Il via libera definitivo è arrivato dal Senato: il disegno di legge n. 1864, noto nel dibattito pubblico come ddl beneficenza o ddl Ferragni, è legge dello Stato. Nato a seguito del caso Pandorogate per colmare un vuoto normativo e contrastare comunicazioni ambigue, il provvedimento introduce regole rigide e trasparenza per tutte le operazioni commerciali che associano la vendita di un prodotto a iniziative solidaristiche.
Per le imprese, i professionisti e chi si occupa di influencer marketing, si apre una nuova era di adempimenti burocratici e controlli preventivi.
Indice
Chi sono i soggetti interessati dalla novità del ddl beneficienza
La nuova disciplina si rivolge a produttori e professionisti che promuovono, vendono o forniscono prodotti destinando parte del ricavato a finalità benefiche. I destinatari dei proventi (definiti dalla legge soggetti meritori) includono una vasta platea:
- enti del Terzo settore (ETS);
- organizzazioni non governative (ONG), fondazioni e associazioni;
- Università, enti di ricerca pubblici e soggetti attivi nella ricerca scientifica o sanitaria;
- istituzioni scolastiche;
- enti attivi nei settori sociale, culturale, ambientale, religioso o umanitario (anche operanti all’estero).
Restano fuori dal perimetro della legge le attività di raccolta fondi svolte direttamente dagli enti non commerciali, a patto che non siano partecipati (direttamente o indirettamente) dai produttori o dai professionisti che vendono il prodotto. Sono fatte salve le normali raccolte fondi già disciplinate dal codice del Terzo settore e quelle degli enti religiosi basate su patti o intese con lo Stato.
I nuovi obblighi informativi
La normativa, adesso, prevede che se impresa decide di lanciare un prodotto legato a una causa solidale, il consumatore ha il diritto di ricevere un’informazione chiara e inequivocabile. Sulle confezioni o sui canali di vendita dovranno essere indicati obbligatoriamente:
- il beneficiario, che corrisponde a chi riceverà effettivamente la donazione;
- la finalità, ovvero per quale preciso scopo verranno impiegate le somme raccolte;
- l’impatto economico finanziario, che corrisponde alla quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo fisso devoluto per ciascuna unità di prodotto.
Le informazioni possono quindi essere inserite tramite targhette cartacee, adesivi o materiali di comunicazione nei punti vendita, purché il messaggio mantenga chiarezza, semplicità e un’adeguata evidenza grafica.
La comunicazione preventiva all’AGCM
La legge prevede anche un controllo ex post a un meccanismo di vigilanza preventiva. Nel dettaglio, almeno 15 giorni prima della messa in vendita del prodotto, le imprese dovranno comunicare il beneficiario, le finalità, la quota devoluta e i tempi previsti per il versamento all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Inoltre, entro 3 mesi dalla scadenza del termine fissato per il versamento, le stesse dovranno inviare – sempre all’AGCM – la comunicazione dell’avvenuta esecuzione del pagamento.
Influencer marketing sotto la lente
Il testo estende esplicitamente gli stessi identici obblighi di trasparenza informativa a chiunque promuova i prodotti tramite influencer marketing e canali social.
La norma specifica che i doveri di trasparenza scattano qualunque sia la forma di compenso percepito dall’influencer: non solo denaro, ma anche ricezione di prodotti, servizi o altre utilità. Si tratta di un giro di vite importante per un settore che ha visto l’introduzione di un codice ATECO specifico (73.11.03) e che conta ormai centinaia di operatori (tra ditte individuali e agenzie pubblicitarie) costantemente monitorati dalle linee guida AGCOM e dai tavoli tecnici di settore.
Sanzioni: quanto costa non adeguarsi
Il mancato rispetto dei nuovi obblighi informativi e di comunicazione non viene trattato con leggerezza. L’architettura sanzionatoria definita dall’articolo 4 della legge è chiara:
| Violazione | Sanzione Prevista | Note aggiuntive |
| Violazione degli obblighi informativi e comunicativi (Art. 2 e 3) | Da 5.000 € a 50.000 € | Salvo che il fatto costituisca reato o pratica commerciale scorretta (in quel caso si applica il Codice del Consumo con sanzioni fino a 10 milioni di euro). |
| Mancata pubblicazione del provvedimento sanzionatorio | Ulteriore sanzione da 5.000 € a 50.000 € | L’AGCM può imporre al responsabile di pubblicizzare la sanzione a proprie spese su sito web, social o quotidiani. |
La quantificazione della sanzione terrà sempre conto del prezzo di listino del prodotto e del numero di unità messe in commercio, per garantire proporzionalità all’operazione. Mentre il 50% delle somme incassate dalle sanzioni dell’Antitrust sarà devoluto a iniziative solidaristiche, che verranno individuate da un successivo decreto interministeriale.
Quando scattano i nuovi obblighi
Per le aziende che hanno già campagne solidali attive c’è una nota di tutela: la legge prevede il principio di irretroattività. Significa che la nuova disciplina non si applica alle promozioni, vendite e forniture che risultavano già in corso alla data della sua entrata in vigore.
Per qualsiasi nuova iniziativa pianificata da oggi in poi, invece, professionisti e PMI dovranno necessariamente adeguare i propri processi interni, la contrattualistica con i partner del Terzo settore e la programmazione delle campagne di marketing digitale per evitare pesanti sanzioni e, soprattutto, danni reputazionali difficili da sanare.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it