Mancata risposta a visite fiscali INPS: quando il licenziamento per giusta causa è illegittimo

Con la sentenza n. 22621/2026, la Suprema Corte chiarisce il valore dei verbali INPS ambigui e i rigidi requisiti sull'onere della prova a carico delle imprese.

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Il monitoraggio dello stato di malattia dei dipendenti attraverso le visite fiscali disposte dall’INPS rappresenta uno dei principali strumenti di controllo a disposizione dei datori di lavoro e delle PMI. Tuttavia, affinché l’assenza del lavoratore possa trasformarsi in un valido presupposto per un provvedimento disciplinare o un licenziamento, le aziende devono poter dimostrare in modo inequivocabile l’effettiva irreperibilità del soggetto al momento dell’accesso del medico al domicilio.

Su questo tema cruciale per la gestione delle risorse umane è intervenuta la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22621/2026, fornendo indicazioni operative fondamentali per la corretta gestione delle contestazioni disciplinari. In particolare, la Suprema Corte ha delineato il perimetro di validità dei verbali dei medici fiscali in presenza di annotazioni ambigue come “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo”.

Il valore legale del verbale INPS e l’onere della prova per l’azienda

Uno degli errori più comuni nella gestione disciplinare delle assenze per malattia riguarda l’interpretazione del referto del medico di controllo. Sebbene il verbale costituisca un atto pubblico disciplinato dall’art. 2700 del Codice Civile, la sua fede privilegiata copre esclusivamente i fatti avvenuti fisicamente in presenza del pubblico ufficiale.

Al contrario, la veridicità assoluta non si estende alle sintesi verbali, alle valutazioni soggettive o alle note dal significato dubbio redatte dal medico. Di conseguenza:

  • per contestare un’annotazione poco chiara non è necessario ricorrere a una formale querela di falso;
  • ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 604/1966, l’onere di provare il fatto che giustifica il licenziamento ricade interamente sul datore di lavoro.

Se il referto medico presenta elementi di ambivalenza che non permettono di accertare con certezza se l’assenza sia imputabile al dipendente, l’onere probatorio aziendale non può considerarsi soddisfatto.

Il caso: tre controlli domiciliari e il licenziamento del lavoratore

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte nasce dal licenziamento per giusta causa irrogato da un’azienda a un dipendente, accusato di essere risultato assente durante tre distinti accessi domiciliari di controllo da parte dell’INPS, così refertati:

  1. primo accesso “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo”;
  2. secondo accesso “non ha risposto nessuno all’indirizzo”;
  3. terzo accesso nuovamente “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo”.

Tanto in primo grado quanto in appello (tribunale e Corte d’appello di Venezia), i giudici hanno dato torto all’azienda, annullando il licenziamento e disponendo sia il reintegro del lavoratore sia il versamento dell’indennità risarcitoria ai sensi dello Statuto dei lavoratori (art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970).

Perché le diciture del referto sono state ritenute insufficienti?

Secondo i giudici di merito, espressioni come “sconosciuto/irreperibile” risultano intrinsecamente dubbie: possono infatti indicare sia la reale assenza del dipendente, sia l’impossibilità del medico fiscale di individuare correttamente l’abitazione. Nel caso specifico, tale incertezza è stata risolta a favore del lavoratore grazie a due elementi indiziari decisivi:

  • la presentazione tempestiva di giustificazioni da parte del dipendente;
  • il buon esito di altre visite di controllo svolte in date molto vicine a quelle contestate, elemento che dimostrava come l’indirizzo fosse in realtà facilmente individuabile.

Per quanto riguarda il terzo accesso, il lavoratore si era recato a una seduta di fisioterapia senza preavvisare l’azienda. I giudici hanno classificato questa omissione come una violazione di natura esclusivamente formale, punibile dal CCNL applicato con una semplice sanzione conservativa (come una multa o una sospensione) e non con l’espulsione.

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La pronuncia della Cassazione: i quattro principi per professionisti e PMI

L’azienda ha impugnato la decisione proponendo ricorso in Cassazione su quattro motivi, tutti integralmente respinti dalla Corte con motivazioni che tracciano precise linee guida per la gestione aziendale:

  1. interpretazione degli atti e referti medici. L’analisi e l’interpretazione di un atto amministrativo non normativo (come il verbale INPS) compiono un accertamento di fatto che compete unicamente ai giudici di merito. Tale valutazione non può essere riesaminata in Cassazione se non per gravi vizi logici o per violazione delle regole di interpretazione dei contratti (artt. 1362 e seguenti del Codice civile). Nel caso esaminato, l’integrazione del verbale con gli altri indizi è stata ritenuta logica e corretta;
  2. limiti dell’atto pubblico (art. 2700 c.c.). È stato riaffermato il principio secondo cui la fede privilegiata non tutela le diciture ambigue o le valutazioni del medico fiscale. La mancata contestazione del referto tramite querela di falso non impedisce di metterne in discussione il significato reale;
  3. mancato assolvimento dell’onere probatorio. In presenza di verbali dal contenuto ambivalente o incerto, il datore di lavoro non riesce a provare il presupposto di fatto del licenziamento, violando quanto richiesto dalla legge n. 604/1966;
  4. prevalenza delle sanzioni conservative del CCNL. Con riferimento specifico alla mancata comunicazione preventiva dell’assenza per fisioterapia (regolata nel caso di specie dagli artt. 31 e 38 del CCNL chimico-farmaceutico e dal D.M. Lavoro dell’11 gennaio 2016), la Corte ha ribadito un orientamento consolidato, supportato anche dalla sentenza n. 128/2024 della Corte Costituzionale. Quando un contratto collettivo prevede che una specifica condotta sia punita con una sanzione conservativa, il datore di lavoro ha il divieto assoluto di adottare la sanzione espulsiva del licenziamento (applicando la tutela reintegratoria ex art. 18, commi 4 e 5, Statuto dei lavoratori).

Le conseguenze per le PMI

Per le direzioni del personale e gli imprenditori, la sentenza n. 22621/2026 offre una chiara indicazione operativa: prima di avviare un procedimento disciplinare volto al licenziamento sulla base di una mancata visita fiscale, è indispensabile verificare con estrema attenzione il tenore letterale del verbale INPS.

In presenza di formule generiche o ambigue (come “sconosciuto all’indirizzo”), l’azienda deve raccogliere ulteriori prove inconfutabili dell’effettiva irreperibilità e assenza colpevole del dipendente, verificando al contempo che le previsioni del proprio CCNL non limitino la punibilità della condotta a mere sanzioni conservative.

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