- Arriva la proroga per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle cripto attività introdotta dalla Legge di Bilancio.
- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato lo spostamento della scadenza del pagamento dell’imposta dal 30 giugno al 30 settembre 2023.
- L’imposta sostitutiva introdotta, rientra nella categoria dei “redditi diversi”, costituita dalle plusvalenze e altri proventi realizzati con rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività di almeno 2.000 euro.
Sulle criptovalute è stata introdotta una normativa che regola in che modo devono essere tassate le plusvalenze. Infatti, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’imposta sostitutiva sulle cripto attività, da pagare entro il 30 giugno 2023. Tuttavia, con una nota, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga al versamento dell’imposta di ben tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2023.
L’annuncio è stato pubblicato con un comunicato stampa del 13 giugno 2023, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso la proroga del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, prevista per l’affrancamento del valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023.
L’imposta è prevista dalla L. 197/2022, anche nota come Legge di Bilancio 2023. Infatti, ai commi da 133 a 137 dell’articolo 1, introduce la possibilità di affrancare il costo o il valore d’acquisto delle cripto-attività ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze.
Indice
Cripto attività: l’imposta sostitutiva
La nuova procedura è una delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2023, che introduce la nuova lettera nella categoria di “redditi diversi”. Questa è costituita dalle plusvalenze e gli altri proventi, realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Ma vediamo nel dettaglio cosa comporta la proroga annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e come funziona l’imposta sostitutiva.
In base a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2023, per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, che utilizza la tecnologia di registro distribuito, la blockchain, o una tecnologia analoga.
Di conseguenza, a partire dal periodo d’imposta 2023, i soggetti che posseggono cripto-attività, ad esclusione dell’opzione del regime del risparmio amministrato o gestito, sono tenuti a dichiarare le plusvalenze e le minusvalenze rilevanti in dichiarazione, nel periodo d’imposta del realizzo. Il calcolo deve essere effettuato secondo un criterio di cassa.
Tali plusvalenze o minusvalenze devono essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 26 per cento, direttamente o, eventualmente, per il tramite di un intermediario, secondo la tassazione sulle criptovalute presente in Italia.
Per calcolare le plusvalenze, il contribuente deve fare riferimento alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle cripto-attività permutate, ed il loro costo o valore di acquisto.
Tuttavia, la normativa, consente, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, di assumere in via opzionale, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore della cripto-attività a tale data con il pagamento di una imposta sostitutiva del 14 per cento. L’imposta sostitutiva è dovuta solamente sulle plusvalenze che superano i 2.000 euro.

Cripto-attività: proroga dell’imposta sostitutiva
La normativa stabiliva che l’imposta sostitutiva poteva essere versata scegliendo tra due modalità:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2023;
- in tre rate annuali di pari importo, con pagamento degli interessi nella misura del 3% sulle rate successive alla prima.
Tuttavia, con il comunicato n. 96 dello scorso 13 giugno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posticipato i termini precedentemente previsti.
Il MEF ha, inoltre, precisato con una disposizione normativa di prossima emanazione, che saranno prorogati di tre mesi, vale a dire dal 30 giugno al 30 settembre 2023, i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività.
La normativa stabilisce, inoltre, che le eventuali minusvalenze realizzate per effetto della rideterminazione del costo o valore d’acquisto non potranno comunque essere riportate in deduzione dall’ammontare delle plusvalenze realizzate nel 2023, e nei quattro periodi d’imposta successivi, contrariamente a quanto previsto dal nuovo comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR per le minusvalenze ordinarie.
Cosa prevede il regime fiscale sulle criptovalute
Quello pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è un comunicato stampa che annuncia semplicemente l’emanazione di un’ulteriore legge ad hoc che ufficializza la proroga di tre mesi.
Di conseguenza, la proroga troverà sostegno dal punto di vista giuridico con un emendamento al Dl 51/2023, il cosiddetto Omnibus.
L’emendamento riguarda anche la possibilità di rivalutazione con l’imposta sostitutiva del 14% ottenendo, così, un’imposizione ridotta rispetto alla più onerosa tassazione del 26%.
L’ultima manovra, invece, ha introdotto la possibilità di rideterminare il valore di ciascuna cripto-attività detenuta al 1° gennaio 2023.
Nello specifico, i commi da 126 a 147 della legge n. 197/2022 stabiliscono quelle che sono le regole per la tassazione delle operazioni riguardanti le cripto-attività e la loro valutazione. All’interno della normativa vengono regolati diversi aspetti sulle cripto attività, tra cui l’inquadramento, il calcolo delle plusvalenze e il monitoraggio fiscale.
Questi commi stabiliscono la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023. In più, la normativa introduce anche l’istituto della sanatoria. In questo modo il contribuente ha il diritto di pagare un’imposta sostitutiva del 14%, come abbiamo visto prima, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari import, con l’aggiunta degli interessi del 3% annuo.
Inoltre, in riferimento alle cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021, la normativa ha introdotto anche la possibilità di sanare le irregolarità commesse con la violazione delle norme sul monitoraggio fiscale e senza dichiarare gli eventuali redditi derivanti da quelle attività. Tuttavia, per quest’ultimo provvedimento non è ancora stato emanato un decreto attuativo.
Inquadramento delle cripto-attività
Nella Legge di Bilancio all’articolo 1 comma 133 si aggiungono al calcolo dell’imposta sui redditi diversi anche:
le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
In tal modo, con la Legge di Bilancio si è stabilita una disciplina fiscale da applicare a questo tipo di asset. In primo luogo, la legge stabilisce che le cripto-attività entrano a far parte dell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.
Inoltre, sono state inserite nel Testo unico delle imposte sui redditi aggiungendo una nuova categoria di “redditi diversi”.
Questa è costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta, detenzione di cripto-attività, comunque denominate, archiviate o negoziate elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Calcolo delle plusvalenze
La normativa consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative a operazioni che ruotano intorno alle cripto-attività realizzate fino al 1° gennaio 2023 attraverso l’introduzione, applicabile anche per le criptovalute, della disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando diversi regimi:
- regime amministrato: in cui l’intermediario svolge la funzione di sostituto d’imposta;
- regime dichiarativo: in cui il contribuente inserisce in modo autonomo il capital gain ottenuto nel Modello Redditi PF.
Infine, il legislatore ha stabilito che i componenti di reddito, sia positivi che negativi, risultanti dalla valutazione delle cripto-attività, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Cripto attività – Domande frequenti
La legge definisce come cripto-attività una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, che utilizza la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Sulle cripto attività è prevista la possibilità di rivalutazione con l’imposta sostitutiva del 14% in modo tale da evitare la più onerosa tassazione del 26%.
La scadenza del versamento dell’imposta sostitutiva sulle cripto attività era fissata inizialmente per il 30 giugno. Il MEF ha prorogato la scadenza di tre mesi al 30 settembre 2023. Scopri qui i dettagli.
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