Srl semplificata (srls): cos’è, quanto costa, quali sono i rischi e le responsabilità

La Srls semplificata è un tipo di società di capitali che riduce i costi della costituzione, ma che condivide molte delle caratteristiche con le Srl ordinarie. Leggi come funziona, la tassazione e gli obblighi previsti.

revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.

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Srls semplificata
  • La Srl semplificata è un tipo di società a responsabilità limitata che gode di alcuni vantaggi, come i costi ridotti per la sua costituzione.
  • Per la sua apertura è necessario versare un capitale sociale minimo di 1 euro, ma che non può essere superiore a 9.999,99 euro.
  • Il versamento del capitale sociale nella Srls può essere fatto solamente in denaro.

Introdotta nel 2012, la Società a responsabilità limitata semplificata, o Srl semplificata, o ancora Srls, è una tipologia di società di capitali. Questo modello di società nasce con l’intento di rendere più accessibile e meno costosa la costituzione della società.

Infatti, per costituire una Srls non sono previsti i costi notarili e il capitale sociale minimo è di 1 euro. Questa società, tuttavia, presenta alcuni limiti importanti. Infatti, i soci possono essere solamente persone fisiche e non persone giuridiche, mentre i conferimenti possono essere solamente in denaro.

Continua a leggere la guida per conoscere tutte le informazioni su questa tipologia di società, i limiti, i vantaggi, i costi e l’iter per l’apertura di una Srls.

Cos’è la Srl semplificata

La Srl semplificata è una società di capitali che, a differenza delle Srl tradizionali, presenta costi più bassi per la sua costituzione.

Il suo funzionamento non prevede particolari differenze rispetto alle Srl ordinarie. Infatti, la principale differenza tra i due tipi di società sta nei costi per la costituzione, più economici, che per le Srls è di circa 400 euro.

Le Srls devono aderire al regime ordinario e hanno l’obbligo di tenere:

  • i registri IVA;
  • registro incassi e pagamenti;
  • il registro dei beni ammortizzabili;
  • i libri obbligatori per i dipendenti;
  • le scritture di magazzino. 

Differenze tra Srl e Srls

Le principali differenze tra le Società a responsabilità limitata e le Società a responsabilità limitata semplice sono:

  • i soci delle Srls possono essere solamente persone fisiche e non persone giuridiche;
  • il capitale sociale non può superare i 9.999 euro;
  • per la costituzione della Srls non sono previsti i costi notarili;
  • il capitale delle Srls deve essere versato in denaro al momento della costituzione, mentre nelle Srl si possono conferire beni e servizi.

Diversi dubbi possono sorgere sul tema della modificabilità dello statuto, per cui generalmente non si possono apportare modifiche per le Srls, tuttavia il Ministero della Giustizia con il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3657/C avevano confermato questa possibilità.

Srls semplificata responsabilità
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Srl semplificata: amministratori

L’amministratore delle Srls può essere un socio o un soggetto esterno alla società. Si tratta di una figura che si occupa della gestione globale dell’impresa.

Fino al 2013, gli amministratori potevano essere nominati solamente tra gli stessi soci, ma una successiva modifica alla normativa ha reso possibile l’elezione dell’amministratore anche esternamente all’impresa.

L’unica condizione è che il nome dell’amministratore non socio deve comparire all’interno dello Statuto. Intorno all’amministrazione della società possono presentarsi tre casi, che analizzeremo in seguito.

1. Srl semplificata con amministratore unico

I soci delle Srls hanno delle responsabilità, se pur limitate. Infatti, in caso di debiti, il socio risponde con la quota di capitale versato al momento della costituzione della società.

Di conseguenza, i rischi corsi dall’amministratore unico sono limitati al capitale conferito alla società al momento della sua costituzione.

2. Srl semplificata con due o più amministratori

Sulla possibilità di eleggere due amministratori di una Srl semplificata, la legge non è molto specifica.

Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo economico con nota prot. n° 6404 del 15 gennaio 2014 ha chiarito che non è possibile nominare più amministratori nelle Srl semplificate.

3. Srl semplificata e amministratore non socio

La scelta di nominare come amministratore della Srls un soggetto esterno alla società comporta dei rischi.

Infatti, mentre la responsabilità dell’amministratore socio ricade sulla sua quota di capitale conferita alla società, nel caso dell’amministratore non socio, questi non avrà alcuna responsabilità.

Srl semplificata: costi

Per la costituzione della Srls i costi previsti, inferiori rispetto a quelli previsti per una Srl, sono i seguenti:

  • 200 euro di imposta di registro;
  • 40 euro di diritto annuale per ogni sede secondaria;
  • 130 euro di diritto annuale;
  • 30 euro per la denuncia di attività alla Camera di Commercio.

A questi, poi, si aggiungono:

  • 309,87 euro di tassa di vidimazione dei libri sociali;
  • 100 euro per l’acquisto, la vidimazione e la bollatura dei libri sociali.

Invece, per quanto riguarda le imposte da pagare annualmente, queste sono le stesse imposte previste per le Srl tradizionali, e sono:

  • IRES, Imposta sul reddito delle società: pari al 24% applicata alla base imponibile, ottenuta dai ricavi meno i costi deducibili;
  • IRAP, Imposta regionale sulle attività produttive: varia da regione a regione e in base all’attività, l’aliquota ordinaria è del 3,9%;
  • IVA, Imposta sul Valore Aggiunto: liquidata mensilmente o trimestralmente.

In più, se la società ottiene utili da distribuire ai soci, gli importi distribuiti dovranno essere sottoposti a IRPEF e ad addizionale regionale sulla base imponibile IRPEF.

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Come aprire una Srl semplificata

Per aprire una Srl semplificata occorre redigere un atto costituivo pubblico e unilaterale. In più, è anche obbligatorio redigere lo statuto.

Entrambi i documenti dovranno essere firmati alla presenza di un notaio di persona o online se i soci sono in possesso di firma elettronica. Non sono previsti costi relativi all’onorario del notaio, ma solamente le spese per pagare le imposte.

Altro passaggio obbligatorio è il versamento del capitale sociale, che deve essere fatto in denaro e direttamente all’organo amministrativo.

Successivamente bisognerà iscrivere la società al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza entro 10 giorni dalla sua costituzione.

Inoltre occorre richiedere il codice fiscale o la Partita Iva della società e il relativo codice Ateco, oltre alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune di riferimento.

Le Srls possono essere costituite da chiunque abbia raggiunto la maggiore età. Non sono previsti particolari requisiti per i soci, purché si tratti di persone fisiche.

Srl semplificata: lo statuto e l’atto costitutivo

Lo statuto della Srl semplificata è un modello ministeriale, e perciò non è modificabile, salvo eccezioni, se non trasformando in SRL mediante un atto notarile.

Questo tipo di modello, infatti, non consente alcuna personalizzazione delle clausole e i soci devono sottostare a regole prestabilite per la gestione della società.

L’atto costitutivo, invece, deve indicare:

  1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
  2. la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il Comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve essere in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;
  4. i requisiti previsti dai numeri;
  5. luogo e data di sottoscrizione;
  6. gli amministratori.

I documenti devono, inoltre, contenere le regole del funzionamento della società e l’oggetto sociale.

Il capitale sociale minimo

Il capitale sociale minimo per avviare una Srl semplificata è di appena 1 euro. Tuttavia, la disciplina delle Srls impone un limite al capitale che non può essere superiore a 9.999,99 euro.

Di conseguenza, se il capitale supera i 10.000 euro, la Srl semplificata dovrà essere convertita in una Srl mediante atto notarile.

Srls: chi risponde ai debiti

La Srls è una società a responsabilità limitata, di conseguenza è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali solamente nei limiti delle quote versate dai soci.

In più, il patrimonio della società è separato da quello personale dei soci. Di conseguenza, in caso di debiti, i creditori possono rivalersi solamente sul patrimonio della Srls e non sui beni e sul patrimonio privato dei soci.

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Srls unipersonale: cos’è

Oltre alla Srl semplificata tradizionale, esiste anche la Srls unipersonale, una società a responsabilità limitata semplificata ma con un unico socio.

L’unica differenza che c’è tra le Srls tradizionali e le Srls unipersonali risiede proprio nel numero diei soci che la compongono. Tutti gli altri aspetti rimangono immutati. Di conseguenza, per la sua costituzione e gestione, il socio unico dovrà rispettare gli obblighi previsti per le Srl semplificate ordinarie.

La Srls unipersonale è anche obbligata a rispettare alcuni obblighi, come la comunicazione della presenza di un unico socio al Registro delle Imprese per cui il rispetto comporta la perdita della limitazione della responsabilità e l’annullamento della separazione tra il patrimonio della società e quello personale del socio unico.

Altro obbligo riguarda la qualifica di società con socio unico, che deve necessariamente comparire negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione ufficiale della società. Infatti, nelle lettere e nel suo sito web il nome della società dovrà essere “Nome della società SRLS – società unipersonale“. L’inosservanza di questo obbligo comporta sanzioni economiche.

Srl semplificata – Domande frequenti

Chi può costituire una Srls?

I soci delle Srls devono necessariamente essere persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età. Non sono previsti particolari requisiti personali o professionali per la costituzione di una Srl semplificata.

Che cos’è una Srl semplificata?

La Srl semplificata è una tipologia di società di capitali che ha l’obiettivo di rendere più accessibile la costituzione di una società grazie a costi più bassi previsti per l’apertura. Gli obblighi e la tassazione sono gli stessi delle Srl ordinarie, tuttavia ci sono alcune differenze.

Quanto paga di tasse una Srl semplificata?

Le tasse di una Srl semplificata sono le stesse di una Srl ordinaria, e cioè: l’Ires al 24%, l’Irap al 3,9% e l’Iva. In caso di distribuzione degli utili tra i soci verrà applicata anche l’Irpef, oltre alle addizionali regionali.

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Ilenia Albanese

Esperta di finanza personale e lavoro digitale

Copywriter specializzata nel settore della finanza personale, con esperienza pluriennale nella creazione di contenuti per aiutare i consumatori e i risparmiatori a gestire le proprie finanze.
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dottore commercialista giovanni emmi
Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 11 Maggio 2023
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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