Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha definito, d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli importi della deduzione forfettaria spettante agli autotrasportatori per l’anno 2026. Tali somme sono state stabilite sulla base delle risorse effettivamente disponibili e possono essere recuperate seguendo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato i chiarimenti e i codici esatti da inserire all’interno della dichiarazione dei redditi.
Deduzione forfettaria autotrasportatori 2026, quanto spetta
L’ordinamento fiscale prevede un’agevolazione specifica per gli autotrasportatori di merci per conto terzi che effettuano i trasporti personalmente. Questa misura, disciplinata dal testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), permette di beneficiare di deduzioni forfettarie per le spese non documentate.
Per il periodo d’imposta 2025, le quote deducibili in dichiarazione dei redditi nel 2026, variano in base alla destinazione del viaggio e, come stabilito dal MEF, è prevista una detrazione forfettaria pari a
- 48 euro per i trasporti fuori dal Comune, ovvero i viaggi effettuati oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa;
- 16,80 euro per i trasporti all’interno del Comune, cioè i viaggi che si svolgono interamente all’interno del Comune della sede aziendale. In questo caso l’importo riconosciuto è ridotto e pari al 35% della quota prevista per i trasporti extra-comunali.
Un parametro fondamentale per il calcolo del beneficio è che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno in cui si effettuano i trasporti. L’agevolazione viene riconosciuta su base quotidiana indipendentemente dal numero dei viaggi che l’imprenditore compie nell’arco della stessa giornata.
Come compilare la dichiarazione dei redditi
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la deduzione forfettaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore deve essere riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2026 PF e SP.
I contribuenti dovranno compilare i righi associando i seguenti codici:
- rigo RF55 (codice 43), da utilizzare per indicare la deduzione relativa ai trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;
- rigo RF55 (codice 44), da utilizzare per indicare la deduzione relativa ai trasporti effettuati oltre tale ambito comunale;
- rigo RG22 (codice 16), da inserire per la deduzione spettante per i trasporti all’interno del Comune;
- rigo RG22 (codice 17), da inserire per la deduzione spettante per i trasporti effettuati oltre il territorio del Comune.
I codici fiscali servono a identificare in modo univoco l’ambito territoriale del trasporto (interno al Comune o fuori da tale territorio), permettendo la corretta applicazione delle due differenti misure di deduzione.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it