L’Agenzia delle Entrate ha avviato l’invio delle prime comunicazioni a chi ha emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi telematici senza presentare la dichiarazione annuale IVA. Secondo le ricostruzioni di stampa si tratta di circa 1.400 lettere, prima tranche di una procedura destinata a diventare ricorrente.
Non è un avviso di accertamento e non è una semplice segnalazione: è una liquidazione dell’imposta già effettuata, con un termine preciso per replicare e una conseguenza automatica se quel termine passa invano.
Lettere per IVA omessa, una misura che viene dal PNRR
La norma è stata introdotta dal comma 111 della legge di Bilancio 2026, che inserisce l’articolo 54-bis.1 dopo l’articolo 54-bis del DPR 633 del 1972. Il testo dichiara espressamente la finalità: dare attuazione alla riforma 1.12 “Riforma dell’amministrazione fiscale” del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Non è quindi un intervento isolato, ma un impegno assunto in sede europea. L’attuale campagna, dunque, non è da considerarsi un evento straordinario, ma la prima applicazione di un meccanismo destinato a diventare la regola.
Cosa può fare l’Agenzia: i dati in suo possesso e chi rischia
La disposizione consente all’Agenzia, senza pregiudizio dell’azione accertatrice ed entro il termine previsto dall’articolo 57, comma 2 per l’omessa dichiarazione, di procedere alla liquidazione dell’imposta anche avvalendosi di procedure automatizzate.
La base di calcolo è costituita dalle fatture elettroniche emesse e ricevute, dai corrispettivi telematici trasmessi e dagli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
È il punto di arrivo di un percorso cominciato con la fatturazione elettronica obbligatoria: l’amministrazione dispone già dei dati necessari a ricostruire la posizione IVA di un contribuente e non ha più bisogno della dichiarazione per quantificare il debito.
Una precisazione che allarga il perimetro oltre le aspettative: la norma stabilisce che, ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta. Non riguarda quindi soltanto chi non ha presentato nulla, ma anche chi ha presentato una dichiarazione incompleta.
Il credito non viene calcolato
Nell’effettuazione della liquidazione non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati soltanto i versamenti effettuati.
Significa che un credito IVA maturato l’anno prima e riportato in avanti non viene considerato nel calcolo. Il contribuente che ha chiuso l’anno precedente con un credito consistente si può vedere liquidare un’imposta che non tiene conto di quel credito e quindi un importo superiore a quello effettivamente dovuto.
Il ricorso entro 60 giorni: cosa si può fare
Quando dai controlli emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente, che nei successivi 60 giorni può:
- segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione, e fornire i chiarimenti necessari. Se gli elementi forniti portano a una diversa determinazione dell’imposta, l’esito è nuovamente comunicato e dalla nuova comunicazione decorre un altro termine di 60 giorni;
- provvedere al versamento dell’imposta dovuta, insieme a interessi e sanzioni. Decorso il termine, in caso di inerzia del contribuente oppure quando i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo liquidato, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell’articolo 14 del DPR 602 del 1973. Questo significa che non si passa da un avviso di accertamento, ma si arriva direttamente alla cartella di pagamento.
Non si può pagare in compensazione
Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997, cioè della compensazione orizzontale nel modello F24. E in caso di iscrizione a ruolo, per il relativo pagamento non è ammessa neppure la compensazione dei crediti con le somme iscritte a ruolo prevista dall’articolo 31 del decreto legge 78 del 2010. Chi ha crediti verso l’erario, in altre parole, non può usarli per chiudere la posizione.
Sanzioni per IVA omessa, chi paga entro 60 giorni le riduce di un terzo
Quando dai controlli emerge un’imposta da versare si applica la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione IVA, determinata in base all’imposta liquidata. Se il contribuente versa le somme dovute entro i 60 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo.
C’è però un effetto che si produce con la sola ricezione della lettera e che rende quel termine ancora più rilevante. La norma stabilisce che l’avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare il regime sanzionatorio più favorevole previsto per chi presenta spontaneamente la dichiarazione omessa prima che siano iniziate attività di controllo. Dunque , finché la lettera non arriva, la porta della regolarizzazione spontanea è aperta, ma dopo non è più un’ipotesi possibile.
La garanzia contro la doppia sanzione
Lo stesso comma 111 della legge di Bilancio interviene anche sulla norma sanzionatoria, aggiungendo una previsione specifica: in caso di avvenuta comunicazione della liquidazione prevista dall’articolo 54-bis.1, per imposta dovuta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato in sede di liquidazione automatizzata.
Questo significa che, se dopo la liquidazione automatica l’Agenzia procede con un accertamento vero e proprio, la sanzione non si calcola sull’intero importo, ma soltanto sul differenziale. La stessa previsione è stata inserita in due sedi diverse: nel decreto legislativo 471 del 1997 e nel Testo unico delle sanzioni tributarie, approvato con il decreto legislativo 173 del 2024, che lo sostituirà.
IVA non dichiarata, cosa fare se si riceve la lettera dell’AdE
Qualora si ricevesse una lettera dell’Agenzia delle Entrate per IVA non dichiarata, occorre fare tre cose:
- verificare la base di calcolo. La liquidazione si fonda su fatture elettroniche, corrispettivi e liquidazioni periodiche, quindi va controllato che l’importo tenga conto di tutto ciò che doveva essere considerato e, in particolare, che non manchi un credito dell’anno precedente, che per espressa previsione di legge non viene computato;
- definire la strategia entro il termine. Segnalare elementi non considerati fa ripartire i 60 giorni dalla nuova comunicazione, quindi non è una mossa che fa perdere tempo. Restare inerti, invece, porta direttamente al ruolo.
- valutare la disponibilità di liquidità. Visto che la compensazione è esclusa, chi decide di pagare deve le somme necessarie per la transazione.
La norma prevede infine che con provvedimento del direttore dell’Agenzia possano essere dettate disposizioni attuative, con particolare riguardo alle modalità di comunicazione delle risultanze e ai dati utilizzabili. Vale dunque la pena seguirne la pubblicazione.
Domande frequenti
Chi non ha presentato la dichiarazione annuale IVA pur avendo emesso fatture elettroniche, trasmesso corrispettivi telematici o inviato comunicazioni delle liquidazioni periodiche.
Sì. Ai fini della liquidazione si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri necessari a liquidare l’imposta dovuta.
60 giorni dalla comunicazione. Se si forniscono elementi che portano a una diversa determinazione dell’imposta, l’esito viene comunicato di nuovo e il termine riparte.
Le somme per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo.
No, né con la compensazione in F24 né, dopo l’iscrizione a ruolo, con quella dei crediti verso le somme iscritte a ruolo.
Sì, a un terzo, versando le somme dovute entro i 60 giorni.
La comunicazione degli esiti preclude l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole previsto per la presentazione spontanea della dichiarazione omessa prima dei controlli.
No. La norma esclude espressamente dal calcolo il credito risultante dalla dichiarazione del periodo antecedente, e consente di scomputare soltanto i versamenti effettuati.
No. In quel caso per imposta dovuta si intende la differenza tra il tributo liquidato in sede di accertamento e quello già liquidato con la procedura automatizzata.














Ivana Zimbone
Direttrice responsabile