L’Agenzia delle Entrate ha delineato i confini applicativi della deduzione forfettaria spettante agli autotrasportatori per l’anno 2026, specificando le condizioni tassative che evitano la perdita del beneficio fiscale relativo alle trasferte dei dipendenti. Queste nuove indicazioni vanno a completare il quadro normativo già definito dal ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che, d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno indicato importi e somme che si possono recuperare sulla base delle risorse effettivamente disponibili.
Indice
Deduzione forfettaria autotrasportatori 2026, quanto spetta
L’ordinamento fiscale prevede un’agevolazione specifica per gli autotrasportatori di merci per conto terzi che effettuano i trasporti personalmente. Questa misura, disciplinata dal testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), permette di beneficiare di deduzioni forfettarie per le spese non documentate.
Per il periodo d’imposta 2025, le quote deducibili in dichiarazione dei redditi nel 2026, variano in base alla destinazione del viaggio e, come stabilito dal MEF, è prevista una detrazione forfettaria pari a
- 48 euro per i trasporti fuori dal Comune, ovvero i viaggi effettuati oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa;
- 16,80 euro per i trasporti all’interno del Comune, cioè i viaggi che si svolgono interamente all’interno del Comune della sede aziendale. In questo caso l’importo riconosciuto è ridotto e pari al 35% della quota prevista per i trasporti extra-comunali.
Un parametro fondamentale per il calcolo del beneficio è che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno in cui si effettuano i trasporti. L’agevolazione viene riconosciuta su base quotidiana indipendentemente dal numero dei viaggi che l’imprenditore compie nell’arco della stessa giornata.
Come compilare la dichiarazione dei redditi
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la deduzione forfettaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore deve essere riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2026 PF e SP.
I contribuenti dovranno compilare i righi associando i seguenti codici:
- rigo RF55 (codice 43), da utilizzare per indicare la deduzione relativa ai trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;
- rigo RF55 (codice 44), da utilizzare per indicare la deduzione relativa ai trasporti effettuati oltre tale ambito comunale;
- rigo RG22 (codice 16), da inserire per la deduzione spettante per i trasporti all’interno del Comune;
- rigo RG22 (codice 17), da inserire per la deduzione spettante per i trasporti effettuati oltre il territorio del Comune.
I codici fiscali servono a identificare in modo univoco l’ambito territoriale del trasporto (interno al Comune o fuori da tale territorio), permettendo la corretta applicazione delle due differenti misure di deduzione.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 136 dell’8 luglio 2026, l’impresa rischia di perdere l’agevolazione e dover restituire le tasse non versate con l’aggiunta di sanzioni e interessi se, in caso di controlli, emerge che non ha pagato di tasca propria alcuna indennità o rimborso spese ai dipendenti per le loro trasferte.
Il documento di prassi affronta il caso di una società operante nella distribuzione per conto terzi nel settore dell’e-commerce, i cui autisti (sia dipendenti diretti sia somministrati), in base alle modalità di svolgimento della prestazione e alle previsioni del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni, non percepiscono alcuna indennità di trasferta né rimborsi spese.
La società istante sosteneva che il diritto alla deduzione forfettaria dovesse scaturire dal semplice fatto oggettivo dello svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori del territorio comunale. Secondo questa tesi, la natura forfettaria della norma avrebbe dovuto prescindere dall’effettiva erogazione di somme ai conducenti.
L’Agenzia delle Entrate ha però respinto questa interpretazione basandosi su criteri specifici, ovvero:
- il presupposto del costo, poiché il testo della norma fa espresso riferimento alle “spese sostenute”. La forfettizzazione (pari a un importo fisso di 59,65 euro al giorno per le trasferte nazionali e 95,80 euro per quelle all’estero) rappresenta unicamente un metodo alternativo di quantificazione rispetto alla deduzione analitica, ma non elimina la necessità che un onere reale sia stato registrato dall’impresa;
- la mancanza del requisito, dato che la società in questione ha dichiarato di non corrispondere alcuna indennità o rimborso ai conducenti, l’assenza di un costo effettivo legato alle trasferte impedisce l’accesso al beneficio fiscale.
In assenza di un esborso effettivo (sotto forma di indennità o rimborso spese), la deduzione forfettaria non può configurarsi come un costo figurativo volto a premiare la sola ricollocazione spaziale del lavoratore.
Quando scatta il rischio di revoca del beneficio
In base alle indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria, le imprese di autotrasporto rischiano il disconoscimento della deduzione in sede di controllo qualora si verifichino le seguenti condizioni:
| Condizione di rischio | Conseguenza fiscale |
| Mancata corresponsione di indennità di trasferta o rimborsi (anche analitici) ai conducenti. | Esclusione totale dall’applicazione delle deduzioni ex art. 95, comma 4, TUIR. |
| Applicazione del forfait su base puramente chilometrica o temporale, senza un legame con oneri effettivi registrati in contabilità . | Recupero a tassazione delle quote dedotte e irrogazione delle relative sanzioni. |












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it