Chi ha versato alla Gestione separata somme non dovute può chiederne la restituzione attraverso una nuova procedura telematica. L’INPS l’ha introdotta con il messaggio n. 3247 del 13 ottobre 2026 e la novità non riguarda solo il canale: i precedenti percorsi di invio delle domande non sono più disponibili.
La funzionalità si chiama “Domanda Rimborso Unico” ed è il primo passo di un progetto più ampio. L’istituto precisa che l’attivazione sarà estesa progressivamente a tutte le gestioni previdenziali, ma la prima fase è riservata alla Gestione separata. Ecco come e in quali casi si può chiedere il rimborso.
Contributi versati non dovuti: i quattro casi in cui spetta il rimborso
Il messaggio elenca le tipologie di rimborso previste dalla procedura:
- il versamento errato. È l’ipotesi più frequente e riguarda somme versate per sbaglio, duplicazioni, importi non dovuti;
- il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferisce il rimborso. È il caso che riguarda più da vicino i liberi professionisti (chi ha chiuso il quadro RR con un credito e non è riuscito a compensarlo nei termini non lo perde, ma deve chiederlo a rimborso). Su questa ipotesi la circolare INPS n. 62 del 2026 aggiunge che la domanda deve essere presentata in via telematica dopo la definizione del controllo previsto dall’articolo 36-bis del TUIR e a seguito dei controlli di merito effettuati dall’Istituto. Presentarla prima non serve, perché il credito non è ancora definito;
- il superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18 della legge 335 del 1995;
- la contribuzione dovuta a un’altra cassa professionale. È l’ipotesi meno conosciuta e spesso la più rilevante in termini di importo, che riguarda chi ha versato alla Gestione separata contributi che spettavano invece alla propria Cassa di categoria. Una situazione frequente fra chi cambia inquadramento, si iscrive a un albo o si vede riqualificare la posizione.
Qual è il massimale di riferimento
Per capire se si rientra nella terza ipotesi serve il valore del massimale, che la circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 fissa per l’anno in corso.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 18 della legge 335 del 1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari per il 2026 a 122.295 euro. La circolare precisa che non è frazionabile in ragione mensile.
Oltre quel limite la contribuzione non è dovuta, e quanto versato in eccedenza può essere chiesto a rimborso.
Chi può presentare la domanda
Il messaggio individua i titolari di posizione contributiva presso la Gestione separata e distingue tre tipologie di utenti: professionisti, soggetti committenti e lavoratori parasubordinati.
Per i contribuenti autonomi che producono redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del TUIR, la procedura è utilizzabile per le richieste di rimborso indicate.
Per i soggetti committenti sono previste due situazioni: il superamento del massimale annuo, limitatamente alla quota a loro carico pari a due terzi del contributo versato; le motivazioni diverse, come versamenti duplicati, somme versate per applicazione di un’aliquota inferiore a quella denunciata e successivamente variata, errori di versamento o casi analoghi.
Per i lavoratori parasubordinati la domanda riguarda la quota a loro carico, pari a un terzo del contributo versato, in caso di superamento del massimale. Il servizio può essere utilizzato direttamente dal contribuente oppure dagli intermediari abilitati ai sensi della legge 12 del 1979, o individuati come intermediari di fiducia dai soggetti interessati.
Come si presenta la domanda
L’accesso avviene dal Cassetto previdenziale del contribuente, con identità digitale: SPID almeno di livello 2, Carta d’identità elettronica di livello 3, Carta nazionale dei servizi oppure identità eIDAS.
Dal menu si seleziona “Altri Servizi” e poi “Domanda Rimborso Unico”. La barra di navigazione permette di consultare le istanze già trasmesse e di avviare la compilazione di una nuova domanda. È disponibile un manuale utente, collocato nella scheda in alto a destra, con le istruzioni per il corretto impiego della procedura.
Attraverso il servizio è possibile compilare e inviare un’istanza di rimborso, consultare le domande presentate, riprendere la compilazione di quelle salvate in bozza e verificare lo stato di lavorazione.
Le tre macro-causali
In fase di compilazione la procedura chiede di selezionare una causale, e ne sono previste tre: “Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale”, “Gestione Separata – Parasubordinati” e “Altro”.
La causale “Altro” è quella che riguarda i liberi professionisti. Il messaggio precisa che è riservata alle richieste non connesse al superamento del massimale, e indica fra gli esempi proprio il libero professionista che chiede il rimborso di eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Accedendo dal Cassetto previdenziale la procedura identifica automaticamente la tipologia di utente e configura la domanda in modo coerente. Se un soggetto accede come lavoratore parasubordinato senza che risultino contributi nella Gestione separata, il sistema segnala l’anomalia; lo stesso accade per l’accesso come committente per superamento del massimale in assenza di somme disponibili.
L’INPS avvisa chi ha superato il massimale
C’è un meccanismo che vale la pena conoscere, perché significa che in un caso l’iniziativa non parte dal contribuente.
Con il messaggio n. 1561 del 19 maggio 2025 l’istituto ha disposto l’invio di una comunicazione ai lavoratori parasubordinati che nell’anno di riferimento abbiano superato il massimale annuo. Nell’anno successivo, concluse le verifiche di merito compresa quella sull’aliquota applicata, una comunicazione analoga viene trasmessa a ciascun soggetto committente per la quota di competenza.
L’avviso informa i destinatari dell’eventuale contribuzione indebitamente versata e suscettibile di rimborso.
Il lavoratore parasubordinato può quindi richiedere il rimborso complessivo delle quote a proprio carico versate dai diversi committenti oltre il massimale, mentre ciascun committente può chiedere la restituzione della quota di propria competenza per ogni lavoratore interessato.
I vecchi canali non funzionano più
Il messaggio stabilisce che, a seguito dell’attivazione della nuova funzionalità, i precedenti canali di trasmissione delle domande, distinti per soggetti committenti, liberi professionisti e lavoratori parasubordinati, non sono più disponibili. Chi intende chiedere un rimborso deve quindi passare dal nuovo punto di accesso unico.
Perché la procedura unica conta
Al di là del canale, l’Istituto segnala due vantaggi concreti. L’accesso unificato rende omogenee le modalità di presentazione e mette a disposizione informazioni precedentemente non reperibili nelle singole procedure. E consente di monitorare lo stato di avanzamento della richiesta, che sui rimborsi contributivi è il punto dolente più ricorrente: fino a oggi, presentata l’istanza, il contribuente non aveva modo di sapere a che punto fosse.
Per i rimborsi connessi al superamento del massimale la procedura mostra inoltre, lato operatore, i soggetti coinvolti: al committente i lavoratori ai quali si riferiscono le somme, al lavoratore i committenti che hanno determinato il superamento e le quote imputabili a ciascuno.
Domande frequenti
I titolari di posizione contributiva presso la Gestione separata: professionisti, soggetti committenti e lavoratori parasubordinati.
Per versamento errato, per credito risultante dalla dichiarazione dei redditi non utilizzato in compensazione nei termini, per superamento del massimale annuo e per contribuzione dovuta a un’altra Cassa professionale.
122.295 euro, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e iscritti dal 1° gennaio 1996 in poi. Non è frazionabile in ragione mensile.
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferisce. Oltre quel termine si procede con la domanda di rimborso.
Dopo la definizione del controllo previsto dall’articolo 36-bis del TUIR e a seguito dei controlli di merito effettuati dall’istituto.
Dal Cassetto previdenziale del contribuente, con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS, selezionando “Altri Servizi” e poi “Domanda Rimborso Unico”.
La causale “Altro”, riservata alle richieste non connesse al superamento del massimale.
No. I precedenti percorsi di trasmissione delle domande non sono più disponibili.
Sì. La procedura consente di verificare lo stato di lavorazione e di consultare le istanze presentate.
Sì, tramite gli intermediari abilitati ai sensi della legge 12 del 1979 o individuati come intermediari di fiducia.













Ivana Zimbone
Direttrice responsabile