L’INPS ha fissato con la circolare n. 47 del 21 aprile 2026 i nuovi valori di riferimento per il calcolo delle prestazioni di maternità delle lavoratrici autonome, ma a fare la differenza – per la determinazione dell’importo – è soprattutto la gestione previdenziale alla quale la professionista è iscritta. Nel frattempo, il 2026 ha introdotto anche nuove misure di sostegno alle lavoratrici madri, tra cui il bonus mamme da 60 euro al mese per le autonome in possesso dei requisiti previsti.
A Partitaiva.it, la commercialista Camilla Vignoli spiega come cambiano requisiti contributivi, base di calcolo e importo dell’indennità, per una professionista che sta affrontando una gravidanza o sta programmando una maternità, distinguendo tra indennità previdenziale e altri sostegni.
Maternità con partita IVA, la gestione previdenziale fa la differenza
L’INPS distingue le tutele di maternità in base alla posizione previdenziale della lavoratrice autonoma. La disciplina cambia tra professioniste iscritte alla Gestione separata, lavoratrici autonome delle gestioni artigiani e commercianti e professioniste che versano i contributi a una cassa previdenziale di categoria.
”Il diritto alla maternità spetta a tutte le libere professioniste con partita IVA, sia in regime forfettario che in ordinario – esordisce l’esperta Camilla Vignoli – ma requisiti e calcolo cambiano molto a seconda della cassa previdenziale di appartenenza”.
Gestione separata, artigiane e commercianti: quanto spetta nel 2026
“Le iscritte alla Gestione separata INPS devono avere versato almeno un mese di contributi nei dodici mesi precedenti l’inizio del congedo e l’importo è pari all’80% del reddito medio giornaliero, reddito annuo diviso 365, per cinque mesi di tutela complessiva – specifica la commercialista -. Artigiane e commercianti ricevono invece un’indennità calcolata sulla base di un importo convenzionale. La circolare INPS n. 47 del 21 aprile 2026 fissa a 58,13 euro l’importo giornaliero di riferimento per il calcolo per l’anno 2026”.
La prestazione copre nel complesso cinque mesi: due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi alla nascita, salvo le diverse modalità di fruizione previste dalla normativa, tra cui la flessibilità e la possibilità di concentrare l’intero periodo dopo il parto nei casi previsti.
Il tema delle tutele per le professioniste della Gestione separata si inserisce inoltre nel più ampio dibattito sulla riforma del welfare per partite IVA e freelance, che negli ultimi mesi ha portato all’esame diverse ipotesi di intervento su maternità, genitorialità e protezione dal calo del reddito per i freelance.
Per le artigiane e le commercianti funziona diversamente. La prestazione non si determina in base al reddito prodotto dalla singola lavoratrice, ma sulla base della retribuzione minima giornaliera convenzionale stabilita annualmente dall’INPS.
Per le professioniste con cassa privata il calcolo segue regole diverse
Camilla Vignoli specifica che:“Chi appartiene a una cassa professionale autonoma, come Cassa forense, Inarcassa o Cassa dottori commercialisti, segue un sistema differente, che varia a seconda della professione. In genere si riceve l’80% di 5/12 del reddito IRPEF dichiarato due anni prima dell’evento (nascita, adozione, affidamento e altre fattispecie tutelate), con minimi e massimi fissati ogni anno dalla singola cassa”.
Le differenze si rivelano tangibili nella determinazione del reddito di riferimento, nei limiti dell’indennità e nelle procedure per presentare la domanda. Va da sé che un reddito professionale dello stesso ammontare non produce necessariamente la stessa indennità, perché cambiano base di calcolo, periodo reddituale considerato, limiti della prestazione e regole dell’ente previdenziale.
Maternità e partita IVA, gli errori più frequenti nella domanda
La differenza emerge anche nei termini e nelle modalità di presentazione della domanda. La disciplina delle Casse può prevedere scadenze diverse da quelle applicate dall’INPS e specifici adempimenti documentali che, secondo l’esperta, sono spesso causa di errori e dimenticanze nella presentazione della domanda e durante il periodo coperto dall’indennità.
“Uno degli errori più comuni riguarda la tempistica della domanda – precisa infatti Vignoli -. Per non andare fuori termine, la richiesta va presentata entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile per Gestione Separata e artigiane/commercianti, mentre per molte casse professionali il termine è di 180 giorni”.
Secondo la commercialista, “altri punti di attenzione riguardano i contributi non regolarizzati prima della richiesta, il certificato di gravidanza telematico mancante o la scelta del periodo di fruizione, tra le diverse modalità previste, come 2+3, 1+4 mesi o l’intero periodo dopo il parto”.
Si può continuare a lavorare durante la maternità con la partita IVA?
L’esperta sottolinea l’importanza di altro aspetto. “Le lavoratrici autonome, a differenza delle dipendenti, possono continuare l’attività senza perdere l’indennità di maternità. L’indennità, così come il normale fatturato derivante dall’attività autonoma, è inoltre imponibile e il relativo impatto va considerato nella dichiarazione dei redditi”.
L’INPS stabilisce dunque che l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa. La regola riguarda le artigiane, le commercianti e le altre categorie di lavoratrici autonome tutelate dalle gestioni INPS, che quindi ricevono la prestazione, anche in assenza di una sospensione dell’attività. La stessa impostazione vale per le professioniste iscritte alla Gestione separata INPS.
Il reddito prodotto dall’attività professionale durante questo periodo si affianca quindi alla prestazione di maternità, che è fiscalmente rilevante, come appunto specificato dall’esperta.
Tre mesi di indennità aggiuntiva: quando spettano
Oltre ai cinque mesi ordinari di maternità, la normativa prevede un’ulteriore tutela per le lavoratrici autonome, iscritte alla Gestione separata o alle rispettive casse, in presenza delle condizioni reddituali previste. La misura riguarda le lavoratrici con redditi particolarmente contenuti e concerne i tre mesi immediatamente successivi alla fine del periodo ordinario di maternità, per i quali è possibile continuare a percepire l’indennità.
Il requisito necessario in questo caso riguarda il reddito fiscalmente dichiarato nell’anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità, che a oggi deve risultare inferiore a 9.532,18 euro. La soglia, originariamente fissata dalla legge a 8.145 euro, si rivaluta annualmente in base alla variazione dell’indice FOI dell’ISTAT.
Gli ulteriori tre mesi non costituiscono quindi un’estensione automatica della maternità per tutte le titolari di partita IVA, essendo il prolungamento subordinato al requisito reddituale e alle altre condizioni stabilite dalla disciplina applicabile.
Bonus mamme 2026, come funziona il nuovo sostegno alle lavoratrici
Nel 2026 il bonus mamme passa a 60 euro al mese, fino a un massimo di 720 euro nell’anno, che l’INPS riconosce anche alle lavoratrici autonome iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria, compresa la Gestione separata INPS, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge.
La misura non nasce però nel 2026 e una prima versione del bonus mamme, pari a 40 euro mensili, era infatti già prevista per il 2025, seppure con importo e platea differenti. Tra i requisiti previsti per il 2026 per le lavoratrici autonome infatti, rientrano l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria, la presenza di almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.
Per godere del beneficio però è necessario presentare esplicita domanda, dal momento che l’INPS non lo riconosce automaticamente. Inoltre, il bonus non è subordinato alla presentazione dell’ISEE e non concorre alla formazione del reddito o al calcolo dell’ISEE.
Il Bonus mamme 2026 spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del secondo figlio per le madri con due figli; in presenza di più di due figli, il beneficio arriva fino al mese del compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo. Il pagamento delle mensilità maturate da gennaio a novembre 2026 è previsto in un’unica soluzione nel mese di dicembre.
La differenza tra Bonus mamme, indennità di maternità e Assegno unico
Il bonus mamme si distingue dunque dall’indennità di maternità. Le due prestazioni hanno infatti presupposti e finalità differenti, laddove rispettivamente l’indennità tutela la lavoratrice durante il periodo di maternità (con disciplina differente a seconda della gestione previdenziale di appartenenza), mentre il Bonus mamme rappresenta invece un sostegno economico nel corso degli anni.
La misura infine risulta distinta anche dall’assegno unico e universale, risultando compatibile e aggiuntiva in quanto con requisiti e finalità differenti.












Natalia Piemontese
Giornalista