Anche quest’anno è possibile ottenere il bonus sicurezza nel modello 730 2026. Con l’avvio della stagione dichiarativa, chi ha installato sistemi di sorveglianza e acquistato dispositivi volti a prevenire atti illeciti da parte di terzi può ottenere una detrazione IRPEF delle spese sostenute. A differenza di altre agevolazioni edilizie, questa non richiede una ristrutturazione dell’immobile. Tuttavia, quest’anno le regole per usufruirne sono cambiate.
Indice
Bonus sicurezza, le aliquote nel 2026
Una delle novità principali introdotte dalla legge di bilancio 2026 riguarda la percentuale di detrazione, che non è più fissa, ma dipende dalla tipologia di immobile e dal titolo di possesso. Nelle specifico, la detrazione è pari al 50% dei costi sostenuti per l’abitazione principale (prima casa), ma solo se il contribuente è titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione). L’aliquota di sconto scende al 36% per tutti gli altri immobili (seconde case, immobili locati) e ai casi in cui il contribuente non sia titolare di un diritto reale (ad esempio, inquilini in affitto o comodatari), anche se l’immobile in questione è la loro abitazione principale.
Il tetto massimo di spesa per unità immobiliare è pari a 96.000 euro (rispetto ai 48.000 euro degli anni precedenti). La detrazione viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo.
Nuovi limiti di spesa per i redditi alti
Nel 2026 per i contribuenti con un reddito superiore a 75.000 euro, l’ammontare complessivo delle detrazioni è soggetto a un tetto massimo. Questo limite si calcola moltiplicando una spesa base (ad esempio, 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro) per un coefficiente che cambia a seconda della composizione del nucleo familiare.
| Composizione del nucleo familiare | Quoziente |
| Senza figli | 0,50 |
| Con un figlio | 0,70 |
| Con due figli | 0,85 |
| Con tre o più figli o figli con disabilità | 1 |
Cosa cambia
Il sistema non si limita più a calcolare una percentuale sulla spesa effettuata, ma introduce un tetto massimo all’ammontare totale delle detrazioni annue che un contribuente può richiedere. Anche la spesa base (ovvero l’ammontare massimo detraibile teorico) decresce all’aumentare del reddito:
| Fascia di reddito | Spesa base annuale |
| 75.001€ – 100.000€ | 14.000€ |
| Oltre 100.000€ | 8.000€ |
Ad esempio, un contribuente con un reddito di 80.000 euro e due figli avrà un limite massimo di detrazioni annue pari a 11.900 euro (14.000 x 0,85). Se la quota annuale derivante dai suoi lavori di ristrutturazione fosse superiore a tale cifra, la parte eccedente andrebbe perduta, poiché il nuovo tetto funge da sbarramento assoluto per la somma di tutte le detrazioni richieste dal contribuente (non solo quelle edilizie, ma anche quelle per oneri diversi). Questo meccanismo segna il passaggio da un sistema basato esclusivamente sul costo dell’intervento a uno basato sulla capacità contributiva e sul carico familiare del soggetto.
Chi ha diritto al bonus
L’agevolazione è accessibile a tutti i contribuenti IRPEF senza limiti di ISEE. Oltre ai privati, il bonus sicurezza vale anche per il mondo business e professionale. Possono accedervi:
- imprenditori individuali (e imprese familiari), limitatamente agli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce;
- soci di società semplici, in nome collettivo (SNC), in accomandita semplice (SAS) e soggetti equiparati;
- proprietari, nudi proprietari e titolari di diritti reali di godimento;
- inquilini in affitto e comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- familiari conviventi (entro il terzo grado di parentela, affini entro il secondo), componenti di unioni civili e conviventi more uxorio (dal 1° gennaio 2016), a patto che sostengano le spese e siano intestatari di fatture e bonifici (anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario).
Spese ammesse
La detrazione copre esclusivamente le spese per interventi sugli immobili. Sono esclusi i contratti di stipulati con istituti di vigilanza privata. Tra i lavori agevolabili rientrano:
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- installazione o sostituzione di porte blindate o rinforzate (es. porte del garage rinforzate con apertura motorizzata/telecomando);
- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate, recinzioni murarie e grate alle finestre;
- sostituzione o apposizione di serrature, lucchetti, catenacci e spioncini;
- installazione di apparecchi rilevatori antifurto, relative centraline e rilevatori di apertura/effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi e vetri antisfondamento;
- installazione di casseforti a muro.
Come compilare il modello 730 per ottenere il bonus
Non esiste una domanda telematica preventiva. Il bonus si riscatta direttamente in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello redditi PF), autonomamente o tramite CAF/consulente fiscale. Per conservare il diritto all’agevolazione è necessario effettuare pagamenti tracciabili (carte di credito/debito, bancomat o bonifico) e conservare tutte le fatture e le ricevute fiscali.
È obbligatorio utilizzare il bonifico parlante per i pagamenti che si vogliono poi portare in detrazione, inserendo la causale corretta: “recupero patrimonio edilizio – art. 16-Bis TUIR”, insieme al codice fiscale del beneficiario della detrazione, al codice fiscale o partita IVA della ditta che esegue i lavori, e ai dettagli della fattura (numero e data).
Nel modello 730 2026 le spese sostenute vanno riportate nel quadro E del modello 730/2026 (sezione III-A, righi da E41 a E43). In ogni rigo – a cui deve corrispondere a un singolo intervento su un singolo immobile – vanno inseriti i dati riportati in tabella.
| Numero Colonna | Nome colonna | Regole di compilazione |
| Colonna 1 | Anno | Indicare l’anno di sostenimento della spesa. |
| Colonna 7 | Codice aliquota | Novità 2026: *se lasciata vuota, il sistema calcola in automatico la detrazione al 36%. * se compilata, va indicato solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale, sbloccando l’aliquota al 50%. > Nota sulle rate precedenti: per le rate residue di spese sostenute fino al 2024, la colonna 7 non va modificata. L’aliquota resta quella originaria del 50%. |
| Colonna 8 | Numero rata | Inserire numero della rata corrente (es. 1 per il primo anno). |
| Colonna 9 | Importo spesa | Riportare importo complessivo della spesa sostenuta. |
| Colonna 10 | Numero ordine immobile | Specificare il numero d’ordine dell’immobile (necessario per il collegamento con la Sezione III-B). |
Istruzioni per la sezione III-B (dati catastali)
La compilazione della sezione III-B (righi da E51 a E53) è un passaggio fondamentale per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati catastali dell’immobile su cui sono stati effettuati i lavori. Senza queste informazioni, non è possibile beneficiare delle detrazioni d’imposta.
Di seguito si riporta la guida alla compilazione dei righi E51 ed E52.
| Campo | Cosa inserire | Note Utili |
| Colonna 1 (N. d’ordine immobile) | Il numero d’ordine dell’immobile. | Deve essere lo stesso numero inserito nella colonna 10 del rigo E41. |
| Colonna 3 (codice Comune) | Il codice catastale del Comune. | È un codice di 4 caratteri (es. F025 per Milano) reperibile sulla visura catastale. |
| Colonna 4 (T/U) | La lettera U. | Indica che l’immobile appartiene al catasto urbano. |
| Colonna 5 (sezione urbana) | Codice della sezione urbana. | Da compilare solo se indicato espressamente nei documenti catastali. |
| Foglio / particella / subalterno | I dati identificativi dell’immobile. | Informazioni obbligatorie presenti nella visura catastale o nell’atto di compravendita. |
Chi sta fruendo di rate residue per spese sostenute dal 2015 al 2024, non deve inserire di nuovo i dati della sezione III-B, poiché sono già memorizzati e precompilati dall’Agenzia delle Entrate.
Il rigo E53 va compilato invece solo dagli inquilini/comodatari (per i dati del contratto di locazione) o in caso di immobili non ancora censiti (estremi della domanda di accatastamento).













Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it