Certificazione unica 2026, oltre 270 mila errori segnalati: cosa fare per non perdere il credito

Casi particolari, regole e istruzioni per evitare controlli e sanzioni

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La certificazione unica (CU) 2026 deve essere utilizzata dai sostituti di imposta per comunicare al Fisco i redditi erogati nell’anno precedente a lavoratori dipendenti, collaboratori e autonomi (che a loro volta hanno diritto a riceverlo). Il tutto deve avvenire nel rispetto di precise regole e scadenze, che nel 2026 variano in base alla tipologia di reddito certificato.

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Cos’è la certificazione unica

La certificazione unica (CU) è il documento con cui i sostituti d’imposta (datori di lavoro o enti pensionistici) attestano i redditi corrisposti a lavoratori dipendenti, collaboratori, pensionati e liberi professionisti nel corso di un anno solare. Introdotta nel 2015 in sostituzione del vecchio modello CUD, la CU rappresenta la base fondamentale per la determinazione del carico fiscale del contribuente e per la corretta elaborazione della dichiarazione dei redditi.

Il documento fa sempre riferimento all’anno precedente. Quindi, la CU 2026 contiene tutte le informazioni sui redditi erogati nel 2025.

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Quali informazioni contiene

All’interno della certificazione confluiscono i redditi di lavoro dipendente e assimilati (stipendi, indennità e pensioni) i redditi di lavoro autonomo e i compensi per prestazioni professionali, provvigioni e redditi diversi, ma anche i trattamenti assistenziali erogati dall’INAIL o da altri enti previdenziali e i corrispettivi derivanti da affitti di durata inferiore ai 30 giorni (cosiddetti affitti brevi) per i quali è stata operata la ritenuta.

Oltre alle informazioni sul reddito, infatti, questo documento contiene anche dati che riguardano il datore di lavoro e il lavoratore, l’entità delle imposte pagate, dati sulle agevolazioni per figli a carico, sul TFR maturato, ma anche redditi percepiti da affitti.

Novità 2026

Il modello CU è stato aggiornato dall’Agenzia delle Entrate per integrare le novità operative – per sostituti di imposta e lavoratori – nel 2026. In particolare, dopo il periodo di transizione seguito alla riforma del comparto, il modello 2026 elimina definitivamente i vecchi riferimenti (come la codifica “N3”) legati alla normativa precedente. Il sistema si assesta sull’utilizzo del codice “20”, dedicato a quelle somme che non concorrono alla formazione della base imponibile fino alla soglia di 15.000 euro, garantendo così una maggiore chiarezza nella gestione dei compensi per i collaboratori sportivi.

Inoltre, per la prima volta, la certificazione unica prevede uno spazio specifico per l’indicazione del codice identificativo nazionale (CIN). Questo inserimento permette all’amministrazione finanziaria di monitorare con precisione i flussi derivanti dagli affitti brevi, collegando direttamente il reddito dichiarato alla singola struttura ricettiva. Questo permetterà di monitorare le entrate derivanti da queste attività che, come stabilito dalla manovra 2026, si considerano imprenditoriali a partire dal terzo immobile in poi.

Infine, nel 2026 i sostituti d’imposta restano esonerati dall’obbligo di emettere la certificazione per i compensi erogati ai forfettari, con l’unica eccezione rappresentata da alcune categorie particolari, come i professionisti dell’area sanitaria.

Perché è importante per il contribuente

La CU non è solo un riepilogo contabile, ma un documento di garanzia. Grazie a essa, il cittadino può verificare se le tasse trattenute in busta paga o sul compenso sono state effettivamente dichiarate allo Stato. Inoltre, la mancata ricezione della CU entro i termini previsti impedisce al lavoratore di presentare correttamente il modello 730 o il modello redditi, esponendolo al rischio di accertamenti.

La certificazione deve inoltre essere presentata dal sostituto di imposta prima dell’invio del modello 770.  Questo adempimento permetterà al sistema di effettuare i controlli di coerenza automatizzati. I software infatti, grazie a un incrocio immediato dei dati, verificheranno che le ritenute dichiarate nel 770 corrispondano a quelle certificate nelle CU. In caso di discordanza, possono essere inviati avvisi bonari o richieste di chiarimenti all’impresa.

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Quando scatta il rimborso 730

Di per sé, una CU perfetta emessa da un unico datore di lavoro di solito porta a un saldo pari a zero (le tasse dovute sono già state trattenute in busta paga). Il diritto al rimborso IRPEF scatta principalmente se:

  • sono state sostenute spese detraibili/deducibili (spese mediche, mutui, ristrutturazioni, ecc.) che abbassano l’imposta netta dovuta;
  • il datore di lavoro ha applicato ritenute in eccesso rispetto a quanto realmente dovuto, oppure non ti ha erogato bonus a cui avevi diritto (come il trattamento integrativo).
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Come non perdere il credito

Per essere sicuri di ricevere il credito senza intoppi ed evitare i controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate (che possono bloccare l’erogazione del rimborso), i dati da controllare sulla CU prima di inviare il 730 sono i seguenti:

  • dati del sostituto d’imposta, l’identificativo del datore di lavoro (o dell’ente previdenziale, come l’INPS) che effettuerà il conguaglio. Se nel modello 730 viene indicato un sostituto d’imposta sbagliato, cessato o non più attuale, l’Agenzia delle Entrate non saprà a chi inoltrare la richiesta di rimborso, causando un blocco immediato della pratica;
  • giorni di lavoro o pensione (punti 6 e 7), poiché le detrazioni spettano in base ai giorni effettivi di lavoro o pensione. Quindi, è importante accertarsi che il numero indicato sia esatto. Per chi possiede più di una CU (ad esempio per aver cambiato impiego o percepito la NASpI), la somma dei giorni lavorati non deve mai superare i 365, pena il blocco e il ricalcolo automatico della dichiarazione;
  • ritenute irpef (punto 21) e addizionali (punti 22 e 26), che rappresentano l’importo delle tasse che ti sono già state trattenute. Il rimborso totale che si può ottenere (inserendo spese mediche, interessi del mutuo, ecc.) non potrà mai superare in questo caso la cifra delle ritenute IRPEF pagate (Punto 21). Se questo campo è a zero (situazione tipica dei redditi molto bassi, la cosiddetta “no tax area”), non c’è capienza fiscale e non si potrà ricevere rimborsi tramite le detrazioni;
  • dati dei familiari a carico, controllando attentamente i mesi a carico e la percentuale di detrazione. Con l’introduzione dell’assegno unico, le detrazioni per i figli a carico sotto i 21 anni non sono più presenti nel 730, mentre rimangono per il coniuge o i figli di età superiore ai 21 anni. L’inserimento di un familiare che in realtà ha superato la soglia di reddito annuo consentito genera accertamenti e la restituzione delle somme;
  • trattamento integrativo (punti 390 e successivi), che consiste in un’agevolazione economica destinata ai lavoratori dipendenti e assimilati. L’importo può raggiungere un massimo di 1.200 euro annui per i contribuenti che rispettano specifici limiti di reddito complessivo (punti 390 e successivi della certificazione unica). Nella Certificazione Unica, il punto 391 indica la quota di bonus già erogata dal sostituto d’imposta durante l’anno. Tuttavia, quando un lavoratore percepisce redditi da diverse fonti (più contratti part-time, indennità INPS, collaborazioni), il reddito complessivo reale potrebbe superare le soglie previste per il beneficio. Se il bonus è stato percepito mensilmente ma, a fine anno, il calcolo definitivo dell’imposta rivela la perdita del diritto, il contribuente è tenuto alla restituzione integrale dell’importo in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o redditi PF);
  • presenza di conguagli tra più CU per chi nel corso dell’anno di imposta ha avuto più datori di lavoro. In questo caso bisogna controllare le annotazioni finali per capire se l’ultimo datore di lavoro ha effettuato il conguaglio dei redditi precedenti. In assenza di conguaglio, la semplice unione di due CU perfette fa quasi sempre scattare un debito d’imposta per via dell’innalzamento dello scaglione IRPEF complessivo.

Le cause dei controlli preventivi (e relativi ritardi)

Anche se i dati della tua CU sono corretti, l’Agenzia delle Entrate può comunque bloccare temporaneamente il rimborso per effettuare verifiche documentali. Di seguito le casistiche più comuni.

Situazione nella DichiarazioneConseguenza sull’erogazione del Rimborso
Accettazione senza modifiche (o modifiche ininfluenti) del 730 precompilatoRimborso fluido e accreditato in busta paga/pensione nei mesi di luglio o agosto.
Modifiche sostanziali al precompilato (es. inserimento massiccio di spese non tracciate)Rischio di blocco per controlli preventivi, richiesta di esibizione delle fatture e scontrini.
Rimborso spettante superiore a 4.000 €Blocco automatico per controlli di rito, l’erogazione slitta spesso tra l’autunno e l’inverno direttamente tramite l’Agenzia delle Entrate.
Incongruenze gravi (es. giorni di lavoro > 365, partita IVA cessata del Sostituto)Pratica respinta, necessità di presentare un modello 730 integrativo o correttivo nei mesi successivi.

Gli errori segnalati dall’INPS

Non solo errori di calcolo e ritardi, dopo le recenti criticità registrate a inizio maggio su NASpI e cassa integrazione, l’INPS ha confermato un nuovo problema tecnico riguardante le certificazioni uniche. L’anomalia coinvolge circa 270.000 pensionati, i quali hanno ricevuto un documento fiscale incompleto: l’imposta relativa all’addizionale comunale, pur essendo stata regolarmente trattenuta ogni mese dalla pensione nel corso del 2025, non compare nei campi corrispondenti della certificazione, che risultano quindi vuoti.

In particolare, il problema emerge con maggiore frequenza in due situazioni distinte:

  • pensionati residenti in Comuni con addizionale attiva, in questo caso l’errore è visibile se, confrontando la CU con i cedolini della pensione ricevuti durante l’anno, la voce dell’addizionale comunale risulta pari a zero nella CU nonostante i prelievi mensili siano avvenuti correttamente.
  • eredi di contribuenti deceduti nel 2025, ovvero familiari o eredi che si occupano della dichiarazione dei redditi e potrebbero trovarsi in possesso di una documentazione parziale o non allineata.

Secondo quanto comunicato dall’Istituto, le cifre omesse sono generalmente di modesta entità, spesso inferiori alla soglia di 12 euro (fonte: comunicazioni ufficiali INPS/Nota tecnica interna). Tuttavia, anche se l’importo economico è ridotto, la discrepanza formale non è trascurabile.

Un disallineamento tra i dati presenti nei database dell’Agenzia delle Entrate e quelli indicati nella dichiarazione dei redditi può causare complicazioni burocratiche, come il blocco temporaneo dei rimborsi fiscali o l’invio automatico di segnalazioni di irregolarità. Per ovviare al problema, l’INPS ha avviato le procedure di correzione per emettere le nuove certificazioni rettificate.

L’INPS ha comunicato il 20 maggio 2026 di aver già provveduto a elaborare e trasmettere le certificazioni uniche rettificate all’Agenzia delle Entrate. I tempi tecnici di recepimento vedranno l’aggiornamento dei sistemi della precompilata nei giorni successivi. Se lo studio (o il contribuente in autonomia) ha già trasmesso il modello usando i dati errati, sarà necessario predisporre un 730 Integrativo o un Modello Redditi PF Correttivo nei termini per sanare la discrepanza formale prima che scattino i controlli automatizzati. Se il 730 invece non è stato ancora inviato, conviene aspettare qualche giorno e attendere che l’Agenzia delle Entrate recepisca in automatico la CU corretta nei sistemi della precompilata.

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Calendario scadenze 2026

Il calendario delle scadenze per l’invio dei flussi all’Agenzia delle Entrate fissa al 16 marzo 2026 il termine per la trasmissione delle CU relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati e redditi di lavoro autonomo occasionale. La scadenza per la trasmissione delle certificazioni riguardanti esclusivamente il lavoro autonomo professionale abituale e le provvigioni (soggetti titolari di partita IVA) è fissata invece al 30 aprile 2026. Mentre il 2 novembre 2026 è l’ultimo giorno per l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata. La scadenza ordinaria del 31 ottobre, cadendo di sabato, slitta infattial primo giorno lavorativo successivo.

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Sanzioni in caso di ritardo o mancato invio

Per ogni singola certificazione omessa, tardiva o errata la normativa prevede l’applicazione di una sanzione base (di 100 euro). Questa non viene applicata una sola volta per l’intero invio, ma si moltiplica per ogni singolo percipiente. Se, ad esempio, un’azienda dimentica di inviare le certificazioni per dieci dipendenti, l’importo base di 100 euro verrà applicato dieci volte, portando il totale a 1.000 euro. Esiste tuttavia un tetto massimo di protezione fissato a 50.000 euro per anno solare, oltre il quale la sanzione non può salire.

Tuttavia, se un invio viene scartato dal sistema o se ci si accorge di un errore materiale subito dopo la scadenza, si hanno a disposizione 5 giorni per trasmettere il modello corretto senza dover pagare alcuna sanzione. Se il ritardo supera i cinque giorni ma la regolarizzazione avviene entro due mesi dalla scadenza, la sanzione per ogni singola certificazione viene ridotta a un terzo, passando da 100 euro a 33,33 euro. In questo caso, anche il massimale annuo si abbassa significativamente, scendendo a 20.000 euro.

C’è da dire poi che sono riconosciute ulteriori riduzioni alle sanzioni già ridotte se si ricorre all’istituto del ravvedimento operoso. Nel dettaglio, se si interviene entro i 60 giorni, la sanzione può scendere fino a circa 3,70 euro per certificazione. Se invece si supera la soglia dei due mesi ma si provvede comunque all’invio prima che il fisco notifichi l’errore, l’importo si attesta tipicamente intorno agli 11,11 euro (1/9 di 100 euro).

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Chi è obbligato a fare la certificazione unica

L’obbligo di emissione della CU ricade sui sostituti d’imposta, ovvero i soggetti che erogano somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali o premi assicurativi.

Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il 2026, i principali soggetti obbligati sono:

  • società di capitali (Spa, Sapa, Srl) e società di persone (Snc, Sas);
  • enti commerciali e non commerciali, incluse le associazioni e i consorzi;
  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • persone fisiche che esercitano arti e professioni (lavoratori autonomi);
  • condomini per i corrispettivi erogati ad appaltatori o per compensi all’amministratore.
  • curatori fallimentari e commissari liquidatori.
  • amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici (es. INPS per le pensioni o la NASpI).
  • intermediari immobiliari inclusi i gestori di portali telematici (come Airbnb) che incassano i canoni per locazioni brevi.

Le regole per il regime forfettario

Tradizionalmente, chi opera in regime forfettario gode di una posizione ibrida: non subisce ritenute d’acconto sui propri ricavi, ma è tenuto a operare come sostituto d’imposta in determinate circostanze. Tuttavia, come previsto dall’art. 4 comma 6-septies del DPR 322/98, vige l’esonero dall’obbligo di certificazione unica per i compensi erogati a terzi professionisti o lavoratori autonomi.

In precedenza, se un forfettario si avvaleva della consulenza di un avvocato o di un commercialista, pur non dovendo trattenere la ritenuta d’acconto (non agendo come sostituto d’imposta per queste categorie), doveva comunque inviare la CU per segnalare all’Agenzia delle Entrate le somme corrisposte. Oggi, questo obbligo è venuto meno, lasciando al forfettario solo un compito residuo: indicare l’ammontare complessivo di tali compensi all’interno della propria dichiarazione dei redditi (quadro RS del modello redditi).

L’obbligo di emissione della CU rimane invece nel caso in cui il contribuente forfettario abbia dei lavoratori dipendenti. In questa fattispecie, il forfettario agisce a tutti gli effetti come un normale sostituto d’imposta: deve trattenere l’IRPEF, i contributi e le addizionali, versarli tramite F24 e, infine, certificare tali flussi attraverso la certificazione unica.

Il caso degli eredi

Un altro aspetto di rilievo riguarda la continuità degli adempimenti fiscali in caso di decesso del sostituto d’imposta. La morte del titolare di una ditta individuale o di un professionista non estingue l’obbligo di documentare i compensi erogati durante l’anno fiscale.

In questi casi, la responsabilità dell’invio telematico della certificazione unica si trasferisce direttamente agli eredi. Essi sono tenuti a completare la procedura entro le scadenze ordinarie, agendo in nome e per conto del de cuius. Questa norma serve a evitare che i percipienti (dipendenti o collaboratori) si trovino nell’impossibilità di presentare la propria dichiarazione dei redditi a causa di una lacuna documentale derivante dalla scomparsa del datore di lavoro o committente.

Esclusi

I datori di lavoro domestico (es. per colf e badanti), invece, non sono sostituti d’imposta e non sono obbligati a rilasciare la Certificazione Unica ministeriale; devono però consegnare al lavoratore una dichiarazione sostitutiva semplice che riepiloghi le somme pagate durante l’anno.

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Il team editoriale di Partitaiva.it

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