.00 dovrebbe quindi verificare con il proprio consulente se sia necessario aggiornare l’inquadramento.
Personal trainer e vendita di prodotti: cosa cambia?
Molti professionisti affiancano alle sedute individuali altri servizi, come programmi di allenamento online, coaching a distanza o la vendita di prodotti. Non tutte queste attività comportano automaticamente un cambio di inquadramento. Quando però la vendita di prodotti diventa un’attività autonoma e sistematica, possono essere necessari un ulteriore codice ATECO e un diverso inquadramento previdenziale.
“Il discorso cambia quando i servizi accessori diventano attività a sé”, sottolinea Turnaturi. La vendita sistematica di prodotti, come gli integratori, può infatti configurare un’attività commerciale.
Un’attenzione particolare deve essere riservata anche alla nutrizione. Il personal trainer può fornire indicazioni generali collegate all’attività fisica, ma non può sostituirsi alle professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di diete. “La consulenza di base legata all’allenamento ci sta, ma elaborare diete è riservato alle professioni sanitarie”, avverte il commercialista.
Regime fiscale
Una volta definita l’attività, occorre scegliere il regime fiscale. Per molti personal trainer che iniziano a lavorare in autonomia, il regime forfettario rappresenta una soluzione particolarmente interessante, a condizione di rispettare i requisiti previsti dalla legge.
“Il forfettario resta la porta d’ingresso naturale”, spiega Turnaturi. Tra i principali requisiti rientra il limite di 85.000 euro di ricavi annui, oltre alle specifiche cause di esclusione previste dalla normativa. Per esempio, alcune partecipazioni societarie, il controllo di società a responsabilità limitata con attività riconducibile a quella svolta individualmente e determinate situazioni relative ai redditi da lavoro dipendente o pensione.
Per il 2026, in particolare, è stata confermata la soglia di 35.000 euro relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente. Si tratta però di una misura prorogata annualmente: secondo il commercialista, salvo nuovi interventi normativi, dal 2027 il limite dovrebbe tornare a 30.000 euro.
Esiste inoltre una doppia soglia per i ricavi: superando 85.000 euro si perde il regime dall’anno successivo, mentre il superamento di 100.000 euro determina la fuoriuscita immediata dal regime nel corso dell’anno.
Quanto si paga con il forfettario?
Il regime forfettario prevede una serie di semplificazioni fiscali e contabili. Il professionista non addebita normalmente l’IVA in fattura e non deve effettuare gli ordinari adempimenti IVA previsti per i contribuenti ordinari.
L’imposta sostitutiva è generalmente pari al 15%, mentre può scendere al 5% per i primi cinque anni di attività quando sono rispettate le condizioni previste per le nuove iniziative. Un elemento fondamentale è il coefficiente di redditività, che per l’attività considerata è pari al 78%. Questo significa che il reddito imponibile non viene determinato sottraendo le spese effettivamente sostenute, ma applicando il coefficiente ai ricavi. Il restante 22% viene considerato forfettariamente come quota di costi.
Il meccanismo rende il regime particolarmente interessante per chi ha costi di gestione contenuti. “Per questo il regime conviene a chi ha costi contenuti, meno a chi investe molto in attrezzature o nell’affitto di spazi”, osserva il commercialista.
Contributi previdenziali personal trainer
Visto che la professione del personal trainer non è regolamentata da un albo professionale, i liberi professionisti devono iscriversi alla Gestione separata INPS per il versamento dei contributi previdenziali.
“L’iscrizione non è automatica con l’apertura della partita IVA, va presentata una domanda telematica all’INPS”, precisa Turnaturi.
Per il 2026, l’aliquota contributiva per i professionisti iscritti alla Gestione Separata e privi di altra copertura previdenziale è pari al 26,07%, ovvero ridotta al 24% per chi è già pensionato o assicurato presso un’altra forma previdenziale obbligatoria. A differenza di altre gestioni INPS, per il professionista in Gestione Separata non esiste un contributo minimo fisso: i contributi vengono calcolati sul reddito effettivamente prodotto. Nel caso del regime forfettario, il reddito previdenziale viene determinato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi.
C’è però un aspetto importante da considerare in ottica pensionistica: anche se non esiste un minimale contributivo da versare, esiste un reddito minimale ai fini dell’accredito dell’anno contributivo. Per il 2026 è fissato a 18.808 euro. Chi si trova al di sotto di questa soglia non perde i contributi versati, ma non matura automaticamente un intero anno di contribuzione: l’accredito avviene in proporzione al reddito.
Il professionista può inoltre addebitare in fattura al cliente una rivalsa del 4% a titolo di contributo previdenziale.
Personal trainer e lavoro sportivo dilettantistico
Il quadro previdenziale può cambiare quando il personal trainer opera nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico. In questi casi possono applicarsi regole specifiche e particolarmente rilevanti per il calcolo dei contributi.
“I contributi sono dovuti solo sulla parte di compensi che supera i 5.000 euro annui e, fino al 2027, la base imponibile contributiva è ridotta al 50%”, spiega Turnaturi. Il trattamento, tuttavia, dipende dalla concreta modalità con cui viene svolta l’attività e dal rapporto instaurato con la società o l’ente sportivo.
Anche la gestione previdenziale può quindi variare in funzione di come e per chi lavora il personal trainer. “Lo stesso professionista può infatti avere inquadramenti contributivi diversi a seconda di come e per chi lavora”, conclude Turnaturi. Per questo motivo, prima di aprire la partita IVA o iniziare una collaborazione con una società sportiva, è importante verificare la propria posizione con un professionista.
Quanto guadagna un personal trainer libero professionista?
Definire con precisione quanto guadagna un personal trainer non è semplice. Sono molti i fattori che incidono sullo stipendio, soprattutto per un libero professionista: dal numero di collaborazioni o clienti alla posizione geografica, dai servizi offerti all’eventuale consulenza aggiuntiva, per non parlare del livello di esperienza e delle certificazioni possedute.
Mentre un dipendente percepisce uno stipendio fisso ogni mese, un personal trainer in partita IVA può ottenere compensi variabili e, generalmente, fattura in base alle sedute o alle ore di lavoro svolte. Per capire meglio quale possa essere il rapporto tra fatturato, imposte e contributi, è possibile fare una simulazione.
Fatturato, imposte e contributi: una simulazione
Ipotizziamo un personal trainer che fatturi 30.000 euro all’anno, lavori in regime forfettario e non benefici delle agevolazioni previste per il lavoro sportivo dilettantistico. Con un coefficiente di redditività del 78%, il reddito forfettario è pari a 23.400 euro.
Su questo importo vengono calcolati i contributi alla Gestione Separata INPS. Considerando l’aliquota del 26,07%, i contributi ammontano indicativamente a 6.100 euro. I contributi previdenziali versati sono deducibili dal reddito ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva.
La base imponibile fiscale scende quindi indicativamente a circa 17.300 euro. Con l’aliquota ordinaria del 15%, l’imposta sostitutiva è di circa 2.600 euro. Per chi ha diritto all’aliquota agevolata del 5%, invece, l’imposta scende a circa 865 euro. In termini molto indicativi, tra imposte e contributi il carico può essere nell’ordine di 7.000 euro con l’aliquota del 5% e di circa 8.700 euro con quella del 15%, prima di considerare le altre spese effettivamente sostenute per svolgere l’attività.
Di conseguenza, su 30.000 euro di fatturato, il reddito che rimane dopo imposte e contributi può essere compreso tra 21.000 e 23.000 euro, ma non rappresenta un vero e proprio “stipendio netto”: dal risultato devono infatti essere considerate anche le spese sostenute per l’attività.
Il calcolo è inoltre puramente esemplificativo. Nel primo anno le tempistiche di versamento dei contributi e il meccanismo di saldo e acconti possono modificare il risultato finanziario effettivo. In presenza delle agevolazioni previste per il lavoro sportivo dilettantistico, infine, il carico contributivo può essere significativamente diverso.













Laura Pellegrini
Giornalista e content editor