Nel complesso panorama del diritto penale tributario, una recente evoluzione normativa e giurisprudenziale apre nuovi scenari di tutela per le imprese e i professionisti che, pur avendo commesso violazioni fiscali, si sono attivati per regolarizzare la propria posizione. Al centro del dibattito c’è il rapporto tra la rateizzazione del debito tributario e l’istituto della particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.).
Grazie alle novità introdotte dal D.Lgs. 87/2024, il legislatore ha fornito criteri più chiari per permettere al giudice penale di valutare quando il reato tributario può essere considerato “tenue“, evitando così la condanna dell’imputato.
Indice
La riforma: l’articolo 13 comma 3-ter del DLgs. 74/2000
In attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), è stata data specifica rilevanza alle condotte riparatorie raggiunte in sede amministrativa. La novità principale è l’introduzione dell’art. 13 comma 3-ter del D.Lgs. 74/2000, che stabilisce criteri specifici e prevalenti per valutare la non punibilità per particolare tenuità nei reati fiscali. Secondo la nuova norma, il giudice deve valutare con priorità i seguenti quattro indici:
- entità dello scostamento. Quanto l’imposta evasa sia vicina o lontana dalle soglie di punibilità previste dalla legge;
- adempimento integrale, l’avvenuto pagamento del debito secondo il piano di rateizzazione concordato;
- debito residuo in fase di estinzione, l’ammontare del debito che rimane ancora da versare, qualora sia in corso un piano di rateizzazione;
- stato di crisi, la sussistenza di una situazione di crisi aziendale sancita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019).
La sentenza n. 12802 della Cassazione
Un tassello fondamentale in questa evoluzione è rappresentato dalla recente sentenza n. 12802 della Corte di Cassazione. Gli Ermellini hanno chiarito che, ai fini del riconoscimento della particolare tenuità, non si può prescindere dalla valutazione della condotta successiva al reato.
Nel caso specifico analizzato dalla Corte (riguardante una dichiarazione fraudolenta ex art. 3 DLgs. 74/2000), è stato ribadito che la rateizzazione del debito tributario documentata e in corso di esecuzione rappresenta un “indice pregnante” della tenuità della condotta.
Perché la rateizzazione conta anche se non conclusa?
A differenza della causa di estinzione del reato (che richiede il pagamento integrale del debito prima dell’apertura del dibattimento), la particolare tenuità permette al giudice di valutare positivamente il comportamento del contribuente che sta onorando il debito.
Se i pagamenti effettuati coprono già una percentuale assai elevata del debito, questa condotta riparatoria “in itinere” deve essere considerata dal giudice penale come prova di una ridotta offensività del fatto e di una volontà di reintegrazione dell’interesse pubblico.
Cosa cambia per le PMI e i professionisti
Per le piccole e medie imprese e per i professionisti, quest’interpretazione offre una via d’uscita strategica in sede processuale. Non è più necessario attendere il saldo dell’ultima rata per sperare in un esito favorevole: il piano di rateizzazione in sé non ha solo una valenza amministrativa, ma diventa un elemento difensivo centrale nel processo penale.
È fondamentale documentare con precisione lo stato dei pagamenti e la quota di debito già estinta. La prova di trovarsi in una situazione di crisi (conforme al DLgs. 14/2019) rafforza ulteriormente la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it