Il concordato preventivo biennale consente a imprese e professionisti di definire in anticipo con l’Agenzia delle Entrate il reddito su cui pagare le imposte per due anni. Per il biennio 2026-2027 il termine di adesione è stato differito al 31 ottobre 2026: cadendo di sabato, l’adempimento slitta a lunedì 2 novembre. L’edizione di quest’anno arriva con un impianto ritoccato in più punti, ma con una precisazione che vale la pena fare subito, perché smentisce diverse ricostruzioni in circolazione: il metodo di calcolo della proposta non è cambiato.
Come funziona il concordato preventivo biennale
L’Agenzia delle Entrate elabora una proposta di reddito per ciascuno dei due anni, coerente con i dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della sua capacità contributiva. La proposta viene costruita attraverso processi decisionali completamente automatizzati, sulla base delle informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria.
Chi aderisce paga le imposte su quel reddito, indipendentemente da quanto guadagnerà effettivamente. I maggiori o minori redditi effettivi non rilevano ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori. Resta però la facoltà di versare i contributi sul reddito effettivo, se superiore a quello concordato.
L’adesione non esonera da nulla sul piano degli adempimenti: obblighi contabili e dichiarativi restano fermi, così come l’obbligo di presentare i modelli ISA. E l’IVA resta fuori dal perimetro del patto, applicandosi con le regole ordinarie.
Chi può aderire
Il concordato si rivolge ai contribuenti di minori dimensioni, cioè a chi ha ricavi o compensi non superiori alla soglia prevista per l’applicazione degli ISA, titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni nel territorio dello Stato.
La metodologia approvata per il biennio 2026-2027 riguarda esclusivamente i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, hanno applicato gli ISA. Chi opera in regime forfettario resta quindi fuori. Due novità chiariscono punti prima incerti: l’adesione al concordato in assenza dei requisiti è priva di effetti e lo stesso vale per l’adesione effettuata in presenza di una causa di esclusione.
La scadenza: il termine del 31 ottobre slitta AL 2 novembre
Il termine ordinario per aderire sarebbe il 30 settembre. Per il biennio 2026-2027 è stato però differito al 31 ottobre 2026, ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Poiché il 31 ottobre 2026 cade di sabato, per effetto della regola generale sugli adempimenti fiscali l’invio telematico si sposta a lunedì 2 novembre. Lo stesso intervento normativo ha spostato al 15 maggio 2026 il termine per il rilascio dei programmi informatici, slittamento reso necessario proprio per recepire le modifiche introdotte.
I tetti all’incremento della proposta
La proposta di reddito concordato non può eccedere il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente, rettificato secondo gli articoli 15 e 16 del decreto CPB, oltre determinate misure legate al punteggio di affidabilità fiscale conseguito in quell’anno.
| Punteggio ISA nel periodo precedente | Incremento massimo della proposta |
|---|---|
| pari a 10 | 10% |
| da 9 a meno di 10 | 15% |
| da 8 a meno di 9 | 25% |
| da 6 a meno di 8 | 30% |
| da 1 a meno di 6 | 35% |
Le prime tre soglie erano già previste. Le ultime due sono state aggiunte quest’anno, estendendo la protezione anche ai contribuenti meno affidabili, che nelle edizioni precedenti potevano ricevere proposte di incremento senza limite.
Attenzione a due precisazioni che cambiano il quadro. Intanto, se la proposta, tenuto conto di questi tetti, risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia, la limitazione non trova applicazione. In secondo luogo, la stessa regola vale anche per la determinazione della proposta relativa al valore della produzione netta ai fini IRAP.
Come viene calcolata la proposta
La metodologia per il biennio 2026-2027 è stata approvata con decreto del viceministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 maggio 2026, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 20 maggio.
Il decreto afferma esplicitamente che non si introducono modifiche al percorso metodologico di calcolo rispetto alle annualità pregresse. Le ricostruzioni che parlano di un algoritmo nuovo, quindi, sono imprecise: l’aggiornamento ha riguardato l’adeguamento alla classificazione ATECO 2025, non il metodo.
La proposta tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione. Per le rivalutazioni prospettiche vengono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.
C’è poi un meccanismo di gradualità poco noto e molto rilevante: per garantire il raggiungimento progressivo della piena affidabilità al termine del biennio, la proposta per il 2026 tiene conto del reddito dichiarato per il 2025 e, nella misura del 50%, del maggior reddito individuato con la metodologia. In altri termini, lo scarto verso il valore teorico viene coperto a metà nel primo anno.
Le riduzioni per chi ha sospeso l’attività
Il decreto prevede che l’Agenzia tenga conto di eventi straordinari comunicati dal contribuente. I redditi individuati con la metodologia per il 2026 sono ridotti:
- del 10% in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;
- del 20% per sospensioni superiori a sessanta giorni e fino a centoventi;
- del 30% per sospensioni superiori a centoventi giorni.
Gli eventi rilevanti sono quelli calamitosi con stato di emergenza dichiarato, i danni ai locali o alle scorte, l’impossibilità di accedere ai locali, la sospensione amministrativa comunicata alla Camera di commercio e la sospensione dell’esercizio della professione comunicata all’ordine, agli enti previdenziali o alle casse. Devono essersi verificati nel 2026 e comunque prima dell’adesione.
Quando il concordato cessa di produrre effetti
Il patto viene meno quando circostanze eccezionali, espresse nel decreto ministeriale, determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli concordati. La soglia è stata fissata dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, che ha modificato l’articolo 19, comma 2, del decreto CPB.
Il confronto non si fa sui valori grezzi: i redditi e i valori della produzione da porre a raffronto con quelli concordati sono quelli effettivi, quantificati secondo gli articoli 15 e 16 del decreto CPB. Il punto principale è che non basta un calo di fatturato, per quanto marcato. Le circostanze rilevanti sono soltanto quelle elencate:
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- eventi straordinari con danni ai locali che li rendano inagibili, danni rilevanti alle scorte tali da sospendere il ciclo produttivo, impossibilità di accedere ai locali, sospensione dell’attività quando l’unico o principale cliente ha a sua volta interrotto la propria;
- liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell’unica azienda;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi, comunicata alla Camera di commercio;
- sospensione dell’esercizio della professione, comunicata all’ordine, agli enti previdenziali o alle casse;
- impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale, comprovati da un incremento annuo dell’indice dei prezzi superiore al 5%.
Quest’ultima voce è la clausola che intercetta la crisi in corso ed è subordinata a un parametro oggettivo: senza quell’incremento dell’indice, non opera.
Le conseguenze
Va infine considerato un effetto che spesso sfugge nella valutazione di convenienza: la cessazione comporta, per il periodo d’imposta in cui si verificano i presupposti, il venir meno di tutti gli effetti derivanti dall’adesione, compresi i benefici premiali riconosciuti dal comma 3 dell’articolo 19. Uscire dal concordato per una circostanza eccezionale significa quindi perdere, per quell’anno, anche il regime premiale.
Quanto alla sospensione dell’esercizio della professione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che né la norma né il decreto ministeriale prevedono una durata minima: la sospensione comunicata all’Ordine è considerata in sé circostanza eccezionale, a prescindere dalla durata e dalla ragione che l’ha determinata, purché sia individuabile un nesso causale con la riduzione del reddito oltre la soglia.
Le cause di decadenza dal CPB
La cessazione è cosa diversa dalla decadenza. Quest’ultima coinvolge entrambi i periodi d’imposta e le sue cause sono state ridisegnate dal decreto di agosto.
Si decade quando, a seguito di accertamento, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati. Oppure quando, nel periodo d’imposta precedente a quelli oggetto di concordato, emergono errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della proposta, tali che il reddito o il valore netto della produzione ricalcolati sui dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati. Si decade, infine, in presenza di altre violazioni di non lieve entità.
Su questo fronte arriva però una novità che attenua il rischio dell’errore in buona fede: in caso di dichiarazione integrativa presentata per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati comunicati, il reddito concordato viene rideterminato sulla base dei dati corretti, e le sanzioni collegate possono essere definite con il ravvedimento operoso.
Le nuove regole per chi rinnova
Il 2025 è la prima annualità in cui trova applicazione la disciplina del rinnovo. Chi ha aderito al biennio 2024-2025 e ha conservato i requisiti può accedere a una nuova proposta. Per questi contribuenti la base di calcolo è costituita dal reddito e dal valore della produzione netta effettivi dell’ultimo anno del biennio precedente, rettificati secondo gli articoli 15, 16 e 17 del decreto CPB.
E qui opera la limitazione che l’Agenzia ha chiarito con la circolare 4/E del 6 luglio 2026: chi rinnova non può dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio di affidabilità relativo al 2025. La ragione è che per quei soggetti il reddito del 2025 resta quello determinato in sede di adesione al precedente concordato. Chi aderisce per la prima volta, invece, conserva la facoltà di adeguamento.
La preclusione ha un effetto immediato: il punteggio ISA determina sia il tetto all’incremento della proposta, sia l’aliquota dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato.
I vantaggi
A compensare, chi rinnova ottiene vantaggi che il primo accesso non ha. Alcune cause di esclusione legate alle modifiche della compagine sociale sono state neutralizzate, in particolare per l’ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, o redditi d’impresa o di lavoro autonomo non superiori a 35.000 euro.
Soprattutto, il regime premiale viene rafforzato. In caso di rinnovo sono riconosciuti l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 100.000 euro annui per l’IVA e fino a 70.000 euro annui per le imposte dirette e l’IRAP, l’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui e l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
A questo si aggiunge che, per il biennio 2026-2027, sui versamenti rateali delle imposte relativi alle medesime annualità non siano dovuti interessi.
L’imposta sostitutiva sul maggior reddito
Chi aderisce può assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali la parte di reddito derivante dall’adesione che eccede il reddito effettivo dichiarato nell’anno precedente, rettificato al netto delle poste straordinarie come plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti.
L’aliquota è graduata dal 10 al 15% in funzione del livello di affidabilità fiscale conseguito nel periodo precedente: più alto il punteggio ISA, più bassa l’aliquota.
Il ravvedimento per chi rinnova
Chi ha applicato gli ISA e rinnova l’adesione per il biennio 2026-2027 entro i termini di legge può accedere a un regime di ravvedimento sulle annualità dal 2020 al 2023.
Il meccanismo prevede il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito già dichiarato e lo stesso reddito incrementato di una percentuale legata al punteggio ISA di quell’anno: 5% per chi aveva 10, 10% da 8 a meno di 10, 20% da 6 a meno di 8, 30% da 4 a meno di 6, 40% da 3 a meno di 4, 50% sotto il 3.
Per i periodi d’imposta 2022 e 2023 l’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 10% con affidabilità pari o superiore a 8, del 12% da 6 a meno di 8, del 15% sotto il 6. Sono previste regole specifiche per le annualità in cui ricorrevano determinate circostanze: in quei casi l’incremento è fissato al 25% e l’aliquota al 12,5% per le imposte sui redditi, con aliquota IRAP del 3,9%.
Gli acconti
L’acconto relativo ai periodi d’imposta oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d’imposta di applicazione, se l’acconto è versato in due rate, la seconda è determinata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Una novità riguarda specificamente chi rinnova: in caso di rinnovo del concordato non trovano applicazione le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 20 del decreto CPB.
A chi conviene il CPB
Il concordato premia la prevedibilità. Conviene a chi si attende una crescita del reddito nel biennio, perché l’eventuale maggior guadagno resta fuori dalla tassazione concordata. Penalizza invece chi prevede una contrazione che non rientri tra le circostanze eccezionali ammesse alla sospensione: in quel caso le imposte restano dovute sul reddito concordato.
Il punteggio ISA è la variabile decisiva su entrambi i fronti: determina quanto può salire la proposta e quanto costa la parte incrementale. Un punteggio alto significa proposta vicina al dichiarato e aliquota minima; un punteggio basso significa un tetto più largo e un’aliquota più alta.
Per chi rinnova, infine, il calcolo va fatto tenendo conto che il punteggio 2025 non è più correggibile, ma che la premialità sulle compensazioni e sui rimborsi è sensibilmente più ampia.
Domande frequenti
Il termine è il 31 ottobre 2026, differito rispetto all’ordinario 30 settembre. Cadendo di sabato, l’adempimento slitta a lunedì 2 novembre.
No. La metodologia per il biennio 2026-2027 riguarda i contribuenti che nel 2025 hanno applicato gli ISA.
Dal 10% al 35% a seconda del punteggio ISA. Il limite non opera se la proposta così determinata risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali.
Non di per sé. La cessazione opera solo in presenza delle circostanze eccezionali tipizzate dal decreto ministeriale, e a condizione che la riduzione del reddito effettivo superi il 30% rispetto a quello concordato.
Vengono meno per il periodo d’imposta in cui si verificano i presupposti della cessazione, insieme a tutti gli altri effetti dell’adesione.
No. Non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare l’affidabilità relativa al 2025.
No. Restano fermi gli obblighi contabili e dichiarativi e l’obbligo di presentazione dei modelli ISA. L’IVA segue le regole ordinarie.
















Ivana Zimbone
Direttrice responsabile