Lo ha ribadito una sentenza della Cassazione e lo sta per stabilire una nuova legge al Senato: se un’attività non è un’esclusiva degli ordini professionali, chiunque può farla e farsi pagare. In Italia c’è da sempre una certa confusione legale ed economica sui limiti del lavoro dei “professionisti senza albo“, cioè tutti quei lavoratori autonomi e consulenti che non sono iscritti a un ordine professionale tradizionale (come lo sono invece avvocati, medici o commercialisti). Spesso nascono controversie perché i clienti si rifiutano di pagare queste figure per i servizi ricevuti, sostenendo che non avessero i titoli legali per svolgerli.
Di recente, però, due interventi – una sentenza della Corte di Cassazione e un disegno di legge in discussione al Senato – hanno chiarito le regole, stabilendo un principio di base: se una specifica attività non è riservata per legge a una categoria protetta (cioè a un albo), fa parte del libero mercato. Di conseguenza, chiunque la svolga ha diritto a ricevere il compenso concordato.
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La svolta della Cassazione: il caso della pratica di finanziamento
La questione è stata affrontata di recente dalla Corte di Cassazione (con l’ordinanza n. 7128/2026). I giudici si sono occupati di una società che si era rifiutata di pagare un consulente che le aveva fatto ottenere un finanziamento bancario, con la scusa che l’uomo non era un commercialista iscritto all’albo.
Nei primi gradi di giudizio i tribunali avevano dato ragione all’azienda, ma la Cassazione ha ribaltato le sentenze: preparare e seguire le pratiche per chiedere un prestito a una banca non è un’attività che la legge italiana riserva in via esclusiva ai commercialisti (e in questo caso non si trattava nemmeno di “mediazione creditizia”, per cui serve un’altra iscrizione specifica). Trattandosi di un’attività libera, il consulente ha fatto un lavoro legittimo e per questo l’azienda è obbligata a pagarlo.
La logica del codice civile italiano, ha spiegato la Corte, è tutelare la libertà di lavoro e di impresa. I lavori “riservati” agli iscritti a un albo sono un’eccezione, e in quanto tali vanno interpretati in modo molto restrittivo. Tutto ciò che non è esplicitamente vietato, è permesso.
Quando il cliente non deve pagare
Questo principio di libertà , però, vale solo finché non si invadono i confini delle professioni protette. La stessa Cassazione, in un’altra recente ordinanza (la n. 18764/2026), si è occupata di un caso opposto: un contabile senza albo che aveva gestito la contabilità e fatto le dichiarazioni dei redditi in modo continuativo per un cliente.
In questo caso i giudici hanno negato al contabile il diritto di essere pagato. La tenuta dei libri contabili e gli adempimenti fiscali ordinari sono infatti compiti che la legge riserva rigorosamente ai commercialisti. Farlo senza essere iscritti all’albo non solo rende nullo il contratto (facendo saltare il diritto al pagamento), ma fa anche scattare il reato penale di “esercizio abusivo della professione”.
| Natura della prestazione | Esempio pratico | Conseguenza giuridica | Profilo penale |
| Attività libera | Gestione e presentazione pratica di finanziamento bancario | Contratto valido, obbligo di pagamento del compenso | Nessun reato |
| Attività riservata | Tenuta continuativa della contabilità e dichiarazioni fiscali | Contratto nullo (artt. 1418 e 2231 c.c.), nessun compenso | Rischio reato ex art. 348 c.p. |
Il ddl delega al Senato blinda le attività libere
L’orientamento espresso dalla giurisprudenza sta trovando una sponda diretta anche sul piano legislativo. Il ddl delega di riforma delle professioni (A.S. 1663) sta portando avanti lo stesso identico principio di libertà economica.
Il 4 giugno 2026, la commissione Giustizia del Senato ha approvato un emendamento decisivo per l’intero comparto dei professionisti non ordinistici. Il testo specifica che tutto ciò che la legge non dichiara esplicitamente come “riservato” deve intendersi come attività libera.
Questa modifica corregge una precedente bozza del testo che rischiava di danneggiare i lavoratori autonomi, poiché confondeva le riserve di legge con le competenze generiche comunemente attribuite a una determinata categoria. La svolta è il frutto del pressing delle associazioni di categoria delle professioni non regolamentate, tra cui la Lapet e Confcommercio Professioni.
Nel pacchetto di riforme è stato inserito anche il richiamo al principio del test di proporzionalità previsto dal D.Lgs. n. 142/2020: d’ora in avanti, prima di introdurre qualunque nuova limitazione o vincolo di accesso ai servizi professionali, il legislatore dovrà effettuare una valutazione preventiva e rigorosa per evitare ingiustificate compressioni del mercato.











Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it