Contributo EPAP a fondo perduto per rilevare studio professionale: come funziona la misura anche per i forfettari

Il contributo è commisurato al mutuo bancario, non al prezzo. E le clausole obbligatorie producono effetti fiscali diversi per chi compra, per chi vende e per chi è in regime forfettario.

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L’EPAP riconosce un contributo a fondo perduto fino a 36.000 euro a chi rileva uno studio professionale. Spetta al cessionario iscritto all’ente, quindi a dottori agronomi e forestali, geologi, chimici, fisici e attuari, ed è pari al 12% del finanziamento bancario ottenuto per l’operazione, elevato al 15% quando ad acquistare è una donna o un professionista che non ha ancora compiuto 41 anni.

La misura discende dal regolamento per il passaggio generazionale approvato dal ministero del Lavoro il 21 marzo 2022, reso operativo con un bando pubblicato sul sito dell’Ente.

Il punto che merita più attenzione, però, non è l’importo. Il contributo è commisurato al mutuo e non al prezzo, esclude le cessioni fra familiari stretti e impone clausole contrattuali che producono effetti fiscali diversi per chi compra, per chi vende e per chi applica il regime forfettario.

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Contributo EPAP passaggio generazionale: chi può ottenerlo

Chi ha seguito almeno una cessione di studio professionale sa che la parte difficile raramente stia nel trovare l’accordo sul prezzo. La parte più difficile è farlo resistere nel tempo, perché i clienti seguono la persona e non la partita IVA e un pacchetto pagato oggi può valere molto meno dopo un anno. Il regolamento EPAP prova a rispondere proprio a questa difficoltà.

Il contributo è riservato al cessionario, cioè a chi acquisisce l’attività, purché iscritto all’EPAP. Servono almeno tre anni di iscrizione alla data della domanda, la regolarità dichiarativa e contributiva verso l’Ente, il pagamento della quota all’Ordine, il rispetto dell’obbligo formativo e l’assenza di procedimenti disciplinari o contenziosi.

Il requisito dei tre anni non si applica al dipendente che rileva lo studio in cui lavora con regolare contratto da almeno tre anni, a condizione che si iscriva all’EPAP prima della domanda.

Le operazioni ammesse sono la cessione di attività individuali con il relativo pacchetto clienti, il trasferimento di quote di studi associati e società tra professionisti, le fusioni e aggregazioni, l’acquisizione di attività rientranti nelle competenze degli iscritti.

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Quanto vale il contributo

La misura è pari al 12% del finanziamento che il cessionario ottiene da una banca per sostenere l’acquisizione, con un massimo di 36.000 euro. La percentuale sale al 15%, con lo stesso tetto, per le cessioni a donne o a giovani che alla data della domanda non hanno compiuto 41 anni.

Nelle operazioni su studi associati o STP il limite è di 36.000 euro per socio e 72.000 euro per studio.

Il contributo arriva in due tranche: il 60% dopo la firma del contratto definitivo, una volta verificati il pagamento dell’acconto al cedente e l’erogazione del mutuo; il saldo alla fine del periodo di affiancamento, in proporzione all’eventuale revisione del prezzo. Il regolamento lo dichiara cumulabile con altri benefici, entro il 100% del costo.

Gli aspetti peculiari del bando che dovrebbero sempre essere approfonditi

Il regolamento non premia l’acquisto in sé, ma il ricorso al credito bancario: chi rileva uno studio con risorse proprie non ottiene nulla.

Per raggiungere il tetto di 36.000 euro occorre un finanziamento di 240.000 euro con la percentuale maggiorata, di 300.000 euro con quella ordinaria. In una cessione da 60.000 euro interamente finanziata, il contributo vale 7.200 euro, oppure 9.000 per una giovane professionista.

L’istanza va accompagnata dalla delibera della banca e l’esito positivo dell’ente resta subordinato all’impegno dell’istituto a finanziare. Per il giovane professionista con un reddito ancora contenuto il problema concreto potrebbe essere quello di mutuo, più che il contributo.

C’è poi una facoltà poco conosciuta, cioè che il beneficiario possa chiedere che l’EPAP versi il contributo direttamente al cedente, a titolo di pagamento di una parte del prezzo. Nelle trattative è un argomento utile a ridurre il rischio percepito da chi vende.

Perché il genitore non può cedere al figlio

Un secondo aspetto peculiare, che può risultare antitetico al testo e alla ratio della disposizione, è che sono escluse le operazioni tra coniugi e quelle in cui il cessionario è parente o affine del cedente entro il secondo grado.

Restano quindi fuori il padre che cede al figlio, il nonno al nipote, il suocero al genero, il professionista al cognato. Sono invece ammesse, perché oltre il secondo grado, le cessioni dallo zio al nipote o tra cugini.

Il “passaggio generazionale” del regolamento va inteso in senso anagrafico e non familiare, come spesso si intende in diritto societario e tributario. L’ente, di fatto, finanzia il trasferimento a un collega più giovane, non la successione dentro la famiglia.

La scelta è comprensibile, perché tra familiari il prezzo è facilmente orientabile, ma ha un effetto pratico rilevante nelle professioni in cui lo studio di famiglia è ancora un canale frequente di ricambio.

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Come funziona la fiscalità del passaggio

Dopo la riforma del decreto legislativo 192 del 2024, il corrispettivo della cessione della sola clientela rientra nel reddito di lavoro autonomo per effetto del principio di onnicomprensività del nuovo articolo 54 del TUIR, ed è soggetto a IVA come prestazione di servizi, come confermato dalla risposta n. 311/2025.

La tassazione separata è possibile solo se il corrispettivo è percepito, anche in più rate, nello stesso periodo d’imposta. Lo schema EPAP impone almeno dodici mesi tra acconto e saldo e, pertanto, le due somme cadono per forza in anni diversi: il che rende complicata la tassazione separata.

Sul fronte del cessionario in regime ordinario, il costo della clientela è deducibile in quote non superiori a un quinto, ai sensi dell’articolo 54-sexies, comma 3 del TUIR.

Quanto al contributo, con la risposta n. 277/2025 l’Agenzia ha chiarito, per i contributi in conto impianti percepiti dai professionisti, che il contributo riduce il costo fiscalmente riconosciuto del bene e che, se incassato in un anno successivo, genera una sopravvenienza attiva pari alle deduzioni già fruite in eccesso. Il caso riguardava beni strumentali, non la clientela, tuttavia lo stesso ragionamento potrebbe essere applicato per analogia.

Cosa cambia per chi è in regime forfettario

Per chi acquista in regime forfettario il quadro cambia radicalmente. Il reddito si determina applicando ai compensi il coefficiente del 78% e i costi non contano: il prezzo della clientela non è deducibile né in un’unica soluzione né per quote, e lo stesso vale per gli interessi del mutuo. La misura potrebbe risultare meno conveniente.

Va poi misurato l’effetto dei nuovi clienti sulla soglia di 85.000 euro, che il disegno di legge di Bilancio 2027 approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre prevede di innalzare a 100.000 euro ai soli fini delle imposte sui redditi.

Resta aperto il trattamento del contributo EPAP. Nel forfettario il reddito si costruisce sui soli compensi percepiti e un contributo commisurato a un finanziamento per un investimento risulta quasi irrilevante. Manca però un chiarimento specifico, e la lettura opposta, che lo assimili ai compensi con effetti su imposta, contributi previdenziali e soglia, non può essere esclusa. Quando l’incasso cade in un anno già vicino al limite, la prudenza suggerisce di valutare un interpello.

Se a cedere è un forfettario, il corrispettivo della clientela entra tra i compensi, senza IVA, e conta per la soglia. Qui lo schema EPAP gioca a favore, poiché la ripartizione obbligatoria su almeno due anni evita di sommare in un solo periodo i compensi dell’ultimo anno di attività e il prezzo dello studio.

Vincoli successivi e risorse disponibili

Il cessionario deve restare iscritto all’EPAP per almeno sei anni dal pagamento e rimanere in regola con dichiarazioni e contributi, pena la restituzione del contributo con interessi legali maggiorati di quattro punti.

La procedura si svolge via PEC con firma digitale, a partire da una domanda di valutazione preventiva, e il Consiglio di amministrazione delibera entro 120 giorni dalla documentazione completa, senza silenzio-assenso.

La misura è subordinata alla presenza di specifiche disponibilità in bilancio. Conviene quindi tenere sott’occhio le novità sul sito istituzionale dell’EPAP, perché le somme a disposizione potrebbero esaurirsi rapidamente.

Domande frequenti

Chi può ottenere il contributo EPAP?

Il cessionario iscritto all’EPAP: dottori agronomi e forestali, geologi, chimici, fisici e attuari, con almeno tre anni di iscrizione e in regola con dichiarazioni, contributi, quota d’Ordine e obbligo formativo.

Quanto vale?

Il 12% del finanziamento bancario, fino a 36.000 euro, elevato al 15% per cessioni a donne o a under 41.

Spetta anche a chi acquista con risorse proprie?

No. Il contributo è commisurato al finanziamento bancario: senza mutuo non si ottiene nulla.

Si può vedere lo studio a un figlio?

No. Sono escluse le operazioni tra coniugi e quelle fra parenti o affini entro il secondo grado. Sono ammesse quelle fra zio e nipote o fra cugini.

Il contributo si può versare direttamente al venditore?

Sì. Il beneficiario può chiedere che l’EPAP lo versi al cedente a titolo di pagamento di una parte del prezzo.

Chi è in regime forfettario può dedurre il prezzo della clientela?

No, né in unica soluzione né per quote, e lo stesso vale per gli interessi del mutuo.

Il contributo è tassato per un forfettario?

Manca un chiarimento specifico. In presenza di un incasso che avvicina la soglia, la via prudente è l’interpello.

Quali vincoli restano dopo l’erogazione?

L’iscrizione all’EPAP per almeno sei anni e la regolarità dichiarativa e contributiva, pena la restituzione con interessi legali maggiorati di quattro punti.

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Giovanni Emmi

Dottore Commercialista

Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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